Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22547/2023 del 24/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del GIP che ha revocato la sospensione condizionale della pena riconosciuta in due sentenze irrevocabili (Tribunale di Palmi 9/5/2013 e Tribunale di Ferrara 11/6/2013). Denuncia violazione degli artt. 163, 164 e 168 c.p., sostenendo che il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di acquisire il fascicolo del giudizio di merito e non avrebbe verificato correttamente se la causa ostativa (la precedente condanna) fosse documentalmente nota al giudice che ha concesso la sospensione condizionale, con la conseguenza che la revoca sarebbe illegittima.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse adempiuto all'onere di verifica: rilevato che alla data dell'11/6/2013 la sentenza del Tribunale di Palmi non era ancora passata in giudicato, quindi non poteva risultare dal certificato del casellario e non poteva essere documentalmente nota al Tribunale di Ferrara. Il ricorrente non ha allegato elementi documentali specifici capaci di dimostrare che il giudice della cognizione conoscesse la causa ostativa; la censura è perciò aspecifica. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende per l'irritualità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 168 cod. pen.

    Regola la revoca della sospensione condizionale della pena; è stata richiamata per giustificare la revoca operata dal giudice dell'esecuzione in presenza di cause ostative

  • art. 164 cod. pen.

    Individua le cause ostative alla concessione della sospensione condizionale; la Corte ha applicato il principio che la revoca è legittima se la causa ostativa non era documentalmente nota al giudice della cognizione

  • art. 163 cod. pen.

    Richiamato nella doglianza del ricorrente insieme ad altre norme sul beneficio della sospensione condizionale, senza recepire una diversa interpretazione dalla Corte

  • art. 666, comma 5, cod. proc. pen.

    Attribuisce al giudice dell'esecuzione poteri istruttori e l'onere, se necessario, di acquisire il fascicolo del processo di merito per verificare la conoscenza documentalmente rilevante delle cause ostative

  • art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Consente al pubblico ministero di chiedere la revoca della sospensione condizionale; norma richiamata come titolo della richiesta che ha portato all'ordinanza impugnata

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali per i ricorsi manifestamente infondati, applicata nel caso di specie

  • Cass. Sez. U 23/4/2015 n. 37345 (Longo)

    Giurisprudenza richiamata che chiarisce l'onere del giudice dell'esecuzione di acquisire il fascicolo e di verificare se le cause ostative fossero documentalmente note al giudice della cognizione

  • Cass. Sez. 3, n. 38263/2021 (Orlandi) e altra giurisprudenza citata

    Principio secondo il quale il ricorrente che denuncia omissioni procedurali deve allegare specificamente che la conoscenza delle cause ostative da parte del giudice della cognizione sussisteva, altrimenti il ricorso è aspecifico

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione ha l'onere di accertare se le cause ostative alla sospensione condizionale fossero documentalmente note al giudice della cognizione; per farlo può e deve acquisire il fascicolo di merito quando necessario (art. 666 c.p.p.).
  • Se la causa ostativa non poteva risultare da certificato del casellario perché la precedente sentenza non era ancora definitiva, non può imputarsi al giudice della cognizione la mancata conoscenza tramite quel certificato.
  • Il ricorso per cassazione contro la revoca della sospensione condizionale basata su una presunta omissione procedurale del giudice dell'esecuzione richiede l'allegazione specifica di fatti o documenti che dimostrino che il giudice della cognizione conosceva la causa ostativa; la mera censura formale è aspecifica e inammissibile.
  • Per difendersi efficacemente contro una richiesta di revoca occorre produrre documentazione precisa (ad es. prove che dimostrino la conoscibilità della precedente condanna al tempo della concessione del beneficio) o dedurre vizi di motivazione o travisamento probatorio.
  • Ricorsi manifestamente infondati o irrituali possono determinare condanne alle spese e somme alla cassa delle ammende; valutare cautelativamente la fondatezza prima di proporre impugnazioni in cassazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.