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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11377/2025 del 20/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputato propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 21/05/2024. Dal testo emerge che i motivi investivano, da un lato, la ritenuta responsabilità per i reati contestati e la qualificazione giuridica della condotta come resistenza a pubblico ufficiale, sostenendo anche l'esistenza di una causa di giustificazione, pure in forma putativa; dall'altro, la determinazione del trattamento punitivo. La Corte rileva che le doglianze riproducevano censure già esaminate e disattese dal giudice di merito e che, sul punto, la motivazione della sentenza impugnata era sufficiente e non illogica. La parte civile deposita memoria chiedendo la rifusione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Viene invece esclusa la liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile nel grado di legittimità, perché le conclusioni di quest'ultima sono ritenute sostanzialmente ininfluenti rispetto alla decisione, tenuto conto della natura dei motivi dedotti.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Richiamato per la qualificazione della condotta contestata come resistenza a pubblico ufficiale.

  • art. 393-bis c.p.

    Richiamato per escludere la configurabilità della causa di giustificazione, anche nella forma putativa, invocata dalla difesa.

  • art. 616 c.p.p.

    Presupposto della condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716

    Richiamata per affermare che non vanno liquidate le spese della parte civile quando le sue conclusioni sono sostanzialmente ininfluenti ai fini della decisione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentite censure meramente riproduttive di doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito, quando la motivazione della decisione impugnata risulti congrua, non illogica e idonea a confutare i rilievi difensivi.
  • La qualificazione giuridica della condotta può essere confermata in cassazione quando il giudice di merito abbia fornito una motivazione adeguata e coerente e le censure difensive non introducano reali vizi di legittimità.
  • La causa di giustificazione putativa può essere esclusa quando il giudice di merito abbia logicamente ritenuto insussistenti i presupposti fattuali della scriminante, e il ricorso si limiti a contestazioni già vagliate.
  • Il ricorso dichiarato inammissibile comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
  • Le spese della parte civile non sono liquidabili in cassazione quando la sua partecipazione al giudizio di legittimità è sostanzialmente ininfluente rispetto alla decisione, avuto riguardo alla natura dei motivi di ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeCause di giustificazione
RamiProcesso penaleReati contro la PAParte generale
IstitutiNullità processuale

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