Cassazione Civile, Ordinanza n. 18806/2023 del 04/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (assicurato)
La controversia
Un assicurato conveniva il proprio assicuratore r.c.a. chiedendo, in base al risarcimento diretto previsto dal codice delle assicurazioni, il ristoro dei danni derivanti da un sinistro stradale avvenuto tra il proprio veicolo, condotto da un terzo, e un autobus di proprietà di un diverso soggetto. Il giudice di pace rigettava la domanda valorizzando un modulo di constatazione amichevole sottoscritto dalla conducente del veicolo dell’attore, ritenuto contenere un’ammissione di responsabilità. Il tribunale, in appello, confermava il rigetto ritenendo opponibili al proprietario le dichiarazioni della conducente e non esaminando le eccezioni preliminari, tra cui il difetto di integrità del contraddittorio. In cassazione il ricorrente deduceva, con il secondo motivo esaminato prioritariamente, la violazione degli artt. 102 c.p.c. e 145 cod. ass., sostenendo che la causa non poteva essere decisa nel merito senza integrare il contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo antagonista, cioè il responsabile civile pretermesso.
La decisione
La Corte ha accolto il motivo relativo al litisconsorzio necessario, ritenendo fondata la censura sulla mancata partecipazione al giudizio del responsabile civile estraneo al rapporto processuale. Ha affermato che, anche nell’azione di risarcimento diretto proposta dalla vittima contro il proprio assicuratore ex art. 149 cod. ass., il contraddittorio deve essere integrato nei confronti del responsabile civile. Per effetto dell’accoglimento di tale motivo, gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza d’appello è stata quindi cassata con rinvio al Giudice di pace di Benevento in diversa composizione, che dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La Corte ha esaminato per primo il motivo che poneva una questione preliminare di rito.
È stato il parametro formale invocato per denunciare la violazione di legge relativa al contraddittorio.
Richiamato come norma sull’integrità del contraddittorio e sul litisconsorzio necessario.
Richiamato in relazione all’azione di risarcimento diretto e alla necessità di chiamare in causa il responsabile civile.
La Corte ha ribadito che l’azione di risarcimento diretto contro il proprio assicuratore non esclude l’integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile.
È stata disposta la cassazione con rinvio al giudice di merito competente.
Massime di principio
- Nell’azione di risarcimento diretto per sinistro stradale proposta dal danneggiato contro il proprio assicuratore, il responsabile civile del sinistro deve partecipare al giudizio come litisconsorte necessario; in difetto, il giudice non può definire la causa nel merito senza disporre l’integrazione del contraddittorio.
- La partecipazione al processo del responsabile civile è necessaria anche quando la domanda sia rivolta esclusivamente all’assicuratore del danneggiato, poiché la decisione incide comunque su una situazione giuridica che richiede il contraddittorio di tutti i soggetti interessati.
- Quando emerge un vizio di integrazione del contraddittorio assorbente, il giudice di legittimità accoglie il relativo motivo e dichiara assorbite le ulteriori censure, cassando la sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito.
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