Cassazione Civile, Ordinanza n. 26251/2024 del 08/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui la Provincia ha irrogato una sanzione amministrativa per il superamento dei limiti allo scarico di azoto nitrico rilevato in un impianto di depurazione comunale e per lo scarico di acque reflue urbane in assenza di autorizzazione valida, risultata scaduta. I soggetti sanzionati hanno proposto opposizione sostenendo, in sintesi, che la società non fosse legittimata passivamente perché la gestione materiale dell'impianto era stata affidata a terzi, che il direttore generale non potesse rispondere solo per essere intestatario della procura/autorizzazione, che la condotta fosse scriminata dallo stato di necessità o dall'adempimento di un dovere, che non fosse applicabile la tabella 3 dell'Allegato 5 al d.lgs. 152/2006 perché l'impianto trattava soltanto reflui urbani e non industriali, e che vi fosse violazione del principio di tassatività delle sanzioni nonché erronea inversione dell'onere della prova sulla colpevolezza. La Corte d'appello aveva confermato la sanzione; in cassazione i ricorrenti hanno riproposto quattro motivi di violazione di legge nei termini sopra indicati. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi: ha affermato che il gestore del servizio idrico integrato e titolare dell'autorizzazione allo scarico resta responsabile del rispetto dei limiti di legge, che la delega delle sole attività materiali di gestione non sposta la responsabilità sostanziale, che la scriminante dello stato di necessità richiede prova rigorosa di un pericolo grave e inevitabile non dimostrata in giudizio, che per gli scarichi da rete fognaria mista assistita da depurazione si applicano i valori della tabella 3 dell'Allegato 5 anche se vi confluiscono reflui urbani, e che in materia di sanzioni amministrative opera una presunzione di colpa superabile solo con prova a carico dell'opponente. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna in solido dei ricorrenti alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la legittimità dell'ordinanza-ingiunzione e delle decisioni di merito: la società, quale gestore del servizio idrico integrato e titolare dell'autorizzazione allo scarico, era responsabile della violazione; il direttore generale, quale intestatario della procura/autorizzazione, era legittimato passivo in solido ai sensi dell'art. 6 l. 689/1981; non erano provate le scriminanti invocate; la tabella 3 dell'Allegato 5 al d.lgs. 152/2006 era correttamente applicata allo scarico da impianto con rete fognaria mista; non vi era violazione del principio di tassatività né dell'art. 3 l. 689/1981. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
punisce chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, superi nell'effettuazione di uno scarico i valori limite di emissione fissati nelle tabelle dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto.
art. 124, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
la responsabilità grava sul titolare dell'autorizzazione allo scarico.
art. 74, comma 1, lett. g), h) e i), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
definisce in modo distinto acque reflue domestiche, industriali e urbane; le reflue urbane possono includere il miscuglio di reflue domestiche, industriali e meteoriche convogliate in rete fognaria e provenienti da agglomerato.
art. 101, comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
tutti gli scarichi devono rispettare i valori limite previsti dall'Allegato 5; l'autorizzazione rileva solo per eventuali deroghe circoscritte.
Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
i valori-limite da applicare agli scarichi, in caso di sistemi fognari misti e agglomerati, sono quelli della tabella 3 richiamata dalla Corte.
art. 1, comma 2, l. 24 novembre 1981, n. 689
il principio di tassatività non è violato quando la fattispecie sanzionata corrisponde alla previsione di legge sul superamento dei limiti di emissione.
art. 3 l. 24 novembre 1981, n. 689
in tema di sanzioni amministrative opera una presunzione di colpevolezza; spetta all'opponente provare l'assenza di colpa o la sussistenza di esimenti.
art. 4 l. 24 novembre 1981, n. 689
le scriminanti invocate devono essere rigorosamente provate e non possono essere affermate in via meramente soggettiva.
art. 6 l. 24 novembre 1981, n. 689
in caso di illecito commesso da rappresentante legale di persona giuridica, la responsabilità grava sull'autore e l'ente è obbligato in via solidale al pagamento della sanzione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel sistema delle sanzioni amministrative in materia di scarichi, il gestore dell'impianto e il titolare dell'autorizzazione restano responsabili del rispetto dei limiti di emissione anche se hanno affidato a terzi le sole attività materiali di conduzione o manutenzione dell'impianto.
- La delega operativa di funzioni materiali non trasferisce la titolarità della posizione di garanzia e non esclude la responsabilità del soggetto tenuto al controllo e all'adeguamento dell'impianto.
- Per gli scarichi provenienti da reti fognarie miste assistite da impianto di depurazione, i valori limite applicabili sono quelli della tabella 3 dell'Allegato 5 al d.lgs. 152/2006, anche quando lo scarico sia qualificato come urbano e anche se vi confluiscano acque meteoriche.
- Nel concetto di acque reflue urbane possono rientrare, in presenza di agglomerato e rete mista, anche reflui industriali; ai fini della disciplina degli scarichi conta la natura delle acque convogliate, non la sola provenienza formale dello scarico.
- In materia di sanzioni amministrative, l'art. 3 l. 689/1981 comporta una presunzione di colpa: una volta accertata la fattispecie tipica, spetta al trasgressore dimostrare l'assenza di colpevolezza o la ricorrenza di una causa di giustificazione.
- Lo stato di necessità e le altre esimenti non possono essere invocati in modo astratto o basato su meri stati soggettivi: occorre prova di circostanze concrete, oggettive e non altrimenti evitabili.
- Il principio di tassatività della sanzione non è violato quando la norma sanzionatoria punisce il superamento dei valori limite fissati dalla legge e l'atto amministrativo si limita a richiamare correttamente tali parametri.
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