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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11272/2023 del 16/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 24/09/2021 che confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Avellino (19/03/2018) per il reato di appropriazione indebita (artt. 646, 61 n.11 c.p.). Tre motivi: 1) censura sulla presunta mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione circa la sussistenza della volontà di appropriarsi delle somme riscosse; 2) contestazione dell'elemento soggettivo in relazione alle somme trattenute, sostenendo che il mero possesso non prova la volontà di appropriazione uti dominus; 3) contestazione della qualificazione delle attrezzature come beni in comodato piuttosto che beni acquistati dall'imputato, deducendo la carenza dell'altruità del bene.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto le censure del ricorrente prive di specificità e in gran parte reiterative di questioni già decise in appello con motivazione ampia e argomentata. La Corte territoriale aveva infatti accertato che Iandolo, titolare del servizio di ricevitoria per conto della Stanleybet Malta Ltd., si era appropriato della somma di euro 20.742,67 corrispondente ai profitti delle prenotazioni di gioco e di varie attrezzature informatiche di proprietà della Stanleybet detenute in forza di contratto di comodato d'uso; inoltre la lettera di messa in mora inviata dalla Stanleybet e la mancata restituzione sono state ritenute indice che l'imputato ha voluto trasformare il possesso in titolo di proprietà. Conseguentemente la Corte ha confermato l'esistenza dell'elemento soggettivo dell'appropriazione indebita, dichiarato il ricorso inammissibile e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 646 cod. pen.

    Norma che definisce il reato di appropriazione indebita; qui invocata quale capo di imputazione contro il ricorrente.

  • art. 61 n. 11 cod. pen.

    Richiamato nell'imputazione come riferimento alle circostanze di cui all'articolo indicato; utilizzato per la determinazione del trattamento sanzionatorio.

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, conv. L. 176/2020

    Norma processuale richiamata per il trattamento del procedimento con contraddittorio scritto, applicata alla trattazione del ricorso.

  • art. 16, D.L. 30/12/2021, n. 228, conv. L. 25/02/2022 n. 15

    Richiamata per le modifiche al termine di vigenza del trattamento del procedimento secondo le norme emergenziali citate.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma che limita la motivazione enunciata nei ricorsi e che è stata rispettata nel riportare i motivi nei limiti necessari per la decisione.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Rinvio ai vizi di motivazione deducibili in Cassazione; la Corte richiama l'onere di specificità del ricorrente nell'indicare su quale profilo della motivazione la decisione sia carente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone l'obbligo di condanna alle spese processuali e ad eventuali somme in favore della Cassa delle ammende a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 27023 del 27/03/2012 (Schembri)

    Richiamata per la definizione dell'elemento soggettivo dell'appropriazione indebita: consapevolezza e volontà di appropriarsi di denaro o cosa mobile altrui, posseduta a qualsiasi titolo, sapendo di agire senza titolo e con l'intento di trarne utilità.

Massime di principio

  • La mera detenzione o il mancato adempimento di obblighi di pagamento non sono automaticamente idonei a qualificare il fatto come appropriazione indebita: è necessario provare l'elemento soggettivo, ossia la coscienza e volontà di appropriarsi del bene altrui.
  • La ricezione di una formale 'messa in mora' e la mancata restituzione possono costituire indizi rilevanti della volontà di trasformare il possesso in titolo di proprietà, se correlati ad altri elementi probatori.
  • Nelle impugnazioni in Cassazione che censurano la motivazione, il ricorrente ha l'onere di specificare puntualmente in quali parti la motivazione sarebbe mancante, contraddittoria o manifestamente illogica; la genericità comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • La qualificazione giuridica dei beni (comodato vs acquisto) è elemento cruciale: se il bene è documentato come di proprietà della parte offesa e dato in comodato, la sua mancata restituzione può integrare appropriazione indebita; il convenuto deve fornire prove contrarie quando ne contesta la natura.
  • Le decisioni dei giudici di merito, quando corredate da ampia e argomentata motivazione, sono difficilmente sovvertibili in Cassazione se il ricorrente non produce specifiche e solide ragioni di doglianza.
  • In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a somme a titolo di ammenda secondo l'articolazione prevista dal codice di procedura penale.

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