Ordinanza n. 1275/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia quanto al ricorso introduttivo: 1. dell’interdittiva antimafia della Prefettura di Napoli prot. n. -OMISSIS-, con cui il Prefetto di Napoli ha ritenuto che nei confronti della società ricorrente sussistono tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. n. 159/2011; 2. dell’ordinanza n.-OMISSIS-emessa dal Comune di Torre Annunziata, che ha disposto la decadenza dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di impresa funebre presso la sede sita in -OMISSIS-, con contestuale decadenza dei titoli abilitativi rilasciati alla ricorrente ed archiviazione della domanda di rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività funebre, protocollata con n. REP_PROV_NA/NA--OMISSIS-; 3. di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali, citati nel predetto provvedimento – mai comunicati o trasmessi alla società ricorrente – ed in particolare: • del verbale del Gruppo Ispettivo Antimafia n. -OMISSIS-; • della nota prot. n.-OMISSIS- del Comando Carabinieri di Torre Annunziata; • della nota prot. n. -OMISSIS- del Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli; quanto ai motivi aggiunti depositati il 22/4/2026: a) del provvedimento della Prefettura di Napoli prot. interno n. -OMISSIS-, con cui il Prefetto, previo riesame all’esito dell’istanza di aggiornamento presentata, ha confermato l’interdittiva prot. n. -OMISSIS-; b) per quanto di ragione, di tutti gli atti sottesi, ancorché non conosciuti perché non ostesi, ovvero non allegati al provvedimento impugnato sub a): - dei verbali del GIA del -OMISSIS-, limitatamente alla società istante; - della nota n.-OMISSIS-, acquisita dalla Prefettura in data -OMISSIS- al prot. n. -OMISSIS-, e successiva nota n. -OMISSIS- del Gruppo dei Carabinieri di Torre Annunziata; - della nota n. -OMISSIS-, acquisita dalla Prefettura nella medesima data al prot. n. -OMISSIS- confermata dalla successiva nota n.-OMISSIS-, acquisita dalla Prefettura nella medesima data al prot. n.-OMISSIS-, e della nota n-OMISSIS- acquisita dalla Prefettura nella medesima data al prot. n-OMISSIS-del Nucleo PEF della Guardia di Finanza; - della nota n. -OMISSIS-acquisita dalla Prefettura nella medesima data al prot. n.-OMISSIS-elle note n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-, acquisite rispettivamente dalla Prefettura in -OMISSIS-, al prot. n.-OMISSIS-, al prot. n. -OMISSIS-, della DIA - Centro operativo di Napoli; - della nota n. -OMISSIS- acquisita dalla Prefettura in data -OMISSIS- al prot.-OMISSIS- della Questura di Napoli; - della missiva del -OMISSIS-, anticipata a mezzo mail in -OMISSIS- ed acquisita al prot. in ingresso al n. -OMISSIS-, della nota n. -OMISSIS- acquisita dalla Prefettura nella medesima data al prot. n.-OMISSIS-, e della nota del -OMISSIS- acquisita dalla Prefettura nella medesima data al prot. n.-OMISSIS-tutte del Commissariato della Polizia di Stato di Torre Annunziata; c) ancora, e per quanto di ragione, di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e conseguenziale, che comunque, ancorché non conosciuto, possa ledere gli interessi della ricorrente, ivi incluso ogni eventuale altro provvedimento di valutazione adottato e mai comunicato e/o notificato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: interdittiva antimafia della Prefettura di Napoli, ordinanza comunale di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre e successivo provvedimento prefettizio di conferma all'esito del riesame
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Napoli ai sensi degli artt. 84 e 91 del d.lgs. 159/2011, nonché l'ordinanza del Comune di Torre Annunziata con cui è stata dichiarata la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di impresa funebre, dei relativi titoli abilitativi ed è stata archiviata la domanda di rinnovo. Sono stati inoltre contestati gli atti istruttori e informativi posti a fondamento delle determinazioni prefettizie, tra cui verbali del Gruppo Ispettivo Antimafia e informative delle forze di polizia. Con motivi aggiunti la società ha impugnato il provvedimento prefettizio successivo che, a seguito dell'istanza di aggiornamento, ha confermato l'interdittiva, nonché gli ulteriori atti istruttori sottesi. Nell'ambito della fase cautelare, la ricorrente ha chiesto la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha negato la sospensione cautelare perché, allo stato degli atti e con la cognizione sommaria propria della fase cautelare, non sono emersi elementi di sufficiente evidenza circa la fondatezza del ricorso tali da giustificare la misura richiesta. Il Collegio ha tuttavia ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente tutelate mediante la rapida fissazione dell'udienza di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. La trattazione nel merito è stata fissata per il 18 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra tutte le parti.
Norme richiamate
nei confronti della società ricorrente sussistono tentativi di infiltrazione mafiosa
Sono le disposizioni richiamate come base normativa dell'interdittiva antimafia impugnata; l'ordinanza cautelare non svolge un esame definitivo dei relativi presupposti.
le esigenze cautelari possono essere pur sempre tutelate con la pronta fissazione dell'udienza per la trattazione della causa nel merito
Consente al giudice, quando non ritenga di concedere la sospensione ma ravvisi esigenze cautelari meritevoli di tutela, di fissare rapidamente l'udienza di merito.
Disciplina generale della tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto la domanda sospensiva è stata valutata negativamente.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la sospensione dell'atto impugnato richiede elementi di sufficiente evidenza circa la fondatezza del ricorso; in mancanza, la misura sospensiva può essere negata senza definire il merito della controversia.
- Quando la sospensione cautelare non sia giustificata, ma le esigenze cautelari risultino comunque meritevoli di considerazione, il giudice amministrativo può tutelarle mediante la pronta fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
- La fissazione ravvicinata dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. non equivale all'accoglimento della domanda cautelare né anticipa la decisione sulla legittimità dell'interdittiva antimafia e degli atti conseguenti.
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