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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22062/2023 del 22/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna per cassazione sostenendo: 1) nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa ai sensi dell'art. 178, lett. c), c.p.p., per l'erronea indicazione della data del fatto (14/02/2016 invece del 09/08/2016) nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p.; deduce che l'errore avrebbe impedito una corretta impostazione della difesa (si trovava detenuto alla data indicata) e che la correzione successiva non avrebbe sanato il pregiudizio; 2) censura della valutazione di merito sulla sussistenza del reato di truffa (art. 640 c.p.) e dell'indebito utilizzo della carta Postepay, nonché dell'applicazione dell'art. 55 d.lgs. 231/2007 (ora art. 493-ter c.p.), sostenendo l'insufficienza delle prove sulla disponibilità e sull'uso della carta da parte del De Maio, e l'assenza di dolo o di concorso con un terzo (Barsotto).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto infondato che l'errata indicazione della data nell'avviso ex art. 415-bis integri una nullità: trattandosi di mera irregolarità, quando la descrizione del fatto sia comunque compiuta e chiara, l'errore di data non lede il diritto di difesa. Sul secondo motivo ha dichiarato l'inammissibilità delle censure che in realtà chiedono una diversa valutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità salvo i vizi di motivazione tassativamente disciplinati. Ne consegue la conferma della condanna di primo e secondo grado (pena: 1 anno e 4 mesi di reclusione e multa di euro 428,00 per truffa e indebito utilizzo di carta Postepay) e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    Regola l'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari; secondo la Corte, un'errata indicazione della data del fatto nell'avviso non comporta automaticamente nullità se la descrizione del fatto è comunque completa e permette la piena comprensione dell'accusa e la preparazione della difesa

  • art. 178 lett. c) cod. proc. pen.

    Riguarda le ipotesi di nullità; il ricorrente invocava questa disposizione per far dichiarare la nullità per violazione del diritto di difesa, ma la Corte ha ritenuto che non si configurasse una nullità essenziale per l'errata indicazione della data

  • art. 640 cod. pen.

    Norma che punisce la truffa; la Corte ha ritenuto che la valutazione della prova a sostegno del reato rientri nella cognizione dei giudici di merito e non sia sindacabile in cassazione se non per i vizi di motivazione previsti

  • art. 55 d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (ora art. 493-ter cod. pen.)

    Riferimento alla disciplina sull'indebito utilizzo di mezzi di pagamento; la Corte ha ritenuto non ammissibili in cassazione censure che chiedano diversa valutazione della prova sulla partecipazione o responsabilità per l'uso della carta

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le conseguenze della declaratoria di inammissibilità o rigetto del ricorso in cassazione, ivi compresa la condanna alle spese e alle somme per la cassa delle ammende

Massime di principio

  • L'errata indicazione della data del fatto nell'avviso di conclusione delle indagini (art. 415-bis c.p.p.) è, di regola, mera irregolarità e non determina automaticamente la nullità del provvedimento se la descrizione del fatto è completa e consente all'imputato di comprendere l'accusa e svolgere la difesa
  • Per ottenere l'annullamento per violazione del diritto di difesa occorre dimostrare il concreto pregiudizio subito dall'imputato: ad esempio che l'errore ha impedito l'esercizio di un concreto mezzo di prova (alibi verificabile solo in funzione della data) o ha reso impossibile l'interrogatorio o la raccolta di elementi difensivi rilevanti
  • In sede di Cassazione non è consentito un nuovo apprezzamento del merito probatorio o della credibilità dei testimoni; sono ammissibili censure solo se fondate sulla mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione sui punti essenziali
  • Se si contesta la titolarità o l'uso di strumenti di pagamento (carte, IBAN), la difesa efficace deve puntare a fornire elementi concreti che dimostrino la cessione legittima, l'assenza di disponibilità al momento del fatto, l'identità del reale utilizzatore o l'assenza di dolo/consapevolezza circa l'uso illecito
  • In ipotesi di presunto concorso con terzi, per escludere la responsabilità è utile documentare l'assenza di una rappresentazione dell'evento illecito da parte dell'agente (assenza di volontà o di prevedibilità dell'uso illecito) e fornire elementi identificativi e giustificativi di eventuali passaggi di disponibilità di beni o carte

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