Cassazione Civile, Ordinanza n. 20093/2024 del 22/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino pakistano aveva impugnato davanti al Tribunale un provvedimento dell'Unità Dublino del Ministero dell'Interno che disponeva il suo trasferimento in Slovenia quale Stato competente a esaminare la domanda di protezione internazionale, secondo il Regolamento UE n. 604/2013. Il Tribunale aveva rigettato il ricorso ritenendo che non fosse stata dimostrata una lesione concreta del diritto di difesa. In cassazione il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 4 e 5 del Regolamento UE n. 604/2013, sostenendo che l'amministrazione non gli aveva fornito le informazioni dovute né svolto il colloquio personale previsto, e che il giudice di merito non aveva verificato l'effettivo adempimento di tali obblighi; con il secondo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo, per le medesime ragioni. Il Ministero ha resistito eccependo l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, perché nelle more l'Unità Dublino aveva dichiarato la competenza italiana, essendo decorso il termine semestrale per eseguire il trasferimento, rendendo inefficace il provvedimento impugnato.
La decisione
La Corte ha rilevato che, con provvedimento successivo, l'Amministrazione aveva dichiarato la competenza italiana a decidere sulla domanda di protezione internazionale, poiché era decorso il termine semestrale per il trasferimento. Di conseguenza il provvedimento di trasferimento impugnato era divenuto inefficace e il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti, in considerazione della sopravvenienza e dei recenti interventi chiarificatori della Corte di giustizia e della Cassazione. La Corte ha inoltre escluso i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato in caso di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Norme richiamate
è richiamato come parametro del primo motivo di ricorso per dedurre la violazione di norme di diritto sostanziale e regolamentari.
è richiamato come parametro del secondo motivo per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo.
artt. 4 e 5 Regolamento UE n. 604/2013
disciplinano gli obblighi informativi verso il richiedente protezione internazionale e il colloquio personale; il ricorrente lamentava il loro mancato rispetto.
art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002
le spettanze del difensore nei rapporti interni con l'assistito, in caso di patrocinio a spese dello Stato, vanno liquidate ai sensi di tale norma mediante istanza al giudice del procedimento.
art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002
nell'ipotesi di giudizio di cassazione, l'istanza per la liquidazione va presentata al giudice indicato dalla norma, secondo quanto precisato dalla Corte.
Massime di principio
- Quando il provvedimento amministrativo impugnato diviene inefficace per sopravvenienze che eliminano l'interesse concreto alla decisione, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- Nel giudizio relativo a un trasferimento Dublino, la sopravvenuta declaratoria di competenza dello Stato italiano, per decorso del termine semestrale di esecuzione del trasferimento, rende inefficace il precedente ordine di trasferimento.
- La compensazione integrale delle spese può essere disposta quando la definizione della controversia dipenda da sopravvenienze e da interventi giurisprudenziali chiarificatori.
- In caso di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non sono dovuti gli importi ulteriori previsti a titolo di doppio contributo unificato, se non ricorrono i relativi presupposti.
- Le spese e competenze del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato vanno liquidate secondo la disciplina speciale del d.P.R. n. 115 del 2002 e secondo il giudice indicato dalla norma.
Come è indicizzato
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