Cassazione Penale, Ordinanza n. 35366/2025 del 29/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Roma ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma nei confronti dell'imputato per un sinistro stradale nel quale era contestata la violazione dell'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza alla persona ferita. Secondo la ricostruzione richiamata in sentenza, dopo avere provocato la caduta rovinosa del conducente di una motocicletta, l'imputato si era allontanato dal luogo del fatto senza verificare le condizioni della vittima né prestare soccorso. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza della responsabilità penale e quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. L'imputato ha insistito anche con memoria depositata in vista dell'udienza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la motivazione della sentenza impugnata sia sul punto della responsabilità per fuga e omissione di assistenza, sia sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p., rilevando che la valutazione di tenuità è stata compiuta in modo non manifestamente illogico alla luce delle modalità del sinistro e del pericolo derivante dall'omessa assistenza. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il reato di fuga è qualificato come reato omissivo di pericolo, che impone all'agente di fermarsi quando abbia percepito un incidente a lui riconducibile e concretamente idoneo a produrre eventi lesivi; il reato di omissione di assistenza è punibile anche a titolo di dolo eventuale.
È richiamato come ulteriore titolo di reato contestato in relazione alle lesioni personali cagionate nel sinistro.
La causa di non punibilità richiede una valutazione complessiva delle peculiarità del fatto, delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo; il relativo apprezzamento è discrezionale e censurabile in cassazione solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
Costituisce il parametro normativo per valutare la gravità concreta del fatto e il bisogno di pena ai fini dell'art. 131-bis c.p.
art. 1, comma 1, lett. c), n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
È richiamato quale intervento riformatore dell'istituto della particolare tenuità del fatto, rispetto al quale la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta congrua e adeguata.
Massime di principio
- Il reato di fuga previsto dall'art. 189 C.d.S. è integrato dalla mancata sosta del conducente che abbia percepito un incidente a sé riconducibile e oggettivamente idoneo a provocare danni alle persone; non è necessario l'immediato accertamento dell'effettiva lesione.
- Ai fini dell'elemento soggettivo dei reati di fuga e omissione di soccorso, il giudizio va riferito al momento della condotta e alle circostanze concretamente percepite dall'agente; è sufficiente che tali circostanze rendano univoca la rappresentazione del possibile danno alle persone.
- L'omissione di assistenza in caso di sinistro stradale può essere sorretta da dolo eventuale, quando l'agente si rappresenti la possibilità che vi siano feriti e si determini comunque ad allontanarsi senza verificare le condizioni della vittima.
- La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione globale delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'offesa, secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; il giudice non è tenuto a esaminare analiticamente ogni parametro, ma deve motivare sui profili decisivi.
- La valutazione sulla particolare tenuità è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione è presente, coerente e non manifestamente illogica.
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