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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30198/2026 del 07/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato era stato condannato in primo grado e la condanna era stata confermata in appello per rapina aggravata e lesioni, in relazione a fatti commessi a Roma il 16/04/2025. In cassazione la difesa ha proposto tre motivi principali e un motivo aggiunto. Con il primo motivo ha denunciato la mancata rinnovazione istruttoria in appello: aveva chiesto l'audizione della persona offesa, oppure l'acquisizione delle sommarie informazioni testimoniali rese dalla stessa al difensore, sostenendo che tali dichiarazioni smentivano la denuncia originaria ed erano decisive per escludere la responsabilità dell'imputato. Ha inoltre contestato la motivazione della Corte territoriale, che aveva ritenuto la prova non nuova e irrilevante, e aveva valorizzato la scelta del rito abbreviato per negare la possibilità di introdurre prove a discarico sopravvenute. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, lamentando che la condanna si fondasse solo sulla presenza dell'imputato nei pressi del luogo del fatto e sulla fuga alla vista delle forze dell'ordine, senza riconoscimento personale o fotografico da parte della persona offesa, e con una svalutazione illogica della prova a discarico. Con il terzo motivo ha censurato l'uso dell'esercizio del diritto al silenzio come indice di colpevolezza, in violazione dell'art. 64 c.p.p. Con memoria successiva ha poi dedotto nullità e vizio motivazionale per omessa verifica della capacità dell'imputato di partecipare coscientemente al processo e per mancata perizia psichiatrica, richiamando asserite condizioni di infermità psichica.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto solo il primo motivo, nei limiti in cui denunciava la violazione di legge per il diniego di rinnovazione istruttoria in appello sull'esame della persona offesa. Ha affermato che, nel giudizio di appello avverso sentenza resa con rito abbreviato, la prova sopravvenuta o emersa successivamente può essere acquisita solo se ritenuta assolutamente necessaria; nel caso concreto l'audizione della persona offesa, che avrebbe sostanzialmente ritrattato la denuncia e non era stata esaminata in primo grado, era potenzialmente decisiva e dunque la richiesta andava vagliata nuovamente. Per questo la sentenza è stata annullata limitatamente a tale punto, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio sulla richiesta di rinnovazione istruttoria. Sono stati dichiarati inammissibili il secondo motivo, perché assorbito dalla necessità di rivalutare l'attendibilità della persona offesa, il terzo motivo perché non dedotto in appello e comunque infondato, e il motivo aggiunto perché generico, non autosufficiente e non consentito in quanto nuovo rispetto al ricorso originario. Il ricorso è stato quindi accolto solo parzialmente e dichiarato inammissibile per il resto.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    È la base del vizio di motivazione dedotto nei motivi di ricorso, ma la Corte distingue tra censure sul vizio motivazionale e la vera questione decisiva della rinnovazione istruttoria in appello.

  • art. 603 c.p.p.

    Nel giudizio di appello contro sentenza resa con rito abbreviato la rinnovazione istruttoria è ammessa solo se la prova sia ritenuta assolutamente necessaria, con particolare attenzione alla potenziale incidenza sul compendio probatorio acquisito.

  • art. 441, comma 5, c.p.p.

    Costituisce la regola di giudizio per l'ammissione di prove in appello nel rito abbreviato: la prova nuova o sopravvenuta può essere assunta solo se assolutamente necessaria.

  • art. 495, comma 1, c.p.p.

    Richiamato dalla difesa e dalla Corte solo per chiarire che i limiti generali all'ammissione della prova non esauriscono il tema quando si verte su prova sopravvenuta nel rito abbreviato.

  • art. 495, comma 2, c.p.p.

    Richiamato nel primo motivo di ricorso come parametro di censura, ma la Corte ritiene centrale la disciplina dell'art. 441, comma 5, c.p.p.

  • art. 64 c.p.p.

    La Corte esclude che la sentenza impugnata abbia desunto la colpevolezza dall'esercizio del diritto al silenzio; la mera mancanza di una versione alternativa non integra violazione del diritto di difesa se la responsabilità è sorretta da altri elementi probatori.

  • art. 70 c.p.p.

    Richiamato nel motivo aggiunto relativo alla capacità processuale, ma il motivo è dichiarato inammissibile.

  • art. 71 c.p.p.

    Richiamato nel motivo aggiunto relativo alla capacità processuale, ma il motivo è dichiarato inammissibile.

  • art. 72 c.p.p.

    Richiamato nel motivo aggiunto relativo alla capacità processuale, ma il motivo è dichiarato inammissibile.

  • art. 88 c.p.

    Richiamato nel motivo aggiunto per sostenere un'asserita infermità; la censura è ritenuta inammissibile.

  • art. 89 c.p.

    Richiamato nel motivo aggiunto per sostenere un'asserita infermità; la censura è ritenuta inammissibile.

  • art. 220 c.p.p.

    Richiamato nel motivo aggiunto in tema di perizia psichiatrica; la Corte non entra nel merito per inammissibilità.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nel motivo aggiunto a fondamento del diritto di difesa e della verifica della capacità processuale.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nel motivo aggiunto a fondamento delle garanzie del giusto processo e del contraddittorio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello avverso una sentenza resa all'esito di rito abbreviato, la rinnovazione istruttoria non è governata dalla sola disciplina generale dell'art. 603 c.p.p., ma richiede che la prova richiesta sia assolutamente necessaria ai sensi dell'art. 441, comma 5, c.p.p., cioè idonea a incidere in modo concreto sulla valutazione del compendio probatorio già acquisito.
  • Quando la prova richiesta è sopravvenuta o emersa dopo la decisione di primo grado, il giudizio sull'assoluta necessità deve valorizzare anche la novità del dato probatorio, poiché essa può ampliare effettivamente la capacità cognitiva del giudice di appello.
  • L'audizione della persona offesa può integrare prova potenzialmente decisiva anche se la denuncia originaria è già in atti, specie quando la successiva dichiarazione della stessa persona offesa abbia contenuto sostanzialmente ricognitivo o ritrattatorio rispetto all'addebito contestato.
  • Il diniego di rinnovazione istruttoria è censurabile quando la Corte territoriale si limiti a richiamare in modo apodittico la completezza del quadro probatorio senza confrontarsi con la decisività della prova richiesta.
  • L'esercizio del diritto al silenzio non può essere utilizzato come indice autonomo di colpevolezza; tuttavia il giudice può rilevare la mancanza di una versione alternativa dei fatti soltanto come elemento di contorno, se la responsabilità è sorretta da ulteriori prove positive.
  • I motivi nuovi o aggiunti in cassazione sono ammissibili solo se si collegano ai motivi originari e se non introducono questioni totalmente nuove; inoltre devono essere specifici e autosufficienti, non potendo basarsi su documenti non allegati o su mere affermazioni generiche.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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