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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36542/2026 del 16/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputati)

La controversia

Gli imputati erano stati condannati dal Tribunale di Udine il 6 luglio 2023 e la condanna era stata confermata dalla Corte d'appello di Trieste il 28 ottobre 2025 per due truffe aggravate, commesse il 4 ottobre 2021 in concorso e ai danni di due persone offese: fingendosi interessati all'acquisto di orologi di lusso, ottennero la consegna di cinque orologi di ingente valore (quattro appartenenti a una persona offesa e uno all'altra), quindi si allontanarono con uno stratagemma, rendendosi irreperibili. Con il primo motivo i ricorrenti hanno denunciato, ai sensi dell'art. 606, lett. e), c.p.p., vizi della motivazione e travisamento della prova sull'identificazione degli autori: hanno contestato le individuazioni fotografiche e sostenuto che gli elementi di riscontro non fossero decisivi, considerato che il riconoscimento dell'ufficiale di polizia giudiziaria riguardava immagini riprese all'esterno, che nell'abitazione vivevano anche altre famiglie e che la SIM intestata a una ricorrente avrebbe potuto essere stata ceduta o scambiata. Con il secondo motivo hanno lamentato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche a uno degli imputati e l'eccessività della pena. Dopo la sentenza d'appello, il 15 giugno 2026 la persona offesa proprietaria di uno degli orologi ha rimesso la querela e gli imputati hanno accettato la remissione; la difesa ha chiesto l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato, sostenendo inoltre che quella fosse l'unica querela. La Corte ha rilevato che anche la persona offesa proprietaria degli altri quattro orologi aveva presentato tempestiva querela, manifestando la volontà di procedere il 15 novembre 2021. Le due truffe, originariamente procedibili d'ufficio per l'aggravante contestata, erano divenute procedibili a querela dal 30 dicembre 2022 per effetto delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché generico e versato in fatto: la sentenza di merito aveva fondato l'identificazione su più elementi, valutati nel loro insieme, e il ricorso proponeva una lettura alternativa e parcellizzata delle prove, senza evidenziare contraddizioni o illogicità manifeste. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo: la censura sulle attenuanti generiche e sulla pena era generica e, quanto alle attenuanti, manifestamente infondata, poiché la Corte d'appello aveva motivato richiamando i precedenti penali dell'imputato; anche la pena era stata adeguatamente giustificata con riferimento ai precedenti e alla gravità oggettiva del fatto. Nonostante l'inammissibilità dei ricorsi, la remissione della querela, ritualmente accettata e intervenuta durante la pendenza del ricorso tempestivo, ha determinato l'estinzione della truffa commessa ai danni della persona offesa proprietaria di un orologio: la sentenza è stata quindi annullata senza rinvio limitatamente a tale reato. La remissione non ha riguardato la distinta truffa ai danni della persona offesa proprietaria degli altri quattro orologi, per la quale permaneva la querela: l'affermazione di responsabilità è rimasta ferma e gli atti sono stati rinviati a un'altra sezione della Corte d'appello di Trieste per rideterminare la pena relativa al reato residuo, non essendo stata indicata dai giudici di merito la quota di pena riferibile a ciascun reato. I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili nel resto.

Norme richiamate

  • art. 606, lett. e), c.p.p.

    In conclusione, le censure della difesa – più che criticare la coerenza e la tenuta logica del provvedimento impugnato –, si limitano a prospettare una lettura alternativa delle prove assunte e a sollecitarne un diverso apprezzamento da parte di questa Corte, ponendosi così il motivo dedotto al di fuori di quelli consentiti dall'art. 606 cod. proc. pen.

    Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio; la censura deve individuare un effettivo vizio di motivazione riconducibile ai limiti dell'art. 606 c.p.p.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il secondo motivo di ricorso è totalmente generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Il motivo d'impugnazione deve indicare in modo specifico gli elementi a fondamento della censura e i rilievi rivolti alla decisione, così da consentire al giudice di individuare l'oggetto del sindacato.

  • artt. 132 e 133 c.p.

    la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.

    La determinazione della pena e della pena base, comprese le variazioni correlate alle circostanze, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito, da esercitare nel rispetto dei criteri degli artt. 132 e 133 c.p.

  • art. 152 c.p.

    La remissione della querela da parte del Bozzetto spiega dunque efficacia estintiva ex art. 152 cod. pen. sulla truffa subita da quest'ultimo.

    La remissione della querela produce l'estinzione del reato perseguibile a querela cui si riferisce, quando ne ricorrono i presupposti.

  • art. 640, ultimo comma, c.p.

    Entrambi i reati di truffa (commessi il 04/10/2021) erano originariamente procedibili d'ufficio essendo stata contestata l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen., e sono successivamente divenuti procedibili a querela, a far data dal 30/12/2022, con l'entrata in vigore delle modifiche all'art. 640, ultimo comma, cod. pen. introdotte dal D. Lgs n. 150 del 2022 (cd riforma Cartabia).

