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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06061/2025 del 06/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo di un fallimento. Un professionista aveva chiesto l’ammissione di compensi per attività di consulenza e assistenza svolta in favore della debitrice in vista e nell’ambito della procedura di concordato preventivo, sostenendo che il proprio credito dovesse essere riconosciuto in prededuzione anche nel fallimento successivamente intervenuto, oltre che per l’importo dell’IVA. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione, ammettendo il credito già riconosciuto in via privilegiata come prededucibile, ritenendo che l’attività professionale fosse funzionale alla procedura concordataria e che non fosse necessaria una prova ex post della concreta utilità per la massa. Il fallimento ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 111 l.fall., lamentando contraddittorietà della motivazione perché il Tribunale avrebbe prima richiesto una verifica di funzionalità ex ante e poi ammesso de plano la prededuzione; 2) omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 111 l.fall., 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c.; 3) violazione dell’art. 1460 c.c., per avere il Tribunale ritenuto inammissibile l’eccezione di inadempimento per giudicato endofallimentare, nonostante essa investisse anche la prededuzione.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbito il secondo e inammissibile il terzo. Ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato al Tribunale di Macerata, in diversa composizione, perché riesamini la questione alla luce del principio secondo cui il credito del professionista incaricato per l’accesso al concordato è prededucibile nel successivo fallimento solo se la prestazione sia stata funzionale, in senso ex ante, alle finalità della procedura concordataria, contribuendo alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali, e sempre che il debitore sia stato ammesso al concordato. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 111 l. fall.

    la prededuzione dei crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali non opera automaticamente per ogni credito del professionista, ma richiede una verifica della funzionalità della prestazione alle finalità della procedura, con giudizio ex ante rimesso al merito

  • art. 161 l. fall.

    richiamato come norma che disciplina la domanda di concordato preventivo rispetto alla quale il professionista aveva prestato attività

  • art. 163 l. fall.

    l’ammissione del debitore al concordato è indicata come presupposto affinché il credito del professionista possa essere prededucibile nel fallimento consecutivo

  • art. 1460 c.c.

    l’eccezione di inadempimento è stata ritenuta non esaminabile nel merito dal giudice di legittimità perché la censura non aggrediva la ratio del giudicato interno rilevata dal Tribunale

  • art. 2697 c.c.

    evocato nel secondo motivo in combinazione con la dedotta omissione di fatto decisivo e con gli artt. 115 e 116 c.p.c., ma il motivo è stato assorbito

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo sulla pretesa erronea valutazione del materiale probatorio

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo sulla pretesa valutazione delle prove

Massime di principio

  • In tema di concordato preventivo, il credito del professionista incaricato dal debitore può essere prededucibile nel successivo fallimento solo se la prestazione è stata funzionale alle finalità della procedura concorsuale, secondo un giudizio ex ante rimesso al giudice di merito.
  • La prededucibilità non discende automaticamente dal solo fatto che l’attività professionale sia collegata alla domanda di concordato: occorre verificare che essa abbia contribuito, con inerenza necessaria, alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali.
  • Se il giudice di merito afferma da un lato la necessità della valutazione di funzionalità e dall’altro riconosce la prededuzione de plano senza svolgere tale accertamento, la motivazione è internamente contraddittoria e la decisione va cassata.
  • Nel ricorso per cassazione, la censura deve colpire la reale ratio decidendi della decisione impugnata; se non lo fa, il motivo è inammissibile.
  • L’eccezione di inadempimento non può essere utilmente esaminata in cassazione quando la decisione di merito la abbia ritenuta preclusa da giudicato interno e la censura non contesti specificamente tale presupposto.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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