Cassazione Penale, Sentenza n. 11024/2022 del 25/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'appello avverso il diniego di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere disposta per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. Il ricorrente contestava che il Tribunale non avesse adeguatamente valutato nuove emergenze probatorie (dichiarazioni di collaboratori di giustizia - Bartolomeo Arena, Michele Camillò, Gaetano Antonio Cannatà - e trascrizioni ambientali) che, a suo avviso, dimostravano la mancata attualità della partecipazione alla cosca e avrebbero potuto incidere sulla persistenza delle esigenze cautelari e sulla stessa gravità indiziaria. Denunciate altresì omissioni e travisamenti di parti di dichiarazioni e mancato rispetto delle indicazioni della precedente pronuncia della Corte di cassazione
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per vizio di motivazione: il Tribunale del riesame non si è confrontato compiutamente con le nuove dichiarazioni e documenti prodotti dalla difesa (in particolare alcune dichiarazioni dell'Arena e di Cannatà) e non ha verificato la loro incidenza sull'attualità delle esigenze cautelari e, potenzialmente, sulla gravità indiziaria. Perciò la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Catanzaro - sezione per il riesame delle misure cautelari personali - per un nuovo esame, con le formalità previste (adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art.94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.)
Norme richiamate
Norma delittuosa contestata (associazione di tipo mafioso). La pronuncia ha adito tale fattispecie quale nucleo della gravità indiziaria oggetto del riesame.
Norma che disciplina l'istanza di revoca o sostituzione delle misure cautelari: il giudice deve valutare, con motivazione specifica, se siano venuti meno i presupposti della misura, anche alla luce di nuovi elementi probatori.
Principio generale sul carattere sospensivo dell'impugnazione e sulla necessità di corretta applicazione delle norme procedurali nel giudizio cautelare; rilevato nel quadro delle censure di violazione di norme procedurali e del diritto di difesa.
Rilevato in relazione al principio di motivazione delle decisioni giudiziarie e alla necessità di rispondere ai rilievi difensivi.
Richiamato tra le norme processuali pertinenti alla valutazione probatoria e alla necessità di congruo apprezzamento degli elementi nuovi.
Rilevato nel contesto della valutazione delle dichiarazioni testimoniali e della loro valutazione ai fini cautelari.
Richiamato in relazione ai criteri di valutazione della prova testimoniale e delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia.
art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Norma indicata per la competenza del giudice cui rinviare il procedimento dopo annullamento, ossia il Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione sulla comunicazione e adempimenti di cancelleria quando l'indagato è in stato di custodia; la Corte ha disposto gli adempimenti consequenziali all'annullamento.
art. 23, co. 8, D.L. n.137/2020
Norma richiamata per il trattamen to del ricorso con contraddittorio scritto davanti alla Corte di cassazione in ragione delle disposizioni emergenziali/procedurali citate.
Sentenze citate (Corte di cassazione Sez. 6, n. 22272/2020; Sez. 6 n. 24264/2021)
Pronunce interne alla vicenda utilizzate come riferimento per delimitare il perimetro del giudicato cautelare e per stabilire che il giudice di merito deve distinguere fra quanto è coperto dal giudicato e quanto costituisce nuovo materiale da valutare.
Massime di principio
- Il giudice del riesame deve confrontarsi espressamente e motivatamente con ogni nuova emergenza probatoria prodotta dalla difesa; la semplice affermazione che occorrono approfondimenti è insufficiente.
- Va operata una distinzione netta tra la gravità indiziaria e l'attualità delle esigenze cautelari: elementi che possono retrodatare la partecipazione o ridurne la persistenza possono incidere sull'esigenza di mantenere la misura, anche se non cancellano del tutto la gravità indiziaria.
- Non è ammissibile un richiamo automatico al "giudicato cautelare" per escludere l'esame di nuovi elementi; il giudice deve verificare se le emergenze siano o no comprese nel perimetro del giudicato e motivare di conseguenza.
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e le captazioni devono essere valutate con attenzione particolare: errori di identificazione o omissioni nell'esame possono determinare l'annullamento per vizio di motivazione.
- La collocazione temporale dei fatti e delle chiamate telefoniche citate è rilevante: il tempo trascorso dalla condotta contestata può incidere sull'attualità delle esigenze cautelari e deve essere espressamente valutato.
- In presenza di insufficiente motivazione su punti decisivi, la Cassazione è propensa ad annullare con rinvio piuttosto che sostituirsi al giudice di merito; ciò garantisce il nuovo esame completo delle esigenze cautelari.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 10731/2022 del 25/03/2022
- Sentenza penale · 25 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 10732/2022 del 25/03/2022
- Sentenza penale · 25 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 10736/2022 del 25/03/2022
- Sentenza penale · 25 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 10739/2022 del 25/03/2022
- Sentenza penale · 25 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 10742/2022 del 25/03/2022
- Sentenza penale · 25 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 10743/2022 del 25/03/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →