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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20984/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva rigettato l'appello avverso il diniego di restituzione della autovettura LAND ROVER, sottoposta a sequestro preventivo ritenuta nella disponibilità del marito, Pecorelli Oscar (indagato per gli artt. 416-bis c.p. e 648-ter c.p.). La ricorrente deduceva vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'accertamento del fumus commissi delicti, contestando l'assenza di un concreto quadro indiziario, la mancanza di elementi che colleghino la somma versata sul conto di Carrozza Vincenzo a Pecorelli, l'omessa valutazione della possibile simulazione dell'atto, l'omessa considerazione della configurabilità del reato di cui all'art. 648-bis c.p. e la mancata valutazione della pertinenzialità del veicolo rispetto al reato e delle dichiarazioni del venditore.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di procura speciale: il ricorso era sottoscritto dall'Avv. Domenico Dello Jacono senza procura alle liti per proporre ricorso in Cassazione, e nel fascicolo risultava procura a favore di un diverso difensore (Avv. Giuseppe Annunziata). Per tali ragioni il Collegio non ha esaminato il merito delle censure sul fumus commissi delicti. A seguito della declaratoria di inammissibilità la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Decisione del 20/05/2025.

Norme richiamate

  • art. 100 cod. proc. pen.

    Per i terzi interessati al sequestro preventivo, il difensore deve essere munito di procura speciale per stare in giudizio; l'assenza di tale procura determina l'inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 83 cod. proc. civ.

    Richiamato in analogia per la funzione della procura alle liti: il Collegio ha considerato necessario un mandato espresso alla proposizione dell'impugnazione, come avviene nel processo civile.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Fondamento giuridico per la condanna alle spese processuali e per la eventuale misura sanzionatoria pecuniaria a carico del ricorrente in caso di inammissibilità; applicato per disporre il pagamento alla Cassa delle ammende.

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Citato dalla ricorrente come parametro di valutazione della motivazione; il Tribunale non si è pronunciato sul merito in ragione dell'inammissibilità procedurale.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sostanziale (associazione di tipo mafioso) richiamata quale reato contestato al marito, che ha giustificato il sequestro preventivo contestato; la Corte non ha valutato nel merito l'esistenza degli elementi indiziari relativi a tale reato.

  • art. 648-ter cod. pen.

    Norma sostanziale (ricettazione/impiego di proventi illeciti) fatta valere nel procedimento a carico del marito e riferita alla pertinenzialità del bene sequestrato; non valutata nel merito dalla Corte a causa dell'inammissibilità.

  • artt. 240, 240-bis, art. 648-bis, 648-quater cod. pen.

    Norme richiamate dalla ricorrente (in relazione a ipotesi di riciclaggio, impiego di denaro, ecc.) per sostenere l'assenza di elementi indiziari; il Collegio non ha esaminato il loro rilievo concreto per via del difetto procedurale.

Massime di principio

  • Quando un terzo interessato chiede la restituzione di beni sottoposti a sequestro preventivo, il difensore che propone impugnazioni (in particolare in sede di legittimità) deve essere munito di procura speciale: la sua assenza comporta l'inammissibilità automatica della domanda indipendentemente dal merito.
  • Difetti formali nella rappresentanza processuale (mancata procura alle liti o procura non conferita al difensore che firma l'atto) vanno verificati d'ufficio e, se sussistenti, impediscono la valutazione del merito delle censure sull'esistenza del fumus commissi delicti.
  • Se si intende contestare la sussistenza del fumus commissi delicti è necessario documentare concretamente gli elementi di fatto (prova della proprietà, flussi bancari, atti di compravendita, dichiarazioni del venditore, elementi che smentiscano la pertinenzialità del bene) e non limitarsi a censure astratte sulla qualificazione giuridica.
  • In casi analoghi è prudente allegare sempre la procura speciale alle liti al ricorso e, se possibile, produrre nel giudizio di merito tutta la documentazione probatoria utile a dimostrare la titolarità del bene e l'assenza di collegamenti con il soggetto indagato.

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