Cassazione Penale, Sentenza n. 26703/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del tribunale dell'appello cautelare che aveva confermato il diniego di retrodatazione del termine di durata della misura cautelare. La misura era stata applicata in relazione a reati di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ex art. 74 D.P.R. 309/1990 e tentato sequestro di persona a scopo di estorsione, mentre un'ordinanza cautelare precedente riguardava la partecipazione a un'associazione di stampo mafioso. La difesa deduceva violazione dell'art. 297, comma 3, c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che: le due richieste cautelari erano state presentate a breve distanza di tempo; il pubblico ministero avrebbe omesso di rivolgersi al medesimo g.i.p. già investito della prima richiesta; i fatti oggetto della seconda misura erano già noti al momento della prima richiesta; il materiale istruttorio era sostanzialmente il medesimo; il giudice del riesame avrebbe erroneamente ancorato il requisito dell'anteriorità alla data di commissione dei reati e non alla data di emissione della prima ordinanza cautelare; inoltre, si contestava che la seconda misura si fondasse su dichiarazioni di un collaboratore che, pur anteriori alla decisione finale, sarebbero state comunque successive alla prima richiesta cautelare. Il ricorso era quindi centrato sulla disciplina della retrodatazione e sulla pretesa artificialità della separazione dei procedimenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. Ha affermato che il tribunale del riesame aveva correttamente escluso la retrodatazione, sia perché i fatti della seconda misura non risultavano legati da connessione qualificata con quelli della prima, sia perché gli elementi giustificativi della seconda misura non erano già desumibili dagli atti al momento della prima richiesta cautelare. In particolare, ha valorizzato il dato che le dichiarazioni del collaboratore ritenute decisive per la seconda misura erano state acquisite dopo la prima richiesta cautelare, sicché non era configurabile una scelta artificiosa di frazionamento dell'iniziativa cautelare da parte del pubblico ministero. La Corte ha inoltre precisato che, ai fini dell'istituto, rileva il momento della richiesta cautelare e non quello dell'adozione dell'ordinanza da parte del g.i.p. Condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
La retrodatazione del termine cautelare opera secondo i presupposti elaborati dalla giurisprudenza di legittimità: nei procedimenti diversi e per fatti non legati da connessione qualificata, è necessario che gli elementi giustificativi della seconda misura fossero già desumibili dagli atti al momento della prima richiesta, e non al momento dell'adozione dell'ordinanza.
art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
È la norma incriminatrice richiamata per il reato associativo in materia di stupefacenti oggetto della seconda misura cautelare.
La Corte richiama la disciplina dell'istituto della retrodatazione, precisandone la funzione di evitare il frazionamento indebito delle richieste cautelari.
Massime di principio
- Nei procedimenti diversi, la retrodatazione del termine di durata della misura cautelare non opera automaticamente: è necessario verificare se i fatti della seconda misura fossero già desumibili dagli atti al momento della prima richiesta e se la separazione dei procedimenti sia stata realmente artificiosa.
- Ai fini dell'art. 297, comma 3, c.p.p., il momento decisivo è quello della richiesta cautelare formulata dal pubblico ministero; le acquisizioni sopravvenute dopo tale richiesta, anche se anteriori alla successiva ordinanza del g.i.p., non possono fondare retrodatatio.
- Quando manca una connessione qualificata tra i reati contestati nelle diverse ordinanze cautelari, la retrodatazione è esclusa se la seconda misura si fonda su elementi istruttori non ancora conosciuti all'atto della prima richiesta.
- Il controllo di legittimità sulla decisione del tribunale del riesame non consente di valorizzare elementi sopravvenuti rispetto alla decisione impugnata per smentire la correttezza della motivazione resa in quel momento.
- La funzione dell'istituto della retrodatazione è impedire il frazionamento strumentale dell'iniziativa cautelare da parte dell'accusa, non neutralizzare ogni successione temporale tra più procedimenti o più ordinanze.
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