Cassazione Penale, Sentenza n. 42383/2023 del 17/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Riccardo Marinaro, amministratore unico della "GF s.r.l." fallita il 4 luglio 2013, era stato condannato in primo e secondo grado per omesso deposito di bilanci e scritture contabili obbligatorie (artt. 220, 226 e 13 legge fall.). Ha impugnato sostenendo (1) la prescrizione del reato perché, a suo avviso, si tratta di reato istantaneo e non permanente e si sarebbe consumato con il decorso dei termini per la consegna della documentazione al curatore, e (2) l'assorbimento del reato nel più grave reato di bancarotta semplice, dal quale era stato invece assolto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso: ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che il reato di omesso deposito di bilanci è un reato omissivo proprio istantaneo (con eventuali effetti permanenti) e si consuma all'atto dell'inadempimento; dato che la società è fallita il 4/7/2013 il reato è stato consumato il 7/7/2013 e la prescrizione (termine massimo 7 anni e 6 mesi) è decorso il 7/1/2021, prima della sentenza di appello (6/12/2021). Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché non è possibile l'assorbimento essendo intervenuta assoluzione per la bancarotta semplice. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione degli effetti penali; sono comunque confermate le statuizioni civili (interessi civili) ai sensi dell'art. 578 c.p.p.; il ricorso è stato dichiarato inammissibile agli effetti civili.
Norme richiamate
L'omesso deposito di bilanci e scritture contabili è qualificato come reato omissivo proprio; la Corte lo interpreta come reato istantaneo che si consuma all'atto dell'inadempimento dell'obbligo di deposito, pur potendo produrre effetti permanenti.
Articolo indicato quale riferimento normativo nella contestazione: viene utilizzato insieme all'art. 220 per l'inquadramento del comportamento dell'amministratore nel fallimento.
Richiamato nella contestazione penale in relazione alle responsabilità dell'amministratore, come norma di riferimento nel quadro dei reati fallimentari.
codice penale, artt. 157 e 158
Richiamati dal ricorrente nella prospettazione difensiva per sostenere la non permanenza del reato; la Corte comunque afferma che, per il delitto in esame, la natura è istantanea (omissivo proprio) e non rientra nella nozione di reato permanente che avrebbe diversa decorrenza prescrizionale.
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b)
Interpretato alla luce della giurisprudenza di legittimità come norma che consente di proporre in Cassazione anche un unico motivo che deduca l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, quando questa sia maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito.
codice di procedura penale, art. 578
Applicato per mantenere ferme le statuizioni civili della sentenza annullata sul piano penale: l'annullamento per prescrizione non investe gli effetti civili che restano validi.
giurisprudenza citata (Sez. 5, n. 12929 del 14/02/2020, Bonardi)
Il delitto di omesso deposito di bilanci e scritture contabili e fiscali obbligatorie, previsto dagli artt. 220 e 16, comma primo, n. 3, legge fall., ha natura di reato omissivo proprio istantaneo, con effetti eventualmente permanenti, che si consuma all'atto dell'inadempimento dell'obbligo di deposito nei tempi previsti dalla legge
La Corte utilizza questo precedente per affermare la natura istantanea del reato e determinare il momento di consumo (data da cui decorre la prescrizione).
giurisprudenza citata (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci)
È ammissibile il ricorso per cassazione col quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito
Conferma la possibilità di dedurre in Cassazione la prescrizione anche come unica censura, qualificandola come motivo ammissibile ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
Massime di principio
- Il reato di omesso deposito di bilanci e scritture contabili obbligatorie è da considerarsi, secondo la giurisprudenza di legittimità, un reato omissivo proprio istantaneo: si consuma all'atto dell'inadempimento e non si prolunga in termini di consumazione continuata.
- Per calcolare la prescrizione bisogna individuare con precisione la data di consumo (data in cui è maturato l'obbligo non adempiuto): da quella data decorre il termine prescrizionale rilevante.
- Se la prescrizione è maturata prima della pronuncia impugnata ed il giudice di merito non l'ha dichiarata, è ammissibile dedurre tale estinzione in Cassazione anche con un unico motivo (art. 606 c.p.p.).
- L'assoluzione per un reato più grave (es. bancarotta semplice) impedisce di fondare sul presunto assorbimento di una fattispecie meno grave: non sussiste assorbimento se l'imputato è stato assolto dall'ipotesi principale.
- L'annullamento della sentenza per prescrizione può essere pronunciato senza rinvio per gli effetti penali, ma le statuizioni civili (interessi, crediti civili) possono rimanere comunque ferme ai sensi dell'art. 578 c.p.p.; occorre sempre verificare l'eventuale separazione degli effetti penali e civili prima di formulare la strategia difensiva.
- In casi analoghi il difensore deve calcolare con attenzione i termini prescrizionali e valutare la possibilità di dedurne l'intervenuta estinzione in ogni grado, compresa la Corte di Cassazione.
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