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Sentenza

Sentenza n. 2288/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 20864/2024.

Giustizia amministrativa202501791

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto l’impugnazione del diniego di ammissione ai contributi per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione relativi all’anno 2017, nonché della conferma del diniego e della graduatoria definitiva

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva impugnato il provvedimento ministeriale di non ammissione al contributo previsto dal d.P.R. n. 146/2017, motivato dal mancato possesso del requisito minimo di otto dipendenti, di cui due giornalisti. L’amministrazione aveva escluso dal computo un soggetto indicato come dipendente, poiché rivestiva anche la carica di amministratore unico, ritenendo incompatibili le due posizioni per difetto di alterità tra datore di lavoro e lavoratore subordinato. In primo grado erano stati dedotti, tra gli altri, violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 146/2017 e della l. n. 241/1990, difetto di istruttoria e motivazione, erroneità dei presupposti, violazione del legittimo affidamento e della lex specialis. In appello la società ha sostenuto: l’assenza di un’incompatibilità assoluta tra amministratore e lavoratore subordinato e la necessità di un accertamento concreto degli indici della subordinazione; l’erroneità del mancato computo del soggetto quale dipendente; la lesione dell’affidamento derivante dall’ammissione al contributo per una precedente annualità; il diritto a computare per intero, anziché in proporzione alle ore lavorate, un dipendente part-time, così da raggiungere il requisito minimo. Ha inoltre riproposto i motivi aggiunti già dedotti in primo grado.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che l’amministratore unico sia assolutamente incompatibile con la qualità di lavoratore subordinato della stessa società, perché cumula i poteri di rappresentanza, direzione, controllo e disciplina, eliminando la necessaria alterità tra datore di lavoro e lavoratore. Diversamente, la carica di componente di un consiglio di amministrazione non determina di per sé incompatibilità assoluta, potendo essere provata in concreto la subordinazione, ma tale distinzione non è applicabile all’amministratore unico. Il richiamo alla disciplina dell’attività giornalistica e al controllo del direttore di testata non supera l’assenza di alterità rispetto ai poteri datoriali esercitati dall’amministratore unico. Il requisito occupazionale previsto dall’art. 4, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 146/2017 costituisce requisito di ammissibilità, non soltanto criterio per l’attribuzione del punteggio; spetta quindi all’amministrazione verificare l’effettiva sussistenza dei rapporti di lavoro dipendente. Il precedente riconoscimento del contributo per altra annualità non genera un affidamento legittimo sul riconoscimento del beneficio per annualità successive, poiché ogni domanda è autonoma, soggetta a distinta istruttoria e subordinata ai requisiti previsti dalla legge per la specifica annualità. Quanto al dipendente part-time, il giudice ha confermato che deve essere computato in proporzione alla percentuale di impegno contrattuale e alle ore effettivamente lavorate, pari nel caso concreto al 20%; la disciplina transitoria relativa al momento in cui il requisito deve sussistere non deroga al criterio di computo proporzionale. I motivi aggiunti sono stati ritenuti inammissibili nella parte in cui si limitavano a riproporre censure già esaminate dal TAR senza contestare specificamente la motivazione della sentenza; in ogni caso, sono stati ritenuti infondati nel merito. La società appellante è stata condannata al pagamento di euro 3.000,00 oltre accessori in favore del Ministero; nulla è stato disposto per la parte non costituita.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 146/2017

    Sono inclusi nel calcolo i lavoratori part time e quelli con contratto di apprendistato; per i dipendenti in cassa integrazione guadagni, con contratti di solidarietà e per quelli a tempo parziale si deve tener conto delle percentuali di impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate.

    Il requisito occupazionale minimo è requisito di ammissibilità della domanda e i lavoratori part-time devono essere computati secondo la percentuale di impegno contrattuale e le ore effettivamente lavorate.

  • art. 4, comma 1, lett. a), n. 1), d.P.R. n. 146/2017

    Per l’ammissione al contributo relativo alla specifica annualità era necessario un organico minimo di otto dipendenti, di cui due giornalisti.

  • art. 4, comma 1, lett. a), ultimo inciso, d.P.R. n. 146/2017

    In via transitoria, per le domande relative agli anni dal 2016 al 2018 si prende in considerazione il numero dei dipendenti occupati alla data di presentazione della domanda; per le domande inerenti all'anno 2019, si prende in considerazione il numero medio di dipendenti occupati nell'esercizio precedente, fermo restando che il presente requisito dovrà essere posseduto anche all'atto della presentazione della domanda; per le domande a partire dall'anno 2020, si prende in considerazione il numero medio di dipendenti occupati nei due esercizi precedenti, fermo restando che il presente requisito dovrà essere posseduto anche all'atto della presentazione della domanda.

    La disposizione disciplina il periodo temporale nel quale il requisito deve sussistere o essere mantenuto, ma non modifica il criterio di computo proporzionale dei lavoratori part-time.

  • art. 2475 c.c.

    Il richiamo, operato nella sentenza di primo grado e condiviso dal Consiglio di Stato, riguarda l’accentramento nell’amministratore unico dei poteri di direzione, amministrazione e rappresentanza della società.

  • artt. 1 e 3 l. n. 241/1990

    Le censure relative a istruttoria, motivazione e affidamento sono state respinte perché l’amministrazione ha applicato i requisiti normativi e ha indicato le ragioni del mancato raggiungimento del requisito occupazionale.

  • art. 12 l. n. 241/1990

    Non è stata ravvisata violazione della norma, poiché i requisiti di ammissione al contributo risultavano puntualmente determinati dal d.P.R. n. 146/2017.

Massime di principio

  • La carica di amministratore unico di una società di capitali è incompatibile con la contestuale instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con la medesima società, poiché il cumulo dei poteri di rappresentanza, direzione, controllo e disciplina elimina la necessaria alterità tra datore di lavoro e lavoratore. La mera qualità di componente di un consiglio di amministrazione, invece, non determina di per sé incompatibilità assoluta, potendo essere accertata in concreto la subordinazione.
  • Quando una disciplina di contributi pubblici richiede un numero minimo di dipendenti quale condizione di ammissibilità, l’amministrazione può e deve verificare l’effettiva sussistenza dei rapporti di lavoro subordinato indicati dal richiedente, anche se la disciplina non prevede espressamente ogni specifica incompatibilità tra cariche societarie e lavoro subordinato.
  • Il requisito occupazionale previsto per l’ammissione a un contributo deve essere calcolato, per i lavoratori part-time, in proporzione alla percentuale di impegno contrattuale e alle ore effettivamente lavorate, salvo un’espressa deroga normativa.
  • Le disposizioni transitorie che individuano il momento temporale nel quale deve sussistere il requisito occupazionale non derogano, in assenza di un’espressa previsione, alle regole sostanziali di computo dei dipendenti part-time.
  • Il riconoscimento di un contributo per una precedente annualità, fondato su un’autonoma istruttoria e su un distinto provvedimento, non genera un legittimo affidamento sul riconoscimento del beneficio per annualità successive, soggette ai requisiti normativi e alla verifica amministrativa propria di ciascun periodo.
  • In appello, la mera riproposizione di motivi già esaminati e respinti dal giudice di primo grado, senza una specifica contestazione della motivazione della sentenza, è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieAppello
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneLegittimo affidamentoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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