Cassazione Penale, Ordinanza n. 19825/2025 del 27/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva riformato la decisione di primo grado limitatamente al trattamento sanzionatorio, dichiarando estinto per prescrizione il reato sub d) e rideterminando la pena in mesi tre di reclusione, con conferma nel resto per i reati sub a), b) e c). La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi: 1) illegittima contestazione della recidiva e mancata concessione delle attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis c.p.; 2) errata valutazione della prova sulla responsabilità e vizio di motivazione; 3) erronea contestazione del capo d) e preteso assorbimento nel reato di detenzione di arma clandestina e relative munizioni contestato al capo a).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte non proponibile in sede di legittimità perché attinente al trattamento sanzionatorio e fondato su una valutazione di merito immune da vizi, e in parte inammissibile perché la censura sulla recidiva non era stata dedotta in appello e, comunque, riguardava una circostanza non applicata. Ha considerato il secondo e il terzo motivo meri ripetizioni di censure già esaminate e correttamente disattese in appello, senza specifiche critiche alle argomentazioni della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Le attenuanti generiche sono questione di trattamento sanzionatorio rimessa alla valutazione di merito; il relativo diniego non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione immune da vizi.
Richiamato indirettamente nel riferimento alla recidiva come circostanza non applicata; la censura è stata comunque ritenuta inammissibile perché non dedotta in appello e non decisiva nel caso concreto.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che mirano a ottenere una nuova valutazione di merito del trattamento sanzionatorio, quando la decisione sia sorretta da motivazione congrua e priva di vizi logici o giuridici.
- Una doglianza non dedotta nei motivi di appello è, di regola, inammissibile in cassazione, specie quando concerne profili che avrebbero richiesto una specifica devoluzione al giudice di secondo grado.
- Il ricorso per cassazione deve contenere critiche specifiche alle argomentazioni della sentenza impugnata: motivi meramente riproduttivi di censure già esaminate e respinte sono inammissibili se non individuano reali vizi della motivazione o errori di diritto.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 27 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19722/2025 del 27/05/2025
- ordinanza_penale · 27 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19723/2025 del 27/05/2025
- ordinanza_penale · 27 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19724/2025 del 27/05/2025
- ordinanza_penale · 27 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19725/2025 del 27/05/2025
- ordinanza_penale · 27 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19727/2025 del 27/05/2025
- ordinanza_penale · 27 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19728/2025 del 27/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →