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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17175/2024 del 24/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Bumbaca ha chiesto la restituzione di euro 65.979,14 dopo la revoca della confisca. La richiesta riguardava canoni di locazione riscossi dall'amministratore giudiziario e la giacenza bancaria residua. Il Tribunale di Crotone ha rigettato l'istanza; il ricorrente ha impugnato sostenendo violazione degli artt. 42, comma 3, e 43, comma 2, del d.lgs. 159/2011 e carenza/apparenza della motivazione, lamentando che il Tribunale non ha valutato i documenti prodotti, non ha chiarito l'impiego delle somme e non ha dato conto della giacenza bancaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato nei limiti esplicitati. Ha rilevato che il d.lgs. n.159/2011 non si applica al caso per effetto della norma transitoria (la confisca era anteriore all'entrata in vigore del decreto), e che il provvedimento del Tribunale è decisionale e impugnabile per violazione di legge. Soprattutto la Corte ha constatato la motivazione apparente del rigetto (violazione dell'art.125, comma 3, c.p.p.), poiché il Tribunale ha fatto affermazioni generiche e non ha spiegato quali elementi documentali avrebbero giustificato il mancato riconoscimento delle somme richieste né ha motivato in ordine alla giacenza bancaria. Ha annullato il provvedimento impugnato e ha disposto il rinvio al Tribunale di Crotone per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (art. 117, comma 1 citato)

    le disposizioni contenute nel libro I del medesimo corpo normativo non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data della sua entrata in vigore, da individuarsi nel giorno 13 ottobre 2011, fosse già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione

    La Corte ha ritenuto applicabile la disciplina previgente perché la confisca era stata disposta nel 2009; perciò le norme del libro I del d.lgs. 159/2011 (richiamate dal ricorrente) non si applicano al caso.

  • legge 31 maggio 1965, n. 575 (art. 2-octies)

    La Corte indica che, per i procedimenti iniziati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 159/2011, continuano ad applicarsi le norme previgenti, in particolare l'art. 2-octies della legge 575/1965.

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (artt. 42, comma 3, e 43, comma 2)

    Tali disposizioni erano state invocate dal ricorrente come violate, ma la Corte ha osservato che non sono applicabili al procedimento per effetto della disciplina transitoria.

  • codice di procedura penale (art. 125, comma 3)

    La Corte ha ritenuto che il provvedimento del Tribunale soffrisse di motivazione apparente in violazione dei requisiti di cui all'art.125, comma 3, c.p.p., ossia mancava di elementi logici e specifici atti a giustificare il rigetto.

  • Costituzione (art. 111, comma 6)

    La Corte ha richiamato che, in assenza di rimedi previsti dalla normativa specifica applicabile, il provvedimento decisorio è impugnabile per violazione di legge ai sensi dell'art.111, comma 6, Cost.

Massime di principio

  • Verificare sempre la decorrenza temporale delle norme: le disposizioni del d.lgs. 159/2011 non si applicano se la proposta di misura di prevenzione è stata formulata prima del 13/10/2011; in tali casi restano operative le norme previgenti.
  • La revoca della confisca può giustificare una richiesta di restituzione di somme percepite o giacenze bancarie; il giudice deve esaminare i rendiconti e la documentazione fornita dall'amministratore giudiziario o dalle parti e motivare specificamente le ragioni del rigetto.
  • I provvedimenti che incidono definitivamente su diritti soggettivi (es. decisioni sulla devoluzione o restituzione di beni/somme) sono decisori e quindi impugnabili per violazione di legge quando manchino rimedi specifici nella disciplina applicabile.
  • La motivazione del giudice deve essere concreta e collegata agli elementi di prova: affermazioni generiche o richiamo indeterminato a riscontri amministrativi senza indicazione degli atti non sono sufficienti e possono determinare l'annullamento per motivazione apparente.
  • In ricorsi analoghi è importante documentare dettagliatamente l'uso delle somme (quali poste passive sono imputabili o meno alla gestione) e richiedere espressamente che il giudice compia un'analisi puntuale della giacenza bancaria e delle poste del rendiconto.
  • Se il provvedimento impugnato si fonda su risultanze esterne (es. rilievi di organi amministrativi), il tribunale deve indicare dove tali rilievi risultano in atti o perché si ritiene che vincano le deduzioni difensive.

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