Cassazione Civile, Ordinanza n. 34592/2024 del 27/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, regolarmente accettata dal controricorrente, e ha dichiarato l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 391, comma 1, c.p.c. Ha inoltre precisato che, per effetto dell'estinzione, non si applica il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Nulla è stato disposto sulle spese.
Esito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La società datrice di lavoro ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva respinto il reclamo avverso la decisione resa in opposizione, confermativa dell'illegittimità del licenziamento intimato al lavoratore. La decisione impugnata aveva inoltre confermato la condanna della società al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a dieci mensilità e dell'indennità sostitutiva della reintegra pari a quindici mensilità della retribuzione globale di fatto, comprensiva dei benefit aziendali. Nel giudizio di legittimità la società ricorrente ha poi depositato atto di rinuncia al ricorso, accettato dalla controparte.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, se ritualmente accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del processo di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha affermato che la declaratoria di estinzione rende inapplicabile il raddoppio del contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Norma richiamata come fonte dell'introduzione del meccanismo del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia validamente accettata dalla parte resistente, determina l'estinzione del giudizio.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia accettata, non opera il raddoppio del contributo unificato previsto per i casi di rigetto o inammissibilità.
- Quando il processo si estingue per rinuncia, la Corte può dichiarare nulla sulle spese in assenza di diverso regolamento conseguente all'accordo delle parti.
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