Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11270/2022 del 28/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che, per Pecovella e Riccio, aveva riformato parzialmente la sentenza di primo grado con esclusione di alcune aggravanti e per Scarano aveva confermato la condanna. Scarano deduceva che la Corte non avrebbe dovuto assorbire le "attenuanti generiche" (art. 62-bis c.p.) nel riconoscimento dell'attenuante speciale del "ravvedimento attuoso" (art. 416-bis.1, comma 3 c.p.), chiedendo il cumulo di regimi attenuanti. Pecovella lamentava la mancata qualificazione della sua partecipazione come di minima importanza (art. 114 c.p.). Riccio deduceva analoga insufficiente valutazione delle attenuanti generiche e della sua condotta processuale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la rinuncia intervenuta in appello (per Pecovella e Riccio) ai motivi principali di gravame precluda la riesamina di questioni relative alla responsabilità e che i residui motivi inerenti le circostanze attenuanti siano stati regolarmente valutati dalla Corte territoriale. In particolare: la Corte d'appello ha correttamente riconosciuto l'attenuante speciale del ravvedimento attuoso per Scarano ma non ha ritenuto sussistenti le attenuanti generiche alla luce del ruolo e della gravità dei fatti; per Pecovella è stato adeguatamente motivato che il suo contributo non fu meramente minimale; per Riccio la Corte ha applicato correttamente il divieto di bilanciamento previsto nel calcolo delle diminuzioni ai sensi della disciplina delle attenuanti speciali. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese e ciascuno al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Regola la sintetica indicazione dei motivi di impugnazione in cassazione; qui richiamata per il rispetto dei limiti di deduzione dei motivi.

  • art. 589, comma 2, cod. proc. pen.

    La rinuncia ai motivi principali in appello determina preclusione processuale: il giudice non può riesaminare quanto non gli è stato devoluto per rinuncia.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Disposizione sulle circostanze attenuanti generiche; attribuisce al giudice la facoltà di valutare elementi diversificati (motivi, condotta post delictum, danno, ecc.) per attenuare la pena; nel caso la sua applicazione è stata esclusa in presenza di ruolo e gravità dei fatti.

  • art. 416-bis.1, comma terzo, cod. pen.

    Prevede l'attenuante speciale del cd. "ravvedimento attuoso" per chi fornisce valido contributo alle indagini o evita ulteriori conseguenze del reato; nella sentenza è stato riconosciuto tale beneficio separatamente dalle attenuanti generiche e si è richiamata la regola che ne disciplina il calcolo e la non equivalenza con alcune altre circostanze.

  • art. 114 cod. pen.

    Prevede la circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza; la Corte ha ritenuto che, nei fatti contestati, non sussistesse un contributo meramente marginale da parte di Pecovella.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena base e per la valutazione dei fattori attenuanti/aggravanti; richiamato quale "serbatoio" di criteri valutabili dal giudice nella motivazione sull'entità della pena.

Massime di principio

  • La rinuncia ai motivi principali di impugnazione in appello preclude la rinnovazione in sede di legittimità delle questioni non devolute: chi rinuncia perde la possibilità di ottenere la revisione di quegli aspetti.
  • L'attenuante speciale del "ravvedimento attuoso" è distinta dalle attenuanti generiche: possono coesistere in astratto, ma richiedono un'analisi separata e seguono regole specifiche di calcolo che possono impedire la semplice somma o il prevalere delle generiche.
  • La valutazione della sussistenza e della prevalenza delle attenuanti è rimessa in larga misura al giudice di merito e richiede apprezzamento del ruolo, del numero e della gravità dei fatti; la Cassazione sindaca principalmente la correttezza del processo logico-motivazionale, non rivaluta i fatti ex novo.
  • Per ottenere il riconoscimento della partecipazione di minima importanza (art. 114 c.p.) è necessaria prova chiara di un contributo marginale e non essenziale al perfezionamento del reato; valutazioni contrarie, adeguatamente motivate, sono difficilmente ribaltabili in Cassazione.
  • Ricorsi inammissibili o manifestamente privi di fondamento possono comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie in favore della cassa delle ammende.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.