Cassazione Penale, Sentenza n. 9049/2023 del 02/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza per tre motivi principali: (1) contestava la qualificazione del fatto come reato di rapina sostenendo l'assenza di nesso causale tra la violenza (diretta sulla res) e l'impossessamento della collanina, ritenendo più corretta la figura di percosse o furto con strappo; (2) contestava l'applicazione dell'aggravante per uso di arma perché lo spray al peperoncino, se conforme al decreto ministeriale 12 maggio 2021 n.103, sarebbe uno strumento di difesa legittimo; (3) denunciava violazione di legge e contraddittorietà in relazione alla quantificazione della diminuzione di pena, sostenendo che, riconosciute le attenuanti generiche prevalenti, la riduzione non era stata operata nella massima estensione possibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi risultavano manifestamente infondati o non proponibili in cassazione. In particolare: (a) la ricostruzione dei giudici di merito, che descriveva la condotta come colpire la vittima con un pugno, utilizzare spray urticante e poi impossessarsi della collana, è ritenuta pacifica; la rapina è stata considerata integrata anche in presenza di dolo concomitante o sopravvenuto, pertanto l'ipotesi meno grave (furto con strappo) non è applicabile; (b) la questione sulla qualificazione dello spray come legittimo strumento di difesa non era dedotta in appello e, quindi, non poteva essere sollevata in cassazione ai sensi dell'art. 609, comma 2, c.p.p.; inoltre, l'uso offensivo dello spray configurò l'arma ai fini dell'aggravante ex art. 628, terzo comma, n. 1 c.p.; (c) la valutazione della Corte d'appello sulla prevalenza delle attenuanti e sulla misura della riduzione della pena è rimasta incensurabile in sede di legittimità. Conseguenze pratiche: ricorso dichiarato inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende. In sede di merito la pena risultante era già stata rideterminata in 2 anni e 8 mesi di reclusione e 600 euro di multa.
Norme richiamate
art. 609, comma 2, codice di procedura penale
Impedisce di sollevare in cassazione questioni che non siano state devolute al giudice d'appello, salvo quelle rilevabili d'ufficio; la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo relativo allo spray perché non proposto in appello.
art. 628, terzo comma, n. 1, codice penale
Aggravante per l'uso di arma nella rapina; la Corte ha ritenuto che lo spray usato offensivamente costituisca arma ai fini dell'aggravante.
art. 624-bis, secondo comma, codice penale
Norma sul furto con strappo (forma meno grave rispetto alla rapina); la Corte ha escluso la sua applicabilità perché la violenza è stata il mezzo diretto per la sottrazione, riconduttiva alla rapina.
decreto ministeriale 12 maggio 2021, n. 103
Definisce caratteristiche tecniche degli spray urticanti ammessi per difesa personale; la Corte ha osservato che anche se lo spray fosse conforme, l'elemento decisivo è l'uso offensivo effettuato dall'imputato.
art. 616, codice di procedura penale
Consente la condanna alle spese del procedimento e ad ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha inflitto all'imputato il pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende oltre alle spese processuali.
Massime di principio
- La rapina può essere integrata anche quando la volontà di impossessarsi del bene insorga dopo l'esercizio della violenza: il cosiddetto dolo concomitante o sopravvenuto è sufficiente se la violenza è strumentale all'impossessamento.
- Il furto con strappo è escluso quando la violenza non serve solo a vincere resistenza, ma costituisce il mezzo diretto attraverso il quale si realizza la sottrazione; in tali casi il fatto rientra nello schema della rapina.
- Questioni non sollevate in appello, salvo quelle rilevabili d'ufficio, non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione ai sensi dell'art. 609 c.p.p.; chi impugna in cassazione deve verificare che i profili contestati siano devoluti al giudice d'appello.
- L'uso offensivo di oggetti o strumenti che altrimenti possono essere leciti in sede di difesa (es. spray urticante) può configurare l'aggravante dell'uso di arma se lo strumento è impiegato come mezzo di aggressione.
- La valutazione del giudice di merito sulla prevalenza delle circostanze attenuanti rispetto alle aggravanti e sulla misura della riduzione della pena è, in generale, pacificamente incensurabile in sede di legittimità salvo vizi motivazionali evidenti.
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