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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03010/2025 del 06/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (assicurato)

La controversia

La lite nasce da una polizza multirischio stipulata per un capannone, con copertura per i danni da incendio dell'immobile e per la responsabilità civile connessa alla proprietà. Dopo il decesso del contraente originario, gli eredi continuarono a pagare i premi; in seguito un incendio distrusse il capannone e danneggiò anche automezzi di terzi custoditi al suo interno. Gli eredi chiesero l'indennizzo alla compagnia e la manleva dalle pretese dei terzi danneggiati e dei loro assicuratori. La compagnia opponeva, tra l'altro, che il contraente avesse taciuto circostanze rilevanti sul rischio: l'effettiva destinazione del capannone a deposito a pagamento di autocaravan di terzi, l'assenza di dotazioni antincendio e la difformità tra l'attività indicata in polizza e quella realmente svolta; sosteneva inoltre che, se avesse conosciuto tali circostanze, non avrebbe concluso il contratto. La Corte d'appello aveva escluso la cessazione del contratto per morte dell'assicurato, ma aveva comunque negato l'indennizzo per reticenza colposa ex art. 1892 c.c. Il ricorrente ha impugnato la sentenza con tre motivi: con i primi due ha dedotto violazione dell'art. 1892 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la compagnia, tramite agenti e periti, conosceva già il reale stato dei luoghi e che la mancata previsione contrattuale di un espresso obbligo informativo escludeva le conseguenze della reticenza; con il terzo ha denunciato la violazione dell'art. 91 c.p.c. per essere stato condannato a rifondere le spese anche alla società Allianz, nei cui confronti non vi era soccombenza. La Cassazione ha ritenuto inammissibili i primi due motivi, affermando che la conoscenza o ignoranza dell'assicuratore rispetto alle circostanze incidenti sul rischio è questione di fatto; che il ricorrente non aveva assolto l'onere di specificazione del fatto storico asseritamente trascurato; che la presunta ispezione non dimostrava la concreta conoscenza delle circostanze rilevanti; e che la conoscenza dell'intermediario senza poteri di piena rappresentanza non è imputabile all'assicuratore. Ha invece accolto il terzo motivo, cassando sul punto la sentenza e decidendo nel merito con compensazione delle spese di appello tra il ricorrente e Allianz, perché quest'ultima non era destinataria di domande né risultava soccombente rispetto al ricorrente.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo del ricorso principale; ha accolto il terzo motivo limitatamente alla statuizione sulle spese; ha cassato la sentenza impugnata solo in relazione a tale capo e, decidendo nel merito senza rinvio, ha dichiarato compensate le spese del giudizio d'appello nel rapporto tra il ricorrente e Allianz. Il ricorso incidentale condizionato della compagnia assicuratrice è stato dichiarato assorbito. Il ricorrente è stato condannato a rifondere ad AXA le spese del giudizio di legittimità, mentre Allianz è stata condannata a rifondere al ricorrente le spese del giudizio di legittimità nei limiti del capo accolto.

Norme richiamate

  • art. 1892 c.c.

    La reticenza o dichiarazione inesatta dell'assicurato che incida sul rischio può comportare conseguenze anche se il contratto non prevede espressamente un obbligo di disclosure; l'onere informativo discende dalla legge ed esprime il principio di uberrima bona fides, funzionale all'equilibrio tra premio e rischio.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente in cassazione deve indicare in modo specifico quando e come il fatto decisivo asseritamente omesso sia stato introdotto nel processo e dove sia stata prodotta la prova, a pena di inammissibilità del motivo.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma, il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale è ristretto; non è possibile censurare in cassazione una valutazione di merito sulla conoscenza o ignoranza di fatti da parte dell'assicuratore se la motivazione è immune dai soli vizi oggi rilevanti.

  • art. 1903 c.c.

    L'intermediario assicurativo rappresenta l'assicuratore solo per gli atti espressamente previsti dalla norma; la sua conoscenza di circostanze rilevanti non si imputa automaticamente alla compagnia in difetto di poteri di rappresentanza sostanziale ampliati.

  • art. 291 c.p.c.

    Quando le posizioni sono scindibili, l'eventuale nullità della notifica a una parte non impone la rinnovazione se produce solo effetti nei suoi confronti e non incide sull'interesse della controparte.

  • art. 91 c.p.c.

    La condanna alle spese può essere posta solo a carico della parte soccombente rispetto al beneficiario della condanna; è illegittima la rifusione delle spese in favore di una parte rispetto alla quale la controparte non ha proposto domande ed è risultata non soccombente.

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza anche in cassazione.

  • art. 1306 c.c.

    La decisione resa nel rapporto processuale tra una parte e uno soltanto dei condebitori/coobbligati non spiega effetti automatici nei confronti degli altri, salva la disciplina dell'opponibilità del giudicato nei rapporti interni o esterni.

Massime di principio

  • In materia di assicurazione contro i danni, la reticenza gravemente colposa dell'assicurato su circostanze incidenti sul rischio può escludere il diritto all'indennizzo anche se il testo contrattuale non contenga un espresso obbligo di comunicazione: l'onere informativo è imposto dalla legge e risponde al principio di buona fede qualificata che presidia l'equilibrio premio-rischio.
  • La conoscenza o ignoranza dell'assicuratore circa circostanze di fatto rilevanti ai fini dell'art. 1892 c.c. è un accertamento di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti rigorosi del vizio motivazionale oggi consentito; il ricorrente deve inoltre soddisfare l'onere di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c. indicando il fatto storico, la sua allegazione e la relativa prova.
  • La conoscenza acquisita dall'intermediario assicurativo non si imputa automaticamente all'assicuratore se l'intermediario non dispone di poteri di rappresentanza sostanziale ulteriori rispetto a quelli tipizzati dalla legge.
  • In punto di spese, non può essere condannata alla rifusione la parte che non sia soccombente rispetto al soggetto beneficiario della condanna e nei cui confronti non siano state proposte domande; se il capo sulle spese riguarda solo un rapporto processuale separabile, la cassazione può essere limitata a quel punto e il giudice di legittimità può decidere nel merito senza rinvio quando non servano ulteriori accertamenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieRisarcimento e indennizzoSpese di lite
RamiAssicurazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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