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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22776/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una scrittura privata del 2.9.1976 con cui un comproprietario di un fondo promuoveva la vendita di un villino costruito sul terreno; gli acquirenti avevano ottenuto la consegna anticipata dell'immobile e, non essendo poi stato stipulato il definitivo, avevano continuato ad occuparlo per oltre vent'anni, sostenendo di averlo posseduto uti dominus e di averne acquistato la proprietà per usucapione. Essi chiedevano anche di dichiarare inefficaci le ipoteche iscritte sull'immobile, tra cui quella a favore dell'Amministrazione finanziaria per debiti tributari del promittente venditore. La Corte d'appello aveva accolto la domanda di usucapione e, per effetto ritenuto retroattivo dell'usucapione, aveva dichiarato inefficaci le ipoteche. Ricorrendo in Cassazione, Agenzia delle Entrate e Ministero hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 115 c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe fondato la prova del possesso esclusivamente sulle ammissioni contenute nella comparsa di costituzione in appello di alcuni eredi, nonostante altri convenuti avessero contestato i fatti e nonostante il principio di non contestazione non potesse operare nei confronti di tutti; 2) violazione degli artt. 2733 c.c. e 228-229 c.p.c., perché la comparsa non era stata sottoscritta personalmente dalle parti e quindi non poteva valere come confessione giudiziale; 3) sempre in subordine, che una eventuale confessione non sarebbe stata comunque opponibile alle amministrazioni convenute o, se litisconsorti necessari, sarebbe stata liberamente apprezzabile; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte dichiarato automaticamente l'inefficacia delle ipoteche senza affrontare la questione dell'insussistenza nel sistema dell'usucapio libertatis per gli immobili gravati da ipoteca.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, ritenendo erronea la decisione di merito nella parte in cui aveva desunto la prova del possesso utile ad usucapionem dalle sole dichiarazioni contenute nella comparsa di costituzione in appello degli eredi degli originari proprietari. La Corte ha osservato che tale atto non era sottoscritto personalmente dalle parti, ma solo dal difensore, con conseguente impossibilità di attribuirgli valore di confessione giudiziale ai sensi degli artt. 228-229 c.p.c.; inoltre, anche a volerlo considerare confessione, essa non avrebbe potuto operare come prova legale nei confronti del litisconsorte necessario che aveva puntualmente contestato i fatti. La Corte ha quindi ritenuto che la Corte d'appello avesse erroneamente applicato l'art. 115 c.p.c. e gli artt. 2733 c.c., 228 e 229 c.p.c. nel ritenere provato il possesso ultraventennale. In conseguenza dell'accoglimento dei primi due motivi, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione; l'esame degli ulteriori motivi è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione può al più operare nei confronti della parte che non contesta i fatti, ma non consente di esimere dall'onere probatorio il convenuto che abbia specificamente contestato; non può essere utilizzato per ritenere provato il possesso contro un litisconsorte necessario che abbia contestato la domanda.

  • art. 2733 c.c.

    La confessione resa da uno soltanto dei litisconsorti necessari non ha efficacia di prova legale contro gli altri, ma può essere soltanto liberamente apprezzata dal giudice.

  • artt. 228 e 229 c.p.c.

    La confessione giudiziale spontanea deve risultare da un atto processuale sottoscritto personalmente dalla parte; la sola sottoscrizione del difensore o della procura in calce non è sufficiente a conferire valore confessoriamente vincolante alle ammissioni contenute nell'atto.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può pronunciarsi oltre o fuori dai limiti della domanda e delle eccezioni; il motivo è stato dedotto contro l'automatica declaratoria di inefficacia delle ipoteche, ma è rimasto assorbito.

  • art. 115 c.p.c.

    La prova dei fatti non può essere tratta da un'erronea applicazione del principio di non contestazione quando la contestazione sia stata in realtà svolta da parte di un litisconsorte necessario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di usucapione, la prova del possesso utile non può essere desunta automaticamente da mere ammissioni difensive di una parte se tali ammissioni non sono formalmente idonee a integrare confessione giudiziale.
  • La confessione giudiziale spontanea richiede la sottoscrizione personale della parte dell'atto contenente le dichiarazioni sfavorevoli; la firma apposta solo sulla procura al difensore non basta.
  • Quando la controversia coinvolge litisconsorti necessari, la confessione di uno solo non vincola gli altri come prova legale, ma è soltanto liberamente valutabile dal giudice.
  • Il principio di non contestazione non opera in modo uniforme verso tutte le parti del processo: resta ferma la necessità di provare i fatti costitutivi nei confronti del convenuto che abbia contestato specificamente la domanda.
  • In presenza di un titolo che qualifichi l'originaria disponibilità del bene come detenzione, il possesso utile all'usucapione richiede la dimostrazione di un'interversio possessionis, non potendo essere presunta sulla sola base della protrazione dell'occupazione.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioniProveLitisconsorzio necessario
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

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