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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16802/2023 del 20/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente chiedeva, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., il riconoscimento della continuazione tra varie condanne irrevocabili a suo carico. In primo grado il giudice dell'esecuzione aveva accolto la domanda solo con riferimento ai reati giudicati con le sentenze del Tribunale di Ravenna del 28/05/2012 e del 17/09/2012 (rideterminando la pena per tali reati in 4 mesi e 10 giorni) e aveva rigettato la richiesta rispetto agli altri reati. Con ricorso per cassazione si deduceva violazione dell'art. 671 c.p.p. e vizi di motivazione, sostenendo in particolare che il giudice non avesse acquisito i fascicoli relativi ai reati per i quali aveva rigettato la continuazione e non avesse considerato elementi quali contiguità territoriale e temporale, la situazione personale della ricorrente e la medesimezza dei titoli di reato e dei beni giuridici tutelati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza (art. 606, comma 3 c.p.p.). Ha ritenuto che il ricorrente non abbia indicato elementi specifici e concreti diversi rispetto a quelli già valutati dal giudice dell'esecuzione e che la motivazione dell'ordinanza impugnata sia esaustiva e priva di vizi. È stato confermato che la continuazione è stata riconosciuta solo per i reati giudicati con le sentenze del Tribunale di Ravenna del 28/05/2012 e del 17/09/2012 e rigettata per gli altri reati in ragione del quadro fattuale che denotava una propensione delinquenziale piuttosto che un progetto criminoso unitario. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), richiamando il principio della possibile colpa nell'impugnazione (Corte cost. n. 186/2000).

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Base normativa per la domanda di accertamento della continuazione in sede di esecuzione; invocata dalla ricorrente come titolo per cumulare/riconoscere unitariamente reati già definitivi

  • art. 81, comma secondo, cod. pen.

    art. 81, comma secondo c.p.

    Definisce l'istituto della continuazione e l'effetto sulla determinazione della pena; la Corte sottolinea che richiede un disegno criminoso unitario e non la mera reiterazione di reati

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Consentiva alla Corte di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per motivi di genericità e manifesta infondatezza

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e all'irrogazione della somma da versare alla Cassa delle ammende

  • Corte cost. n. 186/2000

    Sentenza n. 186/2000 della Corte costituzionale

    Principio richiamato in tema di possibile responsabilità (colpa) nella proposizione di impugnazioni manifestamente infondate

Massime di principio

  • Onere probatorio: chi chiede il riconoscimento della continuazione deve allegare elementi concreti e specifici che dimostrino l'esistenza di un disegno criminoso unitario; affermazioni generiche sono insufficienti.
  • Indicatori rilevanti: omogeneità delle violazioni e del bene giuridico tutelato, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità e programmi di vita, e la prova che i reati successivi fossero programmati almeno nelle linee essenziali al momento del primo reato.
  • Distinzione essenziale: la continuazione presuppone un progetto unitario di delinquere; non si identifica con l'abitudine a delinquere o la mera ripetizione di reati simili.
  • Ruolo del giudice dell'esecuzione: deve esaminare i fascicoli e motivare caso per caso la sussistenza o meno della continuazione; una motivazione logica e congrua è decisiva e difficilmente sindacabile se ben articolata.
  • Rischi processuali: un ricorso generico o privo di autosufficienza può essere dichiarato inammissibile e comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria.
  • Prassi consigliata: nel chiedere il riconoscimento della continuazione allegare le sentenze/fascicoli rilevanti, indicare date, luoghi, modalità e elementi fattuali che colleghino i reati in un progetto unitario, e spiegare in che modo i reati successivi erano programmati al momento del primo atto criminoso.

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