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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25121/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha escluso l'aggravante del metodo mafioso solo per alcuni capi di truffa, rideterminando la pena e confermando nel resto la condanna per una serie di reati unificati dalla continuazione. Il ricorso era articolato in due motivi. Con il primo si deduceva la violazione dell'art. 81 c.p. per il mancato riconoscimento della continuazione tra i fatti del presente procedimento e tre precedenti estorsioni aggravate dal metodo mafioso già definitivamente giudicate: secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe illogicamente valorizzato la diversità delle persone offese e avrebbe contraddittoriamente negato la medesimezza del disegno criminoso pur avendo riconosciuto, per i reati del presente processo, la stessa matrice mafiosa e un identico modus operandi, in un contesto territoriale e temporale sostanzialmente omogeneo. Con il secondo motivo si denunciava la violazione dell'art. 416-bis.1 c.p. per il difetto di motivazione e il travisamento del fatto in ordine al mantenimento dell'aggravante del metodo mafioso nei capi 1, 2, 9, 10, 11 e 12: per i capi 1 e 2 si sosteneva che dagli atti non emergesse alcun effettivo richiamo all'appartenenza al sodalizio familiare mafioso, né una concreta capacità intimidatoria del metodo mafioso, essendo state le richieste supportate piuttosto da dinamiche diverse (discussione su un preteso torto, intervento di uno zio, messaggi whatsapp e reazioni non intimorite della persona offesa e di terzi); per i restanti capi si lamentava, in modo sostanzialmente assertivo, che l'aggravante fosse stata mantenuta senza adeguata autonoma verifica per ciascun fatto contestato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la Corte d'appello si era correttamente attenuta ai principi sulla continuazione: l'unicità del disegno criminoso richiede una preventiva ideazione unitaria e non può essere desunta da una mera reiterazione di condotte analoghe, sicché gli indici evocati dal ricorrente non bastavano a superare la motivazione di merito, che aveva valorizzato la mancanza di contiguità temporale e la diversità delle modalità esecutive e delle ragioni delle condotte rispetto ai precedenti giudicati. Ha poi respinto il secondo motivo limitatamente ai capi 1 e 2, ritenendo congrua e immune da vizi la motivazione con cui la Corte territoriale aveva ravvisato un effettivo uso del metodo mafioso: per il capo 1, la minaccia era stata ritenuta idonea a evocare la forza intimidatrice del clan, anche in ragione dei rapporti pregressi tra autore e vittima e del concreto effetto coartante della condotta; per il capo 2, il richiamo allo zio incaricato di riscuotere e alla destinazione della somma ai carcerati del clan integrava un richiamo alla forza intimidatrice mafiosa. Quanto ai capi 9, 10, 11 e 12, il motivo è stato dichiarato non consentito perché generico, in quanto privo di specifiche censure riferite a ciascun fatto. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    La continuazione presuppone un unico disegno criminoso anticipatamente ideato nelle sue linee essenziali; non basta la mera serialità di condotte analoghe o un generico programma delinquenziale.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    L'aggravante del metodo mafioso richiede l'effettivo ricorso, nel singolo episodio, a modalità che evochino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso; non è sufficiente la mera appartenenza al contesto mafioso o la reazione soggettiva della vittima.

  • art. 108 cod. proc. pen.

    Nel giudizio di cassazione, il subentro di un nuovo difensore non impone necessariamente un termine a difesa quando il contraddittorio è eventuale o cartolare secondo il rito applicato.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • Per configurare la continuazione ex art. 81 c.p. occorre verificare se, al momento del primo reato, i successivi fossero già stati programmati almeno nelle loro linee essenziali; la semplice omogeneità dei reati, del bene giuridico, del contesto territoriale o del modus operandi costituisce solo un indizio e non prova da sola l'unicità del disegno criminoso.
  • La valutazione sulla medesimezza del disegno criminoso è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua, priva di illogicità manifeste o travisamenti.
  • L'aggravante del metodo mafioso non si desume automaticamente dalla natura del reato, dall'appartenenza dell'agente a un ambiente criminale o dalla soggezione psicologica soggettiva della vittima: è necessario che la condotta, nel caso concreto, sia oggettivamente idonea a evocare e a sfruttare la forza intimidatrice del metodo mafioso.
  • L'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. può essere integrata anche senza un'esplicita rivendicazione mafiosa, quando il comportamento sia connotato da un'intimidazione implicita o "silente" idonea a fare leva sulla fama criminale del sodalizio evocato.
  • La generica deduzione di illegittimità di un'aggravante per più capi di imputazione, senza specifiche censure riferite a ciascun fatto, è inammissibile o comunque non scrutinabile nel merito per difetto di specificità del motivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reatoPena e commisurazioneElemento soggettivo
RamiProcesso penaleParte generaleReati contro la PA
IstitutiContinuazione

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