Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 12352/2023 del 09/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società controllata pubblica)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio promosso da ANAS S.p.A. per ottenere l’accertamento della non debenza, a proprio carico, delle somme che lo Stato era stato condannato a pagare in forza di un lodo arbitrale del 2005, relativo ai lavori di progettazione ed esecuzione di un collegamento viario nell’area di Napoli affidato a un consorzio in regime di concessione dopo il sisma del 1980. Il Tribunale aveva accolto la domanda di ANAS, ritenendo che gli oneri del contenzioso, perché derivanti da fatti anteriori al trasferimento delle opere, gravassero sullo Stato. La Corte d’appello aveva confermato. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione la Presidenza del Consiglio deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 42 l. n. 144/1999, sostenendo che l’accollo statale avrebbe riguardato solo le controversie relative alle opere espressamente menzionate dalla norma, e cioè le opere acquedottistiche, gli alloggi e le opere di urbanizzazione, non anche le opere infrastrutturali; a sostegno richiamava altri atti e precedenti amministrativi e giurisprudenziali.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha ribadito un orientamento già consolidato secondo cui, nelle procedure di chiusura del programma di ricostruzione post-sisma, in mancanza della previa attività di rendicontazione, catalogazione, redazione dello stato di consistenza e formale consegna delle opere, restano a carico dello Stato gli oneri del contenzioso per tutte le controversie relative al trasferimento delle opere in senso lato, comprese quelle di urbanizzazione e infrastrutturali. La Corte ha quindi confermato che l’art. 42, comma 3, l. n. 144/1999 non limita l’accollo alle sole opere acquedottistiche, ma esprime una disciplina speciale sugli oneri del contenzioso riferita genericamente alle "opere". Il ricorso è stato rigettato e le spese sono state integralmente compensate per la presenza di un contrasto giurisprudenziale emerso nelle decisioni di merito.

Norme richiamate

  • art. 42, commi 3 e 6, L. n. 144/1999

    La disposizione, pur menzionando opere acquedottistiche, alloggi e opere di urbanizzazione ai fini dell’attuazione del piano di chiusura del programma, pone a carico dello Stato gli oneri del contenzioso per tutte le controversie inerenti al trasferimento delle opere in senso lato, comprese quelle infrastrutturali, quando riguardano fatti anteriori al trasferimento.

  • art. 22, comma 2, D.L. n. 244/1995, conv. in L. n. 341/1995

    Il subentro degli enti destinatari nei rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle opere di urbanizzazione e infrastrutturali è condizionato alla previa attività di rendicontazione, catalogazione, redazione dello stato di consistenza e formale consegna delle opere.

  • art. 8, D.Lgs. n. 354/1999

    La norma conferma l’uso di una nozione generica di "opere" nella disciplina della definizione transattiva delle controversie connesse agli interventi del programma di ricostruzione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per censurare la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato in chiusura per il presupposto del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Quando una norma speciale sulla chiusura di programmi di ricostruzione post-emergenza fa riferimento alle "opere" in termini generali, la disciplina dell’accollo degli oneri del contenzioso non può essere ridotta alle sole categorie espressamente nominate se il testo e il sistema depongono per un ambito più ampio.
  • Il trasferimento di opere pubbliche o infrastrutturali agli enti destinatari non comporta automaticamente il subentro nei rapporti giuridici passivi se mancano le attività amministrative preliminari di rendicontazione, catalogazione, stato di consistenza e formale consegna previste dalla normativa speciale.
  • In materia di interpretazione delle norme, quando il significato letterale è chiaro e univoco, non è consentito all’interprete restringerne la portata sulla base di una supposta mens legis incompatibile con il testo.
  • Se una controversia riguarda fatti e atti anteriori al trasferimento delle opere, gli oneri del contenzioso restano imputabili allo Stato secondo la disciplina speciale, anche se il bene o l’intervento è stato poi attribuito ad altri soggetti pubblici.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.