Cassazione Penale, Sentenza n. 26813/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Nunziante ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Lecce che aveva confermato la sua condanna, sostenendo la violazione di legge (richiamando gli artt. 624, 647 e 648 cod. pen.) e la manifesta illogicita della motivazione con riferimento alla qualificazione del fatto come ricettazione: secondo la difesa si sarebbe trattato di appropriazione di cosa smarrita (o, comunque, non di ricettazione). La vicenda: la persona offesa aveva perso il cellulare in discoteca, aveva chiamato il proprio numero e aveva ricevuto risposta da una voce identificata poi in Nunziante che chiedeva 150 euro per la restituzione; gli agenti avevano poi rinvenuto Nunziante in possesso del telefono e lo avevano arrestato, ma Nunziante aveva opposto resistenza cagionando lesioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al capo A) originariamente qualificato come ricettazione, ritenendo errata la qualificazione giuridica del fatto. Dalla ricostruzione fattuale emerge che il telefono era custodito nella tasca del proprietario e quindi presumibilmente sottratto con 'destrezza', sicche il fatto va riqualificato come furto aggravato dalla destrezza. Tuttavia tale reato è risultato improcedibile per difetto di querela; di conseguenza la Cassazione ha annullato la condanna per quel capo e ha eliminato l'aumento di pena applicato per continuazione nella misura di giorni 27 di reclusione e euro 222,00 di multa. Restano impregiudicati gli altri capi di imputazione (tentata estorsione, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate, ecc.) confermati in precedenza.
Norme richiamate
Norma sul furto; la Corte ha ritenuto che la condotta descritta vada inquadrare come furto aggravato dalla destrezza, perche il telefono era custodito nella tasca del proprietario e l'impossessamento e avvenuto con destrezza
Norma sull'appropriazione di cose smarrite; la corte di merito aveva valutato la prospettazione difensiva ma la Cassazione ha ritenuto che, anche se il bene fosse stato rinvenuto dopo smarrimento, alla luce della giurisprudenza consolidata il comportamento di impossessarsi di un cellulare smarrito integra comunque furto, non appropriazione di cosa smarrita
Norma sulla ricettazione; la Corte ha ritenuto errata la qualificazione del fatto come ricettazione e ha sostituito tale qualificazione con quella di furto con destrezza
Riferimento alla depenalizzazione dell'appropriazione di cose smarrite; la Corte osserva che tale depenalizzazione non impedisce la qualificazione come furto nel caso di telefoni cellulari, per la presenza di elementi che consentono l'identificazione del legittimo proprietario (es. IMEI)
art. 620 lett. I) cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata per la declaratoria di improcedibilita per difetto di querela e per la rideterminazione della pena eliminando l'aumento per continuazione
Giurisprudenza (Sez. 5, n. 1710 del 06/10/2016; Sez. 5, n. 40327 del 21/09/2011)
Orientamenti della Cassazione secondo i quali l'impossessamento di un telefono cellulare smarrito integra il reato di furto in quanto il bene conserva chiari segni del legittimo possesso (es. IMEI) e permette l'identificazione del proprietario
Massime di principio
- La qualificazione giuridica del fatto dipende dal modo di impossessarsi del bene: se il telefono era custodito nella tasca del proprietario e viene sottratto con destrezza, la fattispecie corretta e il furto aggravato dalla destrezza, non la ricettazione.
- Anche il rinvenimento e l'impossessamento di un cellulare apparentemente smarrito puo integrare il furto, non l'appropriazione di cosa smarrita, quando il bene conserva segni di riconducibilita al legittimo proprietario (es. codice IMEI) e non vi e interruzione del rapporto con la cosa.
- La mera detenzione del bene subito dopo il fatto, il contesto (chiamata dall'utenza perduta e risposta dalla persona poi trovata in possesso del telefono) e l'assenza di riscontri a favore della ricostruzione difensiva possono legittimare la riqualificazione in furto.
- Se il reato riconosciuto e procedibile a querela e la querela manca, la condanna puo essere dichiarata improcedibile anche dopo la riqualificazione del fatto, con conseguente estinzione del procedimento per quel capo.
- La Corte puo procedere a riqualificazione d'ufficio quando la fattispecie materiale emergente dal giudizio di merito giustifica una diversa qualificazione giuridica; questo puo comportare una modifica della pena applicata, della continuazione e della procedibilita.
- Nei casi di telefonia mobile, l'esistenza di elementi tecnici che consentono l'identificazione del proprietario (IMEI, SIM) e considerata elemento rilevante per escludere la depenalizzazione prevista per l'appropriazione di cose smarrite.
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