Cassazione Civile, Ordinanza n. 13173/2023 del 15/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
Un proprietario di autovettura aveva convenuto in giudizio il concessionario della riscossione chiedendo il risarcimento dei danni derivanti dall’illegittima iscrizione e dal protratto mantenimento di un fermo amministrativo sul veicolo, nonostante un ordine giudiziale di sospensione. Sosteneva che il bene fosse rimasto inutilizzabile per circa sei anni e che ciò avesse comportato, oltre alla perdita della disponibilità materiale del mezzo, un deprezzamento del valore dell’auto, poi venduta nel 2010. Il tribunale aveva accolto la domanda, ma la corte d’appello aveva riformato la decisione, ritenendo provata l’illegittimità del fermo ma non il danno, perché mancava la prova di spese per un veicolo sostitutivo e aveva applicato in via automatica criteri elaborati per il fermo tecnico. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti quattro motivi, tutti incentrati su nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione e violazione di legge, in particolare degli artt. 132 c.p.c., 116 c.p.c., 2043 e 1218 c.c., lamentando che la corte territoriale avesse erroneamente escluso il risarcimento pur a fronte di un fermo illegittimo e avesse confuso il danno da fermo amministrativo con quello da fermo tecnico.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure nella parte in cui denunciavano un vizio motivazionale, perché la corte d’appello aveva comunque esaminato la domanda e l’aveva rigettata per mancanza di prova del danno. Ha però ravvisato una violazione di legge nel metodo seguito dal giudice di merito, che aveva trasposto automaticamente alla fattispecie del fermo amministrativo illegittimo i criteri elaborati per il fermo tecnico del veicolo incidentato. La Corte ha precisato che il danno da illegittimo fermo amministrativo non è in re ipsa, ma deve essere allegato e provato anche mediante presunzioni; tuttavia, nel caso concreto, il pregiudizio dedotto non si limitava alla mera indisponibilità del mezzo, ma riguardava soprattutto la perdita di valore dell’autovettura durante il lungo periodo di sottrazione alla disponibilità del proprietario, componente che, se documentata, è risarcibile. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
è stato invocato per denunciare la nullità della sentenza, ma la Corte ha ritenuto infondata la censura nella parte riferita al vizio motivazionale.
art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.
la Corte ha escluso la nullità per motivazione apparente o contraddittoria, ritenendo che il giudice d'appello avesse comunque esaminato la domanda e la ragione del rigetto.
richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione della prova, ma la censura è stata assorbita dalla ritenuta violazione di legge sul criterio di prova del danno.
richiamato per sostenere la risarcibilità del danno da fatto illecito derivante dall’illegittima iscrizione e protrazione del fermo.
richiamato per prospettare, in subordine, la responsabilità da comportamento illegittimo del concessionario della riscossione.
richiamato per escludere che una mera nota di trattazione valesse come memoria difensiva ai fini delle spese.
Massime di principio
- Il danno derivante da illegittimo fermo amministrativo di un veicolo non è configurabile in re ipsa: deve essere specificamente allegato e dimostrato, anche mediante presunzioni.
- Non è consentito trasporre automaticamente alla fattispecie del fermo amministrativo illegittimo i criteri elaborati per il fermo tecnico del veicolo incidentato, perché si tratta di situazioni fattuali e di danno non coincidenti.
- Quando l’attore deduce non solo la mera indisponibilità del bene, ma anche il deprezzamento subito dal bene durante il protratto periodo di sottrazione alla disponibilità, tale voce di danno può essere risarcibile se adeguatamente allegata e documentata.
- In caso di illegittima sottrazione della materiale disponibilità di un bene, la prova del danno e del suo ammontare può essere fornita anche per presunzioni, valorizzando gli elementi idonei a dimostrare l’uso normale che il proprietario avrebbe fatto del bene.
- Il rigetto della domanda risarcitoria per difetto di prova è corretto solo se il pregiudizio dedotto coincide con un danno da indisponibilità privo di specifiche allegazioni; se invece è dedotta una perdita di valore del bene protratta nel tempo, il giudice deve verificare tale diversa componente dannosa.
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