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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33756/2023 del 04/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda l’ammissione al passivo di un credito contributivo dell’ente previdenziale relativo alla contribuzione dovuta sull’indennità sostitutiva del preavviso corrisposta ai lavoratori licenziati dalla curatela. L’ente aveva chiesto che tale credito fosse collocato in prededuzione, sostenendo che l’obbligazione contributiva era sorta per effetto di un licenziamento intimato dal curatore nell’ambito della gestione fallimentare e, dunque, in dipendenza dell’attività della procedura. Il tribunale aveva invece escluso la prededuzione, ammettendo il credito con privilegio. Con il ricorso per cassazione l’ente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2118 e 2119 c.c. e dell’art. 111 l.fall., deducendo che il credito contributivo connesso all’indennità di preavviso, essendo conseguenza legale del licenziamento intimato dalla curatela, doveva essere soddisfatto in prededuzione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo. Ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui l’indennità sostitutiva del preavviso spettante al lavoratore licenziato dal curatore, quando il rapporto sia proseguito per esigenze della procedura, ha titolo nella gestione fallimentare ed è integralmente soddisfatta in prededuzione; di riflesso, anche il credito contributivo sorto sulla medesima indennità deve essere collocato in prededuzione, perché nasce ex lege nel momento in cui il licenziamento diviene efficace ed è collegato all’obbligazione assunta dalla curatela. La Corte ha inoltre osservato che la dichiarazione di fallimento non integra giusta causa di risoluzione del rapporto e che, se la prestazione lavorativa prosegue dopo il fallimento, i crediti maturati vanno ammessi in prededuzione. Il decreto impugnato è stato quindi cassato limitatamente a tale capo e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito dichiarando che il credito della domanda n. 241 va collocato tra i crediti prededucibili e non tra quelli assistiti da prelazione. Le spese dell’opposizione allo stato passivo e del giudizio di legittimità sono state poste a carico della curatela.

Norme richiamate

  • art. 2118 c.c.

    L’indennità sostitutiva del preavviso equivale alla retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso ed è il presupposto della relativa contribuzione previdenziale.

  • art. 2119 c.c.

    Richiamato insieme all’art. 2118 c.c. nel quadro della disciplina della cessazione del rapporto di lavoro e del licenziamento.

  • art. 111 R.d. n. 267 del 1942

    art. 111, n. 1, legge fall.

    I crediti sorti in dipendenza della gestione fallimentare o dopo l’autorizzazione all’esercizio provvisorio sono ammessi in prededuzione.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    Essendo la causa matura per la decisione e non occorrendo ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito dopo la cassazione del decreto impugnato.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di legge, in relazione al filtro di inammissibilità previsto dalla norma.

Massime di principio

  • Il credito contributivo correlato all’indennità sostitutiva del preavviso dovuta al lavoratore licenziato dal curatore, quando il rapporto sia stato gestito nell’ambito della procedura fallimentare, deve essere ammesso in prededuzione perché trova titolo nell’attività della curatela e sorge ex lege con l’efficacia del licenziamento.
  • L’indennità sostitutiva del preavviso ha natura retributiva; di conseguenza, anche la contribuzione previdenziale ad essa relativa segue il medesimo momento genetico dell’obbligazione retributiva e non dipende da eventuali vicende successive, come rinunce del lavoratore.
  • La dichiarazione di fallimento dell’imprenditore non costituisce di per sé giusta causa di cessazione del rapporto di lavoro; se la prestazione continua dopo il fallimento, i crediti del lavoratore maturati in tale fase vanno trattati come debiti della procedura e soddisfatti in prededuzione.
  • Quando la decisione di legittimità non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la decisione impugnata e pronunciare direttamente nel merito.
  • La qualificazione del credito come prededucibile o semplicemente privilegiato dipende dalla sua insorgenza in dipendenza della gestione concorsuale e non dal solo fatto che il credito sia assistito da una causa di prelazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoLicenziamentoContributi previdenziali
RamiFallimentare / Crisi d'impresaLavoroPrevidenza
IstitutiOnere della prova

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