Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18806/2023 del 04/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (assicurato)

La controversia

Un assicurato conveniva il proprio assicuratore r.c.a. chiedendo, in base al risarcimento diretto previsto dal codice delle assicurazioni, il ristoro dei danni derivanti da un sinistro stradale avvenuto tra il proprio veicolo, condotto da un terzo, e un autobus di proprietà di un diverso soggetto. Il giudice di pace rigettava la domanda valorizzando un modulo di constatazione amichevole sottoscritto dalla conducente del veicolo dell’attore, ritenuto contenere un’ammissione di responsabilità. Il tribunale, in appello, confermava il rigetto ritenendo opponibili al proprietario le dichiarazioni della conducente e non esaminando le eccezioni preliminari, tra cui il difetto di integrità del contraddittorio. In cassazione il ricorrente deduceva, con il secondo motivo esaminato prioritariamente, la violazione degli artt. 102 c.p.c. e 145 cod. ass., sostenendo che la causa non poteva essere decisa nel merito senza integrare il contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo antagonista, cioè il responsabile civile pretermesso.

La decisione

La Corte ha accolto il motivo relativo al litisconsorzio necessario, ritenendo fondata la censura sulla mancata partecipazione al giudizio del responsabile civile estraneo al rapporto processuale. Ha affermato che, anche nell’azione di risarcimento diretto proposta dalla vittima contro il proprio assicuratore ex art. 149 cod. ass., il contraddittorio deve essere integrato nei confronti del responsabile civile. Per effetto dell’accoglimento di tale motivo, gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza d’appello è stata quindi cassata con rinvio al Giudice di pace di Benevento in diversa composizione, che dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 276, comma 2, c.p.c.

    La Corte ha esaminato per primo il motivo che poneva una questione preliminare di rito.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È stato il parametro formale invocato per denunciare la violazione di legge relativa al contraddittorio.

  • art. 102 c.p.c.

    Richiamato come norma sull’integrità del contraddittorio e sul litisconsorzio necessario.

  • art. 145 cod. ass.

    Richiamato in relazione all’azione di risarcimento diretto e alla necessità di chiamare in causa il responsabile civile.

  • art. 149 cod. ass.

    La Corte ha ribadito che l’azione di risarcimento diretto contro il proprio assicuratore non esclude l’integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile.

  • art. 383, comma 3, c.p.c.

    È stata disposta la cassazione con rinvio al giudice di merito competente.

Massime di principio

  • Nell’azione di risarcimento diretto per sinistro stradale proposta dal danneggiato contro il proprio assicuratore, il responsabile civile del sinistro deve partecipare al giudizio come litisconsorte necessario; in difetto, il giudice non può definire la causa nel merito senza disporre l’integrazione del contraddittorio.
  • La partecipazione al processo del responsabile civile è necessaria anche quando la domanda sia rivolta esclusivamente all’assicuratore del danneggiato, poiché la decisione incide comunque su una situazione giuridica che richiede il contraddittorio di tutti i soggetti interessati.
  • Quando emerge un vizio di integrazione del contraddittorio assorbente, il giudice di legittimità accoglie il relativo motivo e dichiara assorbite le ulteriori censure, cassando la sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRC auto
RamiProcesso civileAssicurazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.