Cassazione Civile, Ordinanza n. 16368/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria proposta da un istituto di credito contro un atto di disposizione patrimoniale compiuto da un soggetto debitore in favore della ex coniuge: in esecuzione di accordi raggiunti in sede di separazione, il debitore aveva trasferito alla controparte la metà della proprietà e la metà della nuda proprietà di due immobili. Il Tribunale aveva accolto la revocatoria e la Corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione del debitore. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con tre motivi, soprattutto l'erroneità della decisione per avere ritenuto provata la legittimazione sostanziale della società cessionaria del credito e della mandataria intervenute nel giudizio sulla base di una cessione in blocco ex art. 58 TUB. Secondo il ricorrente, l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale non consentiva di individuare con certezza il singolo credito azionato, essendo descritto in modo troppo vago attraverso un ampio arco temporale e la generica formula delle "facilitazioni creditizie". Gli ulteriori motivi, poi assorbiti, riguardavano i presupposti dell'azione revocatoria e l'istruttoria sulle presunzioni e sulle richieste di produzione documentale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato perché la Corte d'appello aveva erroneamente riconosciuto la titolarità del credito in capo alla cessionaria sulla base di un avviso di cessione in blocco troppo generico. Ha ribadito che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ha funzione di efficacia della cessione verso i terzi, ma non sostituisce la prova dell'effettiva inclusione del singolo credito nell'operazione, prova che deve emergere con certezza dalla descrizione delle categorie cedute o da altra documentazione. Poiché la sentenza impugnata ha applicato in modo non corretto tali principi, la Cassazione ha cassato la decisione limitatamente alla questione accolta e ha rinviato alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, per un nuovo esame, anche sulle spese del giudizio di legittimità. I secondo e terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993
Nella cessione in blocco dei crediti bancari, il cessionario deve provare che il singolo credito controverso rientra effettivamente nel perimetro della cessione; l'avviso in Gazzetta Ufficiale è rilevante ma non basta se le indicazioni sono troppo generiche.
La pubblicazione dell'avviso di cessione rende efficace la cessione, ma non ha efficacia costitutiva né sostituisce la prova della specifica inclusione del credito azionato.
È stato il parametro di censura per denunciare violazione o falsa applicazione di norme di diritto sui profili di legittimazione e sui presupposti della revocatoria.
Richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata in relazione alla prova della titolarità del credito e della legittimazione ad agire.
Richiamato dal ricorrente nel dedurre violazione di norme di diritto da parte del giudice di merito.
Richiamato dal ricorrente nel dedurre erronea valutazione della prova documentale relativa alla cessione del credito.
Il secondo motivo, poi assorbito, riguardava le condizioni dell'azione revocatoria.
Il secondo motivo, poi assorbito, riguardava la valutazione delle presunzioni semplici.
Il terzo motivo, poi assorbito, investiva profili istruttori e di deduzione documentale.
Il terzo motivo, poi assorbito, concerneva la richiesta di esibizione di documenti.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto da tale norma.
Massime di principio
- In tema di cessione in blocco di crediti bancari ex art. 58 TUB, il cessionario che agisca o intervenga in giudizio deve dimostrare che il credito controverso è compreso nell'operazione di cessione, salvo che tale inclusione sia riconosciuta dalla controparte.
- L'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale è necessario per l'efficacia della cessione verso i terzi, ma non ha di per sé efficacia costitutiva né prova automaticamente la titolarità del singolo credito azionato.
- La descrizione dei crediti ceduti può essere per categorie e non richiede l'elencazione nominativa di ogni rapporto solo quando gli elementi comuni consentano un'identificazione certa dei crediti trasferiti; se la descrizione è troppo ampia o generica, occorre una diversa prova dell'inclusione del credito specifico.
- Quando il giudice di merito ritiene provata la legittimazione sostanziale del cessionario sulla base di una formula generica contenuta nell'avviso di cessione, la decisione è censurabile per falsa applicazione delle regole sulla prova della titolarità del credito.
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