Cassazione Penale, Sentenza n. 11270/2022 del 28/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che, per Pecovella e Riccio, aveva riformato parzialmente la sentenza di primo grado con esclusione di alcune aggravanti e per Scarano aveva confermato la condanna. Scarano deduceva che la Corte non avrebbe dovuto assorbire le "attenuanti generiche" (art. 62-bis c.p.) nel riconoscimento dell'attenuante speciale del "ravvedimento attuoso" (art. 416-bis.1, comma 3 c.p.), chiedendo il cumulo di regimi attenuanti. Pecovella lamentava la mancata qualificazione della sua partecipazione come di minima importanza (art. 114 c.p.). Riccio deduceva analoga insufficiente valutazione delle attenuanti generiche e della sua condotta processuale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la rinuncia intervenuta in appello (per Pecovella e Riccio) ai motivi principali di gravame precluda la riesamina di questioni relative alla responsabilità e che i residui motivi inerenti le circostanze attenuanti siano stati regolarmente valutati dalla Corte territoriale. In particolare: la Corte d'appello ha correttamente riconosciuto l'attenuante speciale del ravvedimento attuoso per Scarano ma non ha ritenuto sussistenti le attenuanti generiche alla luce del ruolo e della gravità dei fatti; per Pecovella è stato adeguatamente motivato che il suo contributo non fu meramente minimale; per Riccio la Corte ha applicato correttamente il divieto di bilanciamento previsto nel calcolo delle diminuzioni ai sensi della disciplina delle attenuanti speciali. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese e ciascuno al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Regola la sintetica indicazione dei motivi di impugnazione in cassazione; qui richiamata per il rispetto dei limiti di deduzione dei motivi.
art. 589, comma 2, cod. proc. pen.
La rinuncia ai motivi principali in appello determina preclusione processuale: il giudice non può riesaminare quanto non gli è stato devoluto per rinuncia.
Disposizione sulle circostanze attenuanti generiche; attribuisce al giudice la facoltà di valutare elementi diversificati (motivi, condotta post delictum, danno, ecc.) per attenuare la pena; nel caso la sua applicazione è stata esclusa in presenza di ruolo e gravità dei fatti.
art. 416-bis.1, comma terzo, cod. pen.
Prevede l'attenuante speciale del cd. "ravvedimento attuoso" per chi fornisce valido contributo alle indagini o evita ulteriori conseguenze del reato; nella sentenza è stato riconosciuto tale beneficio separatamente dalle attenuanti generiche e si è richiamata la regola che ne disciplina il calcolo e la non equivalenza con alcune altre circostanze.
Prevede la circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza; la Corte ha ritenuto che, nei fatti contestati, non sussistesse un contributo meramente marginale da parte di Pecovella.
Criteri per la determinazione della pena base e per la valutazione dei fattori attenuanti/aggravanti; richiamato quale "serbatoio" di criteri valutabili dal giudice nella motivazione sull'entità della pena.
Massime di principio
- La rinuncia ai motivi principali di impugnazione in appello preclude la rinnovazione in sede di legittimità delle questioni non devolute: chi rinuncia perde la possibilità di ottenere la revisione di quegli aspetti.
- L'attenuante speciale del "ravvedimento attuoso" è distinta dalle attenuanti generiche: possono coesistere in astratto, ma richiedono un'analisi separata e seguono regole specifiche di calcolo che possono impedire la semplice somma o il prevalere delle generiche.
- La valutazione della sussistenza e della prevalenza delle attenuanti è rimessa in larga misura al giudice di merito e richiede apprezzamento del ruolo, del numero e della gravità dei fatti; la Cassazione sindaca principalmente la correttezza del processo logico-motivazionale, non rivaluta i fatti ex novo.
- Per ottenere il riconoscimento della partecipazione di minima importanza (art. 114 c.p.) è necessaria prova chiara di un contributo marginale e non essenziale al perfezionamento del reato; valutazioni contrarie, adeguatamente motivate, sono difficilmente ribaltabili in Cassazione.
- Ricorsi inammissibili o manifestamente privi di fondamento possono comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie in favore della cassa delle ammende.
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