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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00543/2024 del 08/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio introdotto nel 2017 da un avvocato per il pagamento di un compenso professionale nei confronti di una banca. Il tribunale, con ordinanza-sentenza resa nel rito sommario ex artt. 702 c.p.c. e 14 d.lgs. n. 150/2011, aveva accolto la domanda nei limiti di ragione e condannato la banca al pagamento di euro 21.424,00 oltre accessori, compensando le spese di lite al 50% e ponendo il resto a carico della banca. La banca proponeva appello, dichiarato però inammissibile dalla Corte d’appello, che riteneva l’ordinanza impugnabile solo con ricorso per cassazione. Il ricorrente per cassazione ha censurato la sentenza d’appello per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 14 d.lgs. n. 150/2011, sostenendo che la compensazione delle spese non poteva essere giustificata dalla sola complessità della questione, non rientrando tale ragione nella previsione normativa delle "gravi ed eccezionali ragioni" esplicitamente indicate in motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, nel regime applicabile ratione temporis, la compensazione delle spese è consentita solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione; quando il giudice le espliciti, la motivazione deve comunque essere logicamente corretta e giuridicamente pertinente. Nel caso concreto, il richiamo alla complessità della controversia è stato giudicato illogico ed erroneo, perché introduceva una valutazione prognostica ex ante sull’esito della lite, estranea alla funzione di accertamento del giudizio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente alla statuizione sulle spese, con rinvio alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    consente alla parte di stare in giudizio personalmente, come indicato per il ricorrente avvocato.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato come norma sulla regolazione delle spese di lite, la cui violazione è stata dedotta in cassazione.

  • art. 92 c.p.c.

    gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione

    nel testo applicabile ratione temporis, consente la compensazione delle spese solo in presenza di tali ragioni, da motivare espressamente; la semplice complessità della controversia non basta.

  • art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011

    richiamato in relazione al rito applicabile alle controversie sui compensi professionali e all’impugnabilità del provvedimento.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    utilizzato come parametro del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito di memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

  • artt. 702 c.p.c.

    richiamati per descrivere il rito sommario nel quale è stata resa l’ordinanza-sentenza di primo grado.

Massime di principio

  • La compensazione delle spese processuali, nel regime dell’art. 92 c.p.c. applicabile alla causa, è consentita solo se il giudice individua e motiva gravi ed eccezionali ragioni; non è sufficiente un generico riferimento alla difficoltà o complessità della controversia.
  • La motivazione sulla compensazione delle spese, pur quando espressa, è censurabile in cassazione se sorretta da ragioni illogiche o giuridicamente erronee.
  • La complessità della lite non può essere usata come giustificazione per una valutazione prognostica ex ante sull’esito del giudizio, poiché la funzione del processo è di accertamento e verifica ex post delle ragioni delle parti.
  • Quando è cassata solo la statuizione sulle spese, la causa va rinviata al giudice di merito perché provveda a una nuova regolazione delle spese di tutte le fasi, incluso il giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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