Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 32819/2025 del 06/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto incensurabile il giudizio di comparazione operato dal giudice di merito, perché sorretto da motivazione sufficiente e non manifestamente illogica. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello limitatamente al giudizio di comparazione tra circostanze, contestando la valutazione con cui il giudice di merito ha ritenuto equivalenti le circostanze aggravanti e attenuanti ai fini della determinazione della pena. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo investiva un apprezzamento discrezionale tipico del merito, sindacabile in sede di legittimità solo se frutto di mero arbitrio, di manifesta illogicità o di motivazione mancante o apparente; nel caso concreto la motivazione di appello è stata ritenuta congrua, perché ha valorizzato la valenza intimidatoria e lesiva delle aggravanti dell'uso dell'arma e del travisamento del volto, reputandole ostative a un diverso bilanciamento.

Norme richiamate

  • art. 620 c.p.p.

    richiamato solo implicitamente nel dispositivo quanto alla condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende, quale conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 606 c.p.p.

    norma di riferimento per i limiti del sindacato di legittimità, nel senso che la Corte non può rivalutare il merito se non nei casi di illogicità manifesta o mancanza di motivazione.

  • art. 69 c.p.

    norma implicitamente evocata dal riferimento al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti, rimesso al giudice di merito.

Massime di principio

  • Il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti costituisce valutazione discrezionale del giudice di merito e, come tale, non è di regola censurabile in cassazione.
  • Il sindacato di legittimità sul bilanciamento tra circostanze è ammesso solo quando la motivazione sia mancante, apparente, manifestamente illogica o frutto di arbitrio.
  • È sufficiente una motivazione che indichi, anche sinteticamente, perché una determinata soluzione di equivalenza sia ritenuta la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena nel caso concreto.
  • La valorizzazione della concreta valenza intimidatoria e lesiva delle aggravanti contestate può legittimare il giudizio di equivalenza con le attenuanti, se sorretta da motivazione congrua.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.