Cassazione Civile, Ordinanza n. 32503/2024 del 14/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento relativi al periodo d'imposta 2003, con i quali venivano disconosciute detrazioni IVA e irrogate sanzioni, oltre a essere accertati maggiori IRPEG e IRAP con riduzione della perdita e del valore negativo della produzione. Gli avvisi seguivano un PVC che riteneva contabilizzata una fattura di acquisto relativa a operazioni asseritamente oggettivamente inesistenti. Dopo una prima fase processuale con annullamenti e rinvii, la Corte di giustizia tributaria regionale, in sede di ultimo rinvio, aveva accolto l'appello della contribuente limitatamente alle sanzioni, ritenendo l'atto sanzionatorio immotivato e comunque intrasmissibile alla massa dei creditori per effetto dell'amministrazione straordinaria, applicando il principio di intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 7 e 16 d.lgs. 472/1997, sostenendo che le sanzioni erano state irrogate contestualmente agli avvisi di accertamento e quindi non richiedevano autonoma motivazione; 2) violazione dell'art. 8 d.lgs. 472/1997 e degli artt. 1 e 69 d.lgs. 270/1999, deducendo che l'amministrazione straordinaria non estingue la società né realizza successione in capo al commissario, sicché non può applicarsi l'intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi; 3) violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992, per avere la sentenza introdotto una questione nuova nel giudizio di rinvio e comunque estranea al dictum rescindente; 4) violazione delle norme sulle spese di lite per avere posto integralmente le spese a carico dell'Ufficio nonostante un esito solo parzialmente sfavorevole per l'IVA e favorevole per IRPEG e IRAP.
La decisione
La Corte ha accolto il primo, il secondo e il terzo motivo del ricorso, ritenendo corretta la censura dell'Ufficio sia sulla motivazione delle sanzioni irrogate contestualmente agli avvisi di accertamento, sia sull'erronea applicazione del principio di intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi nel contesto dell'amministrazione straordinaria, sia sulla novità della questione nel giudizio di rinvio. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, in diversa composizione, per attenersi ai principi già fissati dalla precedente pronuncia di legittimità e a quelli enunciati nella decisione, nonché per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità e sulla questione del trattamento sanzionatorio richiamata dalla controricorrente in memoria.
Norme richiamate
art. 16 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
L'obbligo di motivazione dell'atto di contestazione della sanzione opera quando la sanzione sia irrogata con atto separato; se la sanzione è irrogata contestualmente all'avviso di accertamento, la motivazione può essere assolta per relationem attraverso quella dell'atto impositivo, purché la pretesa fiscale sia definita nei suoi elementi essenziali.
art. 7 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Richiamato dalla sentenza di merito per sostenere l'intrasmissibilità delle sanzioni, ma la Corte di cassazione non ne accoglie l'applicazione al caso di amministrazione straordinaria.
art. 8 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
La disciplina dell'intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi non è applicabile al caso di amministrazione straordinaria, poiché tale procedura non determina successione soggettiva né estinzione del soggetto insolvente.
art. 1 d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270
È richiamato per qualificare la natura della procedura di amministrazione straordinaria, finalizzata allo spossessamento dell'imprenditore e non alla sua estinzione.
art. 19 d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270
Richiamato per la fase di osservazione e la nomina del commissario giudiziale; conferma che la procedura comporta spossessamento della gestione, non successione nel soggetto.
art. 36 d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270
È richiamato quale base per applicare al commissario straordinario le disposizioni del commissario liquidatore, coerentemente con la natura non estintiva della procedura.
art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il giudizio di rinvio è a cognizione chiusa; non possono essere introdotte questioni nuove non prospettate in precedenza e non rientranti nel principio di diritto dettato dalla pronuncia rescindente.
art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato nel quarto motivo in tema di spese del processo tributario.
Richiamato nel quarto motivo per la regolazione delle spese secondo soccombenza.
Richiamato nel quarto motivo in tema di compensazione o diversa regolazione delle spese.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Utilizzato quale parametro dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Utilizzato nel quarto motivo per dedurre violazione di norme processuali sulla liquidazione delle spese.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Nel processo tributario di cassazione impone la specifica indicazione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda; non richiede la nuova produzione dei documenti se il fascicolo di parte resta nel fascicolo d'ufficio.
art. 25, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato per affermare che il fascicolo di parte resta acquisito al fascicolo d'ufficio nel processo tributario di cassazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il ricorrente per cassazione non deve necessariamente riprodurre nuovamente i documenti di merito se essi sono già acquisiti al fascicolo d'ufficio, ma deve rispettare l'onere di specifica indicazione ex art. 366, n. 6, c.p.c. degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda.
- Se la sanzione tributaria è irrogata contestualmente e unitamente all'avviso di accertamento, l'obbligo di autonoma motivazione della sanzione è soddisfatto dalla motivazione dell'atto impositivo, purché la pretesa fiscale sia chiaramente individuata nei suoi elementi essenziali.
- La disciplina dell'intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi non è estensibile in via analogica a procedure concorsuali o para-concorsuali che non comportano estinzione del soggetto passivo, come l'amministrazione straordinaria; in tali ipotesi permane il soggetto obbligato e non si realizza una successione del commissario nella posizione tributaria.
- Nel giudizio di rinvio non possono essere introdotte questioni nuove estranee al ricorso originario o al principio di diritto enunciato nella sentenza rescindente; il giudice del rinvio è vincolato al perimetro tracciato dalla cassazione.
- La liquidazione delle spese deve tener conto dell'effettivo esito complessivo della lite e delle reciproche soccombenze, non potendo gravare integralmente su una parte che abbia ottenuto accoglimento su una parte rilevante delle proprie domande o difese.
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