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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09671/2026 del 13/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La decisione riguarda un imputato già ritenuto responsabile in primo grado e in appello per il reato di detenzione e cessione di stupefacenti. La Corte di appello, in riforma della sentenza del G.U.P., aveva rideterminato la pena in sede di concordato in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. La difesa ha proposto ricorso per cassazione censurando il difetto di motivazione della sentenza di secondo grado per non avere il giudice valutato, ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., l'eventuale proscioglimento dell'imputato e, più in generale, la mancanza di una motivazione su possibili cause di immediato proscioglimento o su nullità/inutilizzabilità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha richiamato il principio per cui, nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta concordata, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. né sull'insussistenza di nullità assolute o inutilizzabilità, poiché la cognizione è circoscritta ai motivi non rinunciati. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    nel giudizio di appello concordato, la sentenza che recepisce l'accordo non richiede una motivazione estesa sui profili non devoluti, perché i motivi di appello sono in parte rinunciati e la cognizione del giudice resta limitata ai punti residui.

  • art. 129 c.p.p.

    la Corte afferma che, nel concordato in appello, il giudice non deve motivare specificamente sul mancato proscioglimento per cause evidenti di immediato proscioglimento, perché la relativa verifica non rientra nell'obbligo motivazionale invocato nel ricorso.

  • art. 610 c.p.p.

    indica il rito camerale applicato al ricorso di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    norma incriminatrice posta a base dell'affermazione di responsabilità per reati in materia di stupefacenti.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. il giudice di secondo grado, quando recepisce l'accordo tra le parti, non è tenuto a sviluppare una motivazione autonoma sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., se i motivi di appello sono stati oggetto di rinuncia.
  • Il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa in sede di concordato in appello è inammissibile quando si deduce un vizio motivazionale fondato sull'omessa verifica di cause di proscioglimento o di nullità/inutilizzabilità non devolute, poiché la cognizione del giudice è circoscritta ai motivi residui.
  • L'inammissibilità del ricorso determina, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiInutilizzabilità della provaOnere della prova

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