Cassazione Penale, Sentenza n. 11618/2024 del 20/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato la sua opposizione avverso il diniego di revoca della confisca. Deduce: (1) nullità per violazione dell'art. 34 c.p.p., perché il giudice avrebbe partecipato al compimento di atti del procedimento; (2) violazione ex art. 606, lett. b), d) ed e) c.p.p., e vizio di applicazione dell'art. 260-ter d.lgs. 152/2006 per mancata acquisizione di prove decisive, rilievi sulla mancata previa acquisizione in sequestro di alcuni mezzi e sulla mancata menzione di uno di essi nell'imputazione; contesta inoltre l'illiceità della condotta alla base della confisca in quanto il processo si è concluso con proscioglimento per particolare tenuità e sostiene di essere, oltre che preposto della società proprietaria, legittimo possessore dei beni.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di legittimazione attiva e, dunque, di interesse. Ha ritenuto che il ricorrente non dimostri un titolo di proprietà o una disponibilità giuridica qualificata sui beni confiscati: essere 'preposto' o semplice possessore non basta a fondare il diritto alla restituzione. La Corte ha richiamato la giurisprudenza sulla nozione penale di 'appartenenza' e sul fatto che la mera utilizzazione o disponibilità non configura diritto alla restituzione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cas
Norme richiamate
Norma richiamata per qualificare il ricorso iniziale come opposizione esperibile contro provvedimenti relativi alla confisca; in punto procedurale ha determinato la trasmissione al Tribunale competente
Invocato dal ricorrente per dedurre nullità per partecipazione del giudice ad atti del procedimento; la Corte non ha ritenuto che tale vizio fondasse la legittimazione o l'interesse quando manchi titolo sulla cosa
art. 606 cod. proc. pen., lett. b), d) ed e)
Richiamato come motivo di cassazione per vizio di motivazione, mancata assunzione di prove decisive e erronea valutazione della prova rispetto all'applicazione dell'art. 260-ter; la Corte ha però risolto la questione sul piano dell'inammissibilità per mancanza di interesse
Norma relativa alle misure e sanzioni in materia ambientale, richiamata dal ricorrente per contestare l'illiceità delle condotte e la correlata confisca; la Corte ha osservato che l'assenza di titolo di appartenenza impedisce comunque l'azione restitutoria, indipendentemente dalle questioni sostanziali sulle condotte
Massime di principio
- Per ottenere la restituzione di beni confiscati è necessario dimostrare un interesse qualificato: titolarità della proprietà o un diritto reale di godimento/garanzia sul bene (es. leasing, proprietà, usufrutto, ipoteca).
- La mera disponibilità materiale o il ruolo di preposto/possessore non costituiscono di per sé titolo idoneo a impugnare con successo una confisca in sede di opposizione o ricorso.
- La declaratoria di non punibilità o il proscioglimento non eliminano l'esigenza di provare la titolarità del bene per ottenere la revoca della confisca: il diritto processuale sulla restituzione richiede un interesse concreto e qualificato.
- La confisca non estingue automaticamente i diritti reali di terzi: terzi titolari di diritti reali possono opporsi alla confisca e mantenere la loro situazione giuridica, se adeguatamente provata.
- Questioni procedurali (es. mancata acquisizione di prove, vizi di motivazione, irregolarità nella menzione degli oggetti) possono essere rilevanti, ma senza legittimazione/ interesse qualificato del ricorrente la questione viene dichiarata inammissibile.
- Se si ritiene che il giudice abbia partecipato ad atti del procedimento (art. 34 c.p.p.), occorre provare l'evento e il relativo pregiudizio; tale vizio può dare luogo a nullità solo se integrano i presupposti di legge.
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