Cassazione Penale, Sentenza n. 26057/2023 del 16/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza irrevocabile del 22/12/2016, per presunto mancato rispetto del contraddittorio circa una correzione di errore materiale che avrebbe sostituito l'indicazione del luogo di pubblicazione della sentenza (da sito del Ministero della Giustizia al quotidiano "La Gazzetta del Mezzogiorno"). La difesa ha sostenuto che tale correzione, eseguita senza contraddittorio, avrebbe reso nulla la statuizione relativa alla pubblicazione e il titolo esecutivo, rendendo illegittima la revoca della sospensione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la correzione denunciata non abbia inciso sul contenuto della condizione imposta (la pubblicazione della sentenza entro novanta giorni dal passaggio in giudicato), che la condannata era stata notificata della sentenza e dell'ordinanza ex art. 130 c.p.p. nei termini e senza che fossero state proposte impugnazioni specifiche, e dunque non risultano profili di nullità tali da annullare il titolo esecutivo. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La sospensione condizionale della pena può essere subordinata a prescrizioni (qui la pubblicazione della sentenza). La mancata esecuzione della condizione legittima la revoca della sospensione quando la condizione rimane sostanzialmente invariata e non è stata validamente impugnata.
Riguarda la correzione di errori materiali. La Corte ha ritenuto che la correzione denunciata fosse meramente materiale e non abbia modificato la sostanza della condizione imposta, e che la relativa ordinanza di correzione fosse stata notificata tempestivamente senza impugnazioni.
artt. 127, 175, 178, 670 cod. proc. pen.
Articoli richiamati dal ricorrente in relazione a presunte nullità, vizio di motivazione e modalità di impugnazione. La Corte ha ritenuto infondate le censure dedotte: non risultano tali violazioni da rendere annullabile il provvedimento impugnato.
Consente la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile. La Corte ha irrogato la sanzione di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La correzione di errori materiali (ex art. 130 c.p.p.) che non altera il contenuto sostanziale di una condizione imposta non invalida di per sé la condizione né il titolo esecutivo.
- Se la parte interessata è stata notificata della sentenza o dell'ordinanza correttiva e non ha proposto impugnazioni tempestive mirate a far valere eventuali nullità, difficilmente potrà ottenere in sede di legittimità l'annullamento del provvedimento per le stesse ragioni.
- La mancata esecuzione di una condizione prevista per la sospensione condizionale della pena può legittimare la revoca: per opporsi con successo occorre dimostrare che la condizione non era più esigibile o che la modifica contestata ha inciso sostanzialmente sull'obbligo imposto.
- In caso di ricorso manifestamente infondato la parte ricorrente può essere condannata non solo alle spese processuali ma anche al pagamento di somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto, valutare la fondatezza dell'impugnazione prima di proporla è essenziale.
- Se la correzione di un errore materiale può effettivamente incidere sulla posizione sostanziale dell'imputato, è necessario richiedere il pieno contraddittorio e, se del caso, proporre impugnazione tempestiva dell'atto che abbia effettuato la correzione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 25999/2023 del 16/06/2023
- Sentenza penale · 16 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26001/2023 del 16/06/2023
- Sentenza penale · 16 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26003/2023 del 16/06/2023
- Sentenza penale · 16 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26004/2023 del 16/06/2023
- Sentenza penale · 16 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26005/2023 del 16/06/2023
- Sentenza penale · 16 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26007/2023 del 16/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →