Cassazione Penale, Sentenza n. 19329/2022 del 17/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva revocato l'autorizzazione, precedentemente concessa, ad allontanarsi dal comune di soggiorno obbligato per svolgere attività lavorativa stabile e continuativa. La revoca era stata disposta sulla base di una nota informativa dei Carabinieri che segnalava plurime violazioni. Il motivo del ricorso era la violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p., in relazione all'art. 111 Cost., lamentando che la revoca fosse stata adottata de plano, cioè senza contraddittorio né avviso al proposto e al suo difensore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio. Il Collegio ha ritenuto che la revoca dell'autorizzazione ad allontanarsi per esigenze lavorative costituisca una modifica sostanziale e strutturale della misura di prevenzione (implicando un giudizio di (ri)aumentata pericolosità) e debba essere disposta ai sensi dell'art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 159/2011, con il procedimento ordinario previsto dall'art. 7 del medesimo d.lgs. (con rinvio — per quanto non previsto — alle disposizioni dell'art. 666 c.p.p.), il quale richiede la garanzia del contraddittorio tra le parti. Poiché nel caso concreto la Corte d'appello aveva deciso de plano senza avviso e senza contraddittorio, il provvedimento è stato annullato e rinviato.
Norme richiamate
art. 11, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
il provvedimento applicativo di una misura di prevenzione "può essere revocato o modificato dall'organo dal quale fu emanato, quando sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato"
La Corte interpreta tale norma nel senso che la revoca o modifica delle prescrizioni di una misura di prevenzione richiede la valutazione del mutamento della causa (pericolosità) e deve essere disposta dall'organo che emanò il provvedimento seguendo la procedura che garantisce il contraddittorio.
Il procedimento previsto dall'art. 7 (richiamato dall'art. 11, comma 2) impone la decisione in camera di consiglio secondo modalità idonee a garantire il contraddittorio; per quanto non espressamente previsto rinvia alle norme processuali (art. 666 c.p.p.).
La Corte si discosta dal precedente che aveva ricondotto l'autorizzazione ad allontanarsi al regime dell'art. 12: qui la revoca di un'autorizzazione stabile per lavoro è qualificata come modificazione strutturale rientrante nell'art. 11, comma 2, e non nella disciplina più limitata dell'art. 12.
Riferimento procedurale: la procedura da seguire per le decisioni in camera di consiglio in materia di misure di prevenzione deve conformarsi ai principi e alle garanzie dettate dall'art. 666 c.p.p., in particolare con riguardo al contraddittorio.
art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.
Norma richiamata dal ricorrente per censurare l'omessa instaurazione del contraddittorio; la Corte ha accolto il rilievo che la decisione de plano abbia violato le garanzie processuali previste.
art. 111 Cost.
Garantisce il giusto processo e il contraddittorio; la Corte ha ritenuto che la decisione presa senza contraddittorio fosse incompatibile con il diritto al giusto processo.
Sez. 1, n. 10356 del 29/01/2004 (Somma)
Precedente di legittimità che afferma che la richiesta di allontanarsi per lavoro stabile costituisce una vera e propria modifica del provvedimento di prevenzione; richiede quindi la procedura di modifica prevista dall'art. 7/11.
Sez. 1, n. 9590 del 29/11/2000 (Cassarà)
[i]n tema di misure di prevenzione, l'autorizzazione permanente alla persona sottoposta a trattenersi fuori dalla propria abitazione per esigenze di lavoro, implicando necessariamente un giudizio di diminuita pericolosità, comporta una modificazione dell'originario provvedimento e, pertanto, è consentita solo nell'ambito delle previsioni di cui all'art. 7, comma 2, della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 [oggi, art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011], secondo il quale il provvedimento di applicazione di una misura di prevenzione può essere revocato o modificato, quando ne sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato, dall'organo che lo emanò, vincolato ad osservare la procedura in camera di consiglio, idonea a garantire il contraddittorio tra le parti.
Giurisprudenza richiamata che conferma il principio: l'autorizzazione a allontanarsi per lavoro rappresenta una modifica dell'originario provvedimento e la sua concessione o revoca richiede la procedura con contraddittorio prevista dall'art. 7/11.
Massime di principio
- La concessione o la revoca permanente dell'autorizzazione ad allontanarsi dal comune di soggiorno obbligato per esigenze lavorative costituisce una modifica sostanziale della misura di prevenzione e va trattata come tale.
- Modifiche o revoche che incidono strutturalmente sulle prescrizioni della misura devono essere disposte ai sensi dell'art. 11, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 (previo art. 7), rispettando la procedura che garantisce il contraddittorio; decisioni "de plano" senza avviso sono vizianti.
- L'organo che emanò il provvedimento è competente a valutarne la cessazione o il mutamento della causa (pericolosità) e deve seguire la procedura prevista, con possibilità per la parte di essere sentita e difesa.
- Le informazioni investigative o i rapporti (es. note dei Carabinieri) che motivano una revoca devono essere valutati nel contraddittorio e non possono essere la sola base per una decisione adottata senza coinvolgere il proposto e il difensore.
- In casi analoghi, il difensore deve esigere l'attivazione del procedimento ex art. 7/art. 11 e la fissazione di un'udienza o comunque di una procedura che garantisca il diritto di difesa; l'omessa attivazione del contraddittorio costituisce motivo di annullamento.
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