Cassazione Civile, Ordinanza n. 21727/2021 del 29/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'IVA e ad altre imposte per l'anno 2009, emesso a seguito di verifica fiscale e di indagini anche penali per presunte false fatturazioni. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso della contribuente e la Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione con una motivazione estremamente sintetica, affermando in sostanza che la società avrebbe dovuto provare la totale infondatezza della pretesa erariale e che avrebbe contrattato con società-emittenti qualificate come "scatole vuote". La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992; 2) omessa pronuncia sull'eccezione di infondatezza nel merito delle contestazioni di inesistenza delle operazioni; 3) omessa pronuncia sull'eccezione subordinata relativa all'infondatezza dei recuperi IVA, con richiamo al reverse charge e alla buona fede; 4) omessa pronuncia sull'ulteriore eccezione subordinata circa l'esistenza di parte delle operazioni e l'applicazione dello ius superveniens di cui all'art. 8, comma 2, d.l. n. 16/2012; 5) violazione dell'art. 115 c.p.c. per non avere la CTR considerato il materiale probatorio prodotto, che la ricorrente assumeva idoneo a dimostrare l'effettività delle operazioni con due fornitori.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che la motivazione della sentenza di appello era solo apparente: la CTR aveva infatti espresso formule generiche e stereotipate, prive dell'indicazione concreta dell'oggetto della pretesa tributaria, della natura delle contestazioni e degli elementi di fatto e di diritto posti a base della decisione. La Corte ha chiarito che non era possibile ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dai giudici di merito né comprendere quali prove fossero state esaminate. Accolto il primo motivo, gli altri sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Lombardia in diversa composizione, per nuovo esame della causa e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La sentenza deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile il fondamento della decisione; la mancanza di una motivazione effettiva integra nullità.
Nel processo tributario è necessaria, sia pure in forma succinta, una motivazione comprensibile e riferita al caso concreto.
Il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni ritualmente proposte dalle parti.
La decisione deve fondarsi sulle prove ritualmente acquisite e valutate dal giudice.
art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.
È denunciabile il vizio processuale derivante da nullità della sentenza o da omessa pronuncia.
art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato all'anomalia motivazionale che si traduce in violazione costituzionale del minimo costituzionale della motivazione.
art. 8, comma 2, d.l. n. 16/2012
La contribuente ne invocava l'applicazione quale ius superveniens in relazione alla parte di operazioni ritenute effettive.
Massime di principio
- Nel processo tributario la motivazione della sentenza è solo apparente, e quindi nulla, quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice né gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione.
- Non è sufficiente una motivazione stereotipata o generica, fondata su formule astratte come il richiamo a indagini penali o a società prive di consistenza, se non viene esplicitato il concreto collegamento tra tali elementi e la pretesa fiscale oggetto di causa.
- Il vizio di motivazione apparente è denunciabile in cassazione come nullità della sentenza quando si traduce in una violazione del "minimo costituzionale" della motivazione.
- L'omessa pronuncia su eccezioni e domande ritualmente dedotte integra un vizio processuale rilevabile in cassazione, ma resta assorbita se la sentenza è già cassata per un vizio preliminare e assorbente quale la nullità della motivazione.
- Il giudice di merito deve valutare il materiale probatorio prodotto e dar conto, sia pure sinteticamente, delle ragioni per cui lo ritiene idoneo o non idoneo a fondare la decisione.
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