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Parere

Parere n. 990/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario proposto dalla società FRVB Immobiliare di Salvatore Chianese s.a.s. contro il Comune di Orta di Atella per l’annullamento: - della delibera di Consiglio comunale n.21 del 27 settembre 2023 di approvazione del PUC – Piano urbanistico comunale e del Regolamento urbanistico edilizio comunale; - del parere di regolarità tecnico-amministrativa del PUC; - della relazione generale del PUC dell’agosto 2023; - del Regolamento edilizio urbanistico comunale; - delle NTA di attuazione al PUC; - della relazione del Sindaco sul Consiglio comunale del 27 luglio 2023 ad oggetto PUC e RUEC; - dell’emendamento all’approvazione del PUC e del RUEC del Comune di Orta di Atella prot.n.0018205 del 25 settembre 2023; - della delibera di Giunta comunale n.28 del 21 marzo 2022 di esame e controdeduzioni alle osservazioni; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202400741

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del PUC e del Regolamento urbanistico edilizio comunale approvati dal Comune di Orta di Atella, nonché degli atti presupposti e connessi.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La società ricorrente, proprietaria di due appezzamenti di terreno già classificati dal previgente strumento urbanistico come zona D1 per insediamenti produttivi, ha impugnato il nuovo PUC e il RUEC del Comune di Orta di Atella, che hanno classificato le aree come Zona E1, aree agricole urbane di interesse strategico, privandole della precedente vocazione edificatoria. Sono stati dedotti quattro ordini di censure, sostanzialmente connessi: difetto di istruttoria, errore sui presupposti e violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e del d.m. n. 1444/1968; illegittimità del nuovo piano per l’assenza di possibilità di nuova edificazione e per la pretesa finalità di sanare interventi abusivi; contraddittorietà, sviamento e ingiustizia manifesta in relazione alla disciplina di opere e cubature asseritamente illegittime; violazione dell’art. 97 Cost., del legittimo affidamento e dell’obbligo di motivazione, nonché illogicità della scelta di classificare come zona E1 soltanto i terreni della ricorrente in un’area urbanizzata e caratterizzata dalla presenza di fabbricati produttivi. La ricorrente ha inoltre sostenuto che l’annullamento del precedente PUC del 2014 fosse sub iudice e che l’eventuale sua riviviscenza avrebbe imposto una diversa classificazione delle aree.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondati congiuntamente tutti i motivi di ricorso. Ha precisato che l’annullamento del precedente PUC è circostanza neutra rispetto al potere del Comune di adottare un nuovo strumento urbanistico, poiché il potere di pianificazione è inconsumabile e può essere nuovamente esercitato per adeguare la disciplina del territorio a mutate esigenze o a nuove valutazioni. In ogni caso, la sentenza del Consiglio di Stato n. 7191 del 21 agosto 2024 ha confermato la legittimità dell’annullamento in autotutela del PUC del 2014, escludendo le prospettate conseguenze di riviviscenza. La Sezione ha poi ribadito che le scelte di pianificazione urbanistica, comprese quelle relative alla destinazione delle singole aree, costituiscono espressione di ampia discrezionalità amministrativa e di merito, sindacabile soltanto in presenza di manifesti errori di fatto, abnorme illogicità, incoerenza con l’impostazione complessiva del piano o incompatibilità evidente con le caratteristiche oggettive del territorio. La precedente destinazione edificatoria non attribuisce al proprietario un’aspettativa intangibile alla sua conservazione e il legittimo affidamento generico alla non reformatio in peius cede dinanzi al potere pianificatorio. La motivazione delle scelte urbanistiche può essere desunta dai criteri generali del piano, dai documenti di accompagnamento e dalla coerenza complessiva delle scelte; una motivazione rafforzata è necessaria soltanto in specifiche situazioni qualificate, non ravvisate nel caso concreto. Le doglianze della società sono state ritenute dirette a contestare il merito della scelta localizzativa, senza dimostrare vizi di manifesta illogicità o travisamento.

Osservazioni

Primo motivo - Reviviscenza del precedente strumento urbanistico

La censura è infondata. L’annullamento del precedente PUC non impediva al Comune di adottare un nuovo piano, poiché il potere di pianificazione urbanistica è inconsumabile. Inoltre, la sentenza del Consiglio di Stato n. 7191 del 21 agosto 2024 ha respinto l’impugnazione contro l’annullamento in autotutela del PUC del 2014.

