Sentenza n. 1086/2026 - Firenze, Sezione 3
per l’annullamento: - del provvedimento del Comune di Firenze prot. n. 2661/2022 del 10 novembre 2022, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego delle richieste di concessione in sanatoria relative a un intervento di ristrutturazione, demolizione e ricostruzione con ampliamento e cambio di destinazione d'uso
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego comunale delle due domande di condono presentate per il medesimo manufatto, deducendo, in primo luogo, violazione degli artt. 3 e 97 Cost., della normativa regionale toscana sul condono edilizio e dell'art. 3 d.P.R. n. 380/2001, nonché difetto di istruttoria e motivazione e travisamento dei fatti, per avere il Comune qualificato l'intervento come nuova costruzione mediante demolizione e ricostruzione anziché come ristrutturazione edilizia. In secondo luogo, ha contestato il computo dell'aumento di volumetria, sostenendo che esso non superasse il limite regionale di 100 metri cubi. In terzo luogo, ha dedotto l'illegittimità del diniego per incompatibilità con il vincolo cimiteriale, sostenendo che la fascia di rispetto fosse stata ridotta a 100 metri da una delibera comunale, che il manufatto preesistesse all'apposizione del vincolo e che l'ampliamento fosse stato realizzato in direzione opposta al cimitero, senza incremento dell'ingombro nella fascia di rispetto. Il Comune ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha preliminarmente richiamato il principio secondo cui, in presenza di un atto plurimotivato, è sufficiente la legittimità di una sola ragione autonomamente idonea a sostenere il provvedimento, con assorbimento delle ulteriori censure non esaminate. Ha esaminato congiuntamente i primi due motivi e li ha ritenuti infondati, rilevando che le due domande di condono riguardavano un unico intervento edilizio sul medesimo manufatto e non potevano essere valutate separatamente. Dalla documentazione risultava la realizzazione di un nuovo organismo edilizio mediante demolizione e ricostruzione, con ampliamento planivolumetrico e modifica della destinazione d'uso, non riconducibile a un intervento condonabile ai sensi della normativa regionale richiamata. Inoltre, il computo complessivo degli aumenti di superficie e altezza evidenziava un incremento volumetrico superiore a 100 metri cubi; la contestazione della ricorrente era generica e non supportata da allegazioni tecniche specifiche. Il TAR ha altresì escluso la possibilità di una sanatoria parziale di singole porzioni della costruzione, in ragione dell'unitarietà dell'intervento edilizio. Anche il terzo motivo è stato respinto. Poiché le opere erano state dichiarate ultimate nel 2003, risultava applicabile il limite di 200 metri previsto dall'art. 338, comma 1, r.d. n. 1265/1934, come modificato dall'art. 28 l. n. 166/2002, indipendentemente dall'epoca di realizzazione del manufatto preesistente. Il vincolo cimiteriale è stato qualificato come vincolo conformativo di inedificabilità assoluta, direttamente operante e ostativo alla sanatoria, senza necessità di valutare la concreta compatibilità dell'opera o la direzione dell'ampliamento. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite, liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, l.r.t. n. 53/2004
Sono suscettibili di sanatoria, nel rispetto dei limiti indicati al comma 2, fatte salve le esclusioni indicate ai commi 4 e 5.
La disposizione delimita le opere e gli interventi suscettibili di condono; il nuovo organismo edilizio realizzato mediante demolizione e ricostruzione, con ampliamento e cambio di destinazione d'uso, non rientra nelle tipologie condonabili richiamate.
art. 2, comma 2, l.r.t. n. 53/2004
Stabilisce il limite di 100 metri cubi per la volumetria condonabile; il giudice ha ritenuto superato tale limite sulla base del computo complessivo degli interventi.
La qualificazione dell'intervento come ristrutturazione edilizia è stata esclusa, poiché le opere hanno dato luogo a un nuovo organismo edilizio mediante demolizione e ricostruzione, con ampliamento e modifica della destinazione d'uso.
La presenza del vincolo cimiteriale di inedificabilità assoluta preclude il rilascio della sanatoria.
art. 338, comma 1, r.d. n. 1265/1934
È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge.
Il limite di 200 metri, vigente al momento dell'ultimazione delle opere nel 2003, si applica indipendentemente dall'epoca di costruzione del manufatto preesistente.
Ha ripristinato il limite di 200 metri previsto dall'art. 338, comma 1, r.d. n. 1265/1934, applicabile alle opere ultimate nel 2003.
art. 338, comma 5, r.d. n. 1265/1934
La riduzione della fascia di rispetto è ammessa solo in via eccezionale, per ragioni di interesse pubblico e alle condizioni previste dalla norma; non può essere invocata per tutelare interessi privati.
La causa è stata trattata considerando le memorie difensive e di replica depositate dalle parti.
Massime di principio
- In presenza di un provvedimento amministrativo plurimotivato, la legittimità di una sola ragione autonomamente idonea a sostenerlo è sufficiente a determinarne la conservazione; le censure rivolte contro le ulteriori motivazioni possono essere assorbite per sopravvenuta carenza di interesse.
- Ai fini del condono edilizio, domande formalmente distinte devono essere valutate unitariamente quando riguardano il medesimo manufatto e costituiscono segmenti di un unico intervento edilizio; non è consentito frazionare l'opera per eludere i limiti della disciplina sul condono.
- La demolizione e ricostruzione di un manufatto con ampliamento planivolumetrico e modifica della destinazione d'uso integra la realizzazione di un nuovo organismo edilizio e non un intervento di mera ristrutturazione edilizia condonabile come difformità dal titolo.
- Il limite volumetrico previsto dalla legislazione regionale sul condono deve essere verificato considerando complessivamente gli aumenti di superficie, altezza e cubatura riferibili all'unico intervento; una contestazione generica del computo dell'amministrazione, priva di specifiche allegazioni tecniche, non è idonea a confutarlo.
- Il vincolo cimiteriale costituisce vincolo conformativo di inedificabilità assoluta, direttamente operativo e ostativo al rilascio della sanatoria, senza necessità di una valutazione concreta della compatibilità dell'opera con gli interessi tutelati dal vincolo.
- La fascia di rispetto cimiteriale vigente al momento dell'ultimazione dell'opera si applica anche quando il manufatto preesistente sia stato realizzato anteriormente; la direzione dell'ampliamento e la mancata maggiore prossimità fisica al cimitero non escludono l'operatività del vincolo.
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