Cassazione Penale, Sentenza n. 16802/2023 del 20/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente chiedeva, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., il riconoscimento della continuazione tra varie condanne irrevocabili a suo carico. In primo grado il giudice dell'esecuzione aveva accolto la domanda solo con riferimento ai reati giudicati con le sentenze del Tribunale di Ravenna del 28/05/2012 e del 17/09/2012 (rideterminando la pena per tali reati in 4 mesi e 10 giorni) e aveva rigettato la richiesta rispetto agli altri reati. Con ricorso per cassazione si deduceva violazione dell'art. 671 c.p.p. e vizi di motivazione, sostenendo in particolare che il giudice non avesse acquisito i fascicoli relativi ai reati per i quali aveva rigettato la continuazione e non avesse considerato elementi quali contiguità territoriale e temporale, la situazione personale della ricorrente e la medesimezza dei titoli di reato e dei beni giuridici tutelati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza (art. 606, comma 3 c.p.p.). Ha ritenuto che il ricorrente non abbia indicato elementi specifici e concreti diversi rispetto a quelli già valutati dal giudice dell'esecuzione e che la motivazione dell'ordinanza impugnata sia esaustiva e priva di vizi. È stato confermato che la continuazione è stata riconosciuta solo per i reati giudicati con le sentenze del Tribunale di Ravenna del 28/05/2012 e del 17/09/2012 e rigettata per gli altri reati in ragione del quadro fattuale che denotava una propensione delinquenziale piuttosto che un progetto criminoso unitario. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), richiamando il principio della possibile colpa nell'impugnazione (Corte cost. n. 186/2000).
Norme richiamate
Base normativa per la domanda di accertamento della continuazione in sede di esecuzione; invocata dalla ricorrente come titolo per cumulare/riconoscere unitariamente reati già definitivi
art. 81, comma secondo, cod. pen.
art. 81, comma secondo c.p.
Definisce l'istituto della continuazione e l'effetto sulla determinazione della pena; la Corte sottolinea che richiede un disegno criminoso unitario e non la mera reiterazione di reati
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Consentiva alla Corte di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per motivi di genericità e manifesta infondatezza
Norma che autorizza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e all'irrogazione della somma da versare alla Cassa delle ammende
Corte cost. n. 186/2000
Sentenza n. 186/2000 della Corte costituzionale
Principio richiamato in tema di possibile responsabilità (colpa) nella proposizione di impugnazioni manifestamente infondate
Massime di principio
- Onere probatorio: chi chiede il riconoscimento della continuazione deve allegare elementi concreti e specifici che dimostrino l'esistenza di un disegno criminoso unitario; affermazioni generiche sono insufficienti.
- Indicatori rilevanti: omogeneità delle violazioni e del bene giuridico tutelato, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità e programmi di vita, e la prova che i reati successivi fossero programmati almeno nelle linee essenziali al momento del primo reato.
- Distinzione essenziale: la continuazione presuppone un progetto unitario di delinquere; non si identifica con l'abitudine a delinquere o la mera ripetizione di reati simili.
- Ruolo del giudice dell'esecuzione: deve esaminare i fascicoli e motivare caso per caso la sussistenza o meno della continuazione; una motivazione logica e congrua è decisiva e difficilmente sindacabile se ben articolata.
- Rischi processuali: un ricorso generico o privo di autosufficienza può essere dichiarato inammissibile e comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria.
- Prassi consigliata: nel chiedere il riconoscimento della continuazione allegare le sentenze/fascicoli rilevanti, indicare date, luoghi, modalità e elementi fattuali che colleghino i reati in un progetto unitario, e spiegare in che modo i reati successivi erano programmati al momento del primo atto criminoso.
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