    Per le truffe oggetto della decisione, le modifiche legislative entrate in vigore il 30 dicembre 2022 hanno determinato il passaggio alla procedibilità a querela, anche se i fatti erano originariamente procedibili d'ufficio per l'aggravante contestata.

  • art. 620, comma 1, lett. l), c.p.p.

    la possibilità, riconosciuta alla Corte di cassazione dall'art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen. (nella formulazione modificata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103) di rideterminare direttamente la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito, procedendo ad un annullamento senza rinvio, è circoscritta alle ipotesi in cui alla situazione da correggere possa porsi rimedio senza necessità dell'esame degli atti dei processi di primo e secondo grado e della formulazione di giudizi di merito, obiettivamente incompatibili con le attribuzioni del giudice di legittimità.

    La Cassazione può rideterminare direttamente la pena in annullamento senza rinvio solo quando la correzione non richiede l'esame degli atti di merito né valutazioni riservate al giudice di merito; se la pena unitaria deve essere ripartita tra reati residui e reati estinti, occorre il rinvio.

  • art. 110 c.p.

    la Corte territoriale ha valorizzato non solo i riconoscimenti fotografici delle persone offese ma anche i plurimi elementi estrinseci – sopra indicati dalla stessa difesa – che li riscontrano, e che, da un lato, confermano la loro piena attendibilità e, dall’altro, consentono di superare alcune parziali incongruenze delle dichiarazioni delle persone offese.

    Nel caso concreto, la responsabilità concorsuale è stata confermata sulla base della valutazione congiunta dei riconoscimenti delle persone offese e degli elementi estrinseci di riscontro.

  • art. 640 c.p.

    In primo luogo va evidenziato che in realtà, come emerge chiaramente dalla formulazione del capo d'imputazione e dalla ricostruzione dei fatti operata nelle sentenze di merito, gli imputati sono stati ritenuti responsabili di due distinti reati di truffa

    La decisione distingue le truffe in base alle rispettive persone offese e ai beni sottratti: la remissione relativa a una di esse non estingue l'autonomo reato commesso ai danni dell'altra persona offesa.

  • art. 61, n. 7, c.p.

    Entrambi i reati di truffa (commessi il 04/10/2021) erano originariamente procedibili d'ufficio essendo stata contestata l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen., e sono successivamente divenuti procedibili a querela, a far data dal 30/12/2022, con l'entrata in vigore delle modifiche all'art. 640, ultimo comma, cod. pen. introdotte dal D. Lgs n. 150 del 2022 (cd riforma Cartabia).

    L'aggravante contestata aveva comportato, nel regime originario applicato ai fatti, la procedibilità d'ufficio; la successiva disciplina dell'art. 640 c.p. ha reso i reati procedibili a querela.

  • art. 512 c.p.p.

    il 15/11/2021 il De Carlo ha reso sommarie informazioni testimoniali – acquisite al dibattimento ex art. 512 cod. proc. pen. a seguito del suo decesso – nelle quali ha espressamente manifestato la sua volontà che si procedesse penalmente per il reato commesso in suo danno;

    La decisione considera utilizzabili, ai sensi dell'art. 512 c.p.p., le sommarie informazioni testimoniali della persona offesa deceduta, valorizzando la manifestazione in esse contenuta della volontà di procedere penalmente.

Massime di principio

  • La remissione della querela intervenuta durante la pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata può determinare l'estinzione del reato anche quando il ricorso sia inammissibile, purché sia stato tempestivamente proposto; la causa estintiva deve essere rilevata e dichiarata dalla Corte.
  • La remissione della querela relativa a uno dei reati autonomi commessi ai danni di persone offese diverse non estingue gli ulteriori reati per i quali permane una querela valida.
  • Quando viene meno per remissione uno dei reati compresi nella condanna e i giudici di merito hanno determinato unitariamente la pena senza indicare la quota riferibile a ciascun reato, la rideterminazione richiede un nuovo giudizio di merito e va disposta con rinvio.
  • La Corte di cassazione può rideterminare direttamente la pena soltanto quando ciò non richieda l'esame degli atti di merito o valutazioni riservate al giudice di merito.
  • La censura di vizio motivazionale non può ridursi a una lettura alternativa delle prove né a una critica frammentaria dei singoli elementi: la motivazione va valutata come un insieme coerente e organico, ponendo i suoi punti in relazione reciproca.
  • Il motivo d'impugnazione è generico quando non specifica gli elementi posti a fondamento della censura e non consente al giudice di individuare i rilievi formulati; la graduazione della pena resta affidata alla discrezionalità del giudice di merito, se motivata secondo i criteri legali.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
SottomaterieTruffa aggravata
IstitutiConcorso di persone

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