Secondo motivo - Assenza di nuova edificazione e sanatoria di interventi abusivi

La censura non dimostra errori di fatto, abnorme illogicità o incompatibilità della disciplina con l’impostazione complessiva del piano. Le contestazioni attengono al merito delle scelte urbanistiche, non sindacabile nei limiti dedotti.

Terzo motivo - Contraddittorietà, sviamento e ingiustizia manifesta

La prospettata contraddittorietà nella disciplina di opere e cubature asseritamente illegittime non evidenzia un vizio manifesto della pianificazione né consente di sostituire la valutazione della ricorrente a quella dell’amministrazione.

Quarto motivo - Affidamento, difetto di motivazione e illogicità della classificazione E1

La precedente destinazione edificatoria non determina un’aspettativa intangibile alla sua conservazione. La motivazione delle scelte urbanistiche può risultare dai criteri generali, dai documenti di accompagnamento e dalla coerenza complessiva del piano. Nel caso concreto non ricorrono le condizioni che impongono una motivazione rafforzata e non è stata dimostrata una manifesta illogicità della classificazione dei terreni.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione delle scelte urbanistiche può essere espressa in via generale attraverso i criteri complessivi del piano e i relativi documenti di accompagnamento, senza necessità di una motivazione puntuale per ogni singola area, salvo situazioni qualificate.

  • d.m. n. 1444/1968

    È stato richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina urbanistica, ma il parere non ravvisa una violazione dimostrata dei relativi parametri.

  • art. 97 Cost.

    È stato richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità; il Consiglio di Stato non ravvisa una violazione riconducibile alla scelta pianificatoria contestata.

  • art. 112 c.p.c.

    La Sezione richiama il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, rilevando di avere esaminato le questioni rilevanti e di avere ritenuto le doglianze non espressamente trattate comunque inidonee a condurre a una diversa decisione.

Massime di principio

  • Il potere di pianificazione urbanistica è inconsumabile: anche quando un precedente strumento urbanistico sia stato annullato, l’amministrazione può adottare un nuovo piano generale per adeguare l’assetto del territorio a mutate esigenze o a nuove valutazioni.
  • Le scelte urbanistiche relative alla destinazione delle singole aree costituiscono espressione di ampia discrezionalità amministrativa e sono sindacabili soltanto in presenza di manifesti errori di fatto, abnorme illogicità, incoerenza con l’impostazione complessiva del piano o incompatibilità evidente con le caratteristiche oggettive del territorio.
  • La precedente destinazione edificatoria di un’area non attribuisce al proprietario un’aspettativa intangibile alla sua conservazione; l’aspettativa generica alla non reformatio in peius cede dinanzi alla nuova e complessiva valutazione urbanistica dell’amministrazione.
  • In sede di formazione di uno strumento urbanistico generale, la motivazione delle destinazioni delle singole aree può essere desunta dai criteri generali del piano, dai documenti di accompagnamento e dalla coerenza complessiva delle scelte, senza necessità di una motivazione specifica per ogni proprietà.
  • Una motivazione rafforzata delle scelte urbanistiche è necessaria soltanto in presenza di situazioni qualificate, quali il superamento degli standard minimi, una convenzione di lottizzazione o un accordo equivalente, oppure una pronuncia definitiva di annullamento di un diniego di permesso di costruire o del silenzio-inadempimento.

Impugnazione del PUC del Comune di Orta di Atella

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una società proprietaria di due terreni nel Comune di Orta di Atella, già classificati dal previgente strumento urbanistico come zona D1 per insediamenti produttivi. Il nuovo PUC ha ricondotto le aree alla Zona E1, qualificata come area agricola urbana di interesse strategico, con conseguente perdita della precedente vocazione edificatoria.

Atti impugnati e vicenda urbanistica

La società ha impugnato la delibera consiliare di approvazione del nuovo PUC e del Regolamento urbanistico edilizio comunale, insieme agli atti presupposti, tra cui la relazione generale, le NTA, il parere di regolarità tecnico-amministrativa, la relazione del Sindaco, l’emendamento consiliare e la deliberazione della Giunta comunale sulle osservazioni.

Il precedente PUC del 2014 era stato annullato dalla Commissione Straordinaria del Comune dopo lo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose. Nel nuovo progetto di piano i terreni della società erano stati classificati come Zona E1. La ricorrente ha sostenuto che l’annullamento del precedente strumento fosse ancora controverso e che l’eventuale sua riviviscenza avrebbe comportato una diversa disciplina urbanistica.

Motivi di ricorso

La società ha dedotto quattro gruppi di censure:

  • difetto di istruttoria, errore sui presupposti e violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e del d.m. n. 1444/1968;
  • illegittimità del piano per l’assenza di possibilità di nuova edificazione sull’intero territorio comunale e per la pretesa finalità di sanare interventi edilizi abusivi;
  • contraddittorietà, sviamento e ingiustizia manifesta, in relazione alla disciplina di opere e cubature ritenute illegittime;
  • violazione dell’art. 97 Cost., del legittimo affidamento e dell’obbligo di motivazione, nonché illogicità della classificazione dei terreni come Zona E1 in un contesto urbanizzato e caratterizzato dalla presenza di fabbricati produttivi.

Contraddittorio e questioni preliminari

La Sezione ha rilevato che il contraddittorio è stato pienamente rispettato, poiché la relazione ministeriale era stata regolarmente trasmessa alla società ricorrente.

Quanto alla sorte del precedente PUC, il Consiglio di Stato ha chiarito che il suo annullamento era comunque neutro rispetto alla possibilità per il Comune di adottare un nuovo strumento urbanistico generale. Il potere di pianificazione è infatti inconsumabile e può essere esercitato nuovamente anche per adeguare la disciplina del territorio a mutate esigenze o a nuove valutazioni.

La Sezione ha inoltre richiamato la sentenza del Consiglio di Stato n. 7191 del 21 agosto 2024, che ha riformato la sentenza del TAR per la Campania n. 7928/2022 e ha respinto il ricorso contro l’annullamento in autotutela del PUC approvato nel 2014. Sono quindi risultate infondate le doglianze fondate sulla prospettata riviviscenza del precedente strumento urbanistico.

Discrezionalità nella pianificazione urbanistica

Il parere ribadisce che l’adozione di un nuovo piano e le scelte di merito urbanistico rientrano nella discrezionalità amministrativa. Il sindacato può riguardare soltanto la presenza di manifesti errori di fatto, abnorme illogicità, incoerenza con l’impostazione generale del piano o incompatibilità evidente con le caratteristiche oggettive del territorio.

La pianificazione urbanistica mira all’ordinato assetto complessivo del territorio e coinvolge una pluralità di interessi pubblici, senza che la disciplina di settore stabilisca una rigida gerarchia tra essi. Il giudice non può sostituire la propria valutazione, parimenti opinabile, a quella dell’amministrazione, salvo i casi di giurisdizione estesa al merito, non ricorrenti nella fattispecie.

Motivazione e affidamento del proprietario

La destinazione edificatoria precedentemente attribuita a un’area non determina l’acquisizione definitiva di un’aspettativa alla sua conservazione. Essa può essere modificata da un nuovo piano, fondato su una rinnovata valutazione complessiva del territorio e delle esigenze sopravvenute.

In via ordinaria, le destinazioni delle singole aree non richiedono una motivazione specifica ulteriore rispetto ai criteri generali seguiti nell’impostazione del piano. La motivazione può risultare dai documenti di accompagnamento e dalla coerenza complessiva delle scelte pianificatorie.

Una motivazione rafforzata è richiesta soltanto in situazioni qualificate, quali il superamento degli standard minimi, l’esistenza di una convenzione di lottizzazione o di un accordo equivalente, oppure una pronuncia definitiva di annullamento di un diniego di permesso di costruire o del silenzio-inadempimento. La Sezione non ha ravvisato alcuna di tali situazioni nel caso esaminato.

Esito

Le censure sono state considerate inidonee a dimostrare una manifesta illogicità o un travisamento delle scelte comunali e sono state ricondotte a una contestazione del merito della pianificazione. Il Consiglio di Stato ha pertanto espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiDestinazioni d'uso e zone omogeneeMotivazione del provvedimentoRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneLegittimo affidamento

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