Cassazione Penale, Ordinanza n. 02850/2026 del 23/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per omicidio stradale. La difesa ha dedotto: (1) violazione di legge per erronea sussistenza del reato di omicidio stradale, assumendo che la vicenda presentasse caratteristiche anomale e che, per affermare la responsabilità, occorresse verificare anche la prevedibilità ex ante dello specifico sviluppo causale; (2) vizio di motivazione, sostenendo che la condotta del conducente del motociclo avrebbe interrotto il nesso causale poiché il motociclo, senza moderare la velocità in prossimità dell'intersezione, avrebbe impattato autonomamente contro l'autovettura dell'imputato ferma sul ciglio della strada; (3) violazione di legge e carenza di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 589-bis, comma 7, c.p., ritenendo configurabile una condotta colposa della vittima.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi due motivi generici e sostanzialmente diretti a ottenere una diversa ricostruzione del fatto e una diversa valutazione delle prove, attività precluse in sede di legittimità quando la motivazione di merito sia coerente e adeguata. Ha inoltre ritenuto infondato il terzo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva escluso l'attenuante di cui all'art. 589-bis, comma 7, c.p. per mancanza di prova di condotte colpose della vittima. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
L'attenuante richiamata presuppone la prova di una condotta colposa della vittima; in mancanza di tale prova non può essere riconosciuta.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
È la fattispecie contestata e oggetto della conferma di responsabilità in appello per omicidio stradale.
Massime di principio
- In tema di omicidio stradale, la ricostruzione della dinamica ed eziologia del sinistro è affidata al giudice di merito e non può essere rivalutata in cassazione se sorretta da motivazione adeguata e non macroscopicamente illogica.
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione non consente una mera contrapposizione tra la propria versione dei fatti e quella accolta dai giudici di merito; è necessario denunciare una manifesta illogicità della motivazione o l'omesso esame di elementi decisivi.
- La deduzione di una interruzione del nesso causale per condotta della vittima deve poggiare su elementi fattuali specifici e riscontrati; mere ipotesi difensive non bastano a sovvertire la decisione di merito.
- L'attenuante prevista per l'omicidio stradale richiede la concreta dimostrazione di una condotta colposa della persona offesa; in assenza di prova in tal senso, il mancato riconoscimento è legittimo.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo difetto di colpa nella causa di inammissibilità.
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