Cassazione Civile, Ordinanza n. 23953/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce da una compravendita immobiliare con cui un soggetto poi fallito, unitamente a una comproprietaria, trasferiva a una società acquirente quote di due appartamenti. La curatela del fallimento agiva in revocatoria ordinaria per far dichiarare inefficace l’atto verso la massa dei creditori e ottenere il recupero del valore corrispondente. Il Tribunale accoglieva la domanda; la Corte d’appello, invece, riteneva nullo il trasferimento relativo all’appartamento al secondo piano per abusività totale del manufatto, escludendo per quella parte la revocatoria, ma confermava la revocatoria per l’appartamento al primo piano, ritenendo sussistenti eventus damni e consapevolezza del pregiudizio in capo all’acquirente, e riduceva conseguentemente la condanna. La società acquirente ricorreva per cassazione con cinque motivi: 1) sosteneva che la nullità del bene abusivo dovesse travolgere l’intero contratto, anche per la parte relativa all’immobile commerciabile; 2) deduceva l’incompatibilità tra dichiarazione di nullità e