Cassazione Civile, Ordinanza n. 19963/2026 del 15/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da rapporti formalmente qualificati come prestazioni d'opera/collaborazioni rese in favore di una ASL tra il 1 febbraio 2006 e il 30 giugno 2012. I lavoratori hanno chiesto in primo grado l'accertamento della natura subordinata del rapporto di pubblico impiego a tempo determinato, l'inquadramento nella categoria corrispondente, le differenze retributive e il TFR, oltre a varie voci risarcitorie, tra cui il danno da illegittima utilizzazione del lavoro flessibile. Il Tribunale ha escluso la subordinazione e rigettato tutte le domande. In appello la Corte territoriale ha invece riconosciuto la subordinazione di fatto e ha condannato la ASL al risarcimento ex art. 2126 c.c., calcolato come differenza tra quanto percepito e la retribuzione dovuta al personale di pari categoria; ha però rigettato la domanda di c.d. danno comunitario ex art. 32, comma 5, L. 183/2010 ritenendola nuova, perché proposta solo in appello e comunque riferita alla diversa ipotesi di utilizzo abusivo di contratti di lavoro autonomo/progetto, non alla reiterazione illegittima di contratti a termine. Con il ricorso per cassazione i lavoratori hanno denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 36, comma 5, d.lgs. 165/2001, degli artt. 1223 e 2697 c.c. e della direttiva 1999/70/CE, sostenendo che il danno comunitario fosse già stato richiesto in primo grado come conseguenza dell'illegittima apposizione del termine e che, in presenza di abuso nella reiterazione, il risarcimento dovesse essere riconosciuto secondo i criteri favorevoli elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e dalle Sezioni Unite.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura non scalfisse la ratio decisoria della sentenza d'appello, fondata sulla novità della domanda risarcitoria comunitaria e sulla sua diversa causa petendi rispetto a quella prospettata in primo grado. Inoltre ha osservato che i ricorrenti non avevano censurato specificamente, sotto il profilo processuale, la statuizione di novità della domanda, limitandosi a richiamare il principio del danno presunto ex lege senza confrontarsi con l'accertamento di merito compiuto dalla Corte territoriale. Conseguentemente, la parte resistente è risultata vittoriosa, con condanna dei ricorrenti alle spese e al contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
Richiamato come uno dei rimedi azionati in origine, senza rilievo decisivo nella motivazione di legittimità.
Richiamato come base del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
È la norma invocata dai ricorrenti; la Corte ribadisce che l'agevolazione probatoria e il rimedio risarcitorio comunitario operano solo quando si deduca l'abusiva reiterazione del termine nel pubblico impiego privatizzato.
Richiamato dai ricorrenti a sostegno della domanda risarcitoria, senza essere autonomamente valorizzato nella decisione.
Richiamato dai ricorrenti; la Corte ribadisce che, fuori dall'ipotesi di abuso rilevante ai fini eurounitari, il danno deve essere allegato e provato da chi lo invoca.
Direttiva 1999/70/CE
Usata come parametro eurounitario per l'eventuale agevolazione probatoria nei casi di illegittima reiterazione del lavoro a termine.
Richiamato come criterio risarcitorio per il danno comunitario; la Corte d'appello ne aveva escluso l'applicazione perché la relativa domanda era nuova e comunque riferita a una fattispecie diversa.
La Corte d'appello ha riconosciuto il diritto al risarcimento parametrato alle differenze retributive per attività di fatto svolta in regime subordinato.
Richiamato dalla Cassazione come possibile parametro dell'error in procedendo non specificamente dedotto dai ricorrenti contro la statuizione di novità della domanda.
Richiamato dalla Cassazione come ulteriore possibile vizio processuale non specificamente denunciato con il ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato, il riconoscimento del c.d. danno comunitario richiede una specifica allegazione dell'abusiva reiterazione del lavoro a termine o di altra fattispecie che integri la violazione della clausola 5 dell'accordo quadro recepito dalla direttiva 1999/70/CE.
- Se il giudice di merito qualifica una domanda risarcitoria come nuova perché introdotta solo in appello o perché fondata su una diversa causa petendi, il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con tale ratio, deducendo il pertinente vizio processuale e non limitandosi a invocare in astratto il principio risarcitorio.
- Fuori dai casi in cui opera l'agevolazione probatoria di matrice eurounitaria, resta ferma la regola generale per cui il danno deve essere allegato e provato da chi lo deduce.
- Il lavoratore che chieda il risarcimento per l'illegittima utilizzazione di rapporti flessibili deve mantenere coerenza tra fatti allegati, titolo giuridico invocato e domanda proposta; la mera invocazione di principi favorevoli non basta se la domanda accolta o respinta in appello è stata ricostruita in modo diverso dal giudice di merito.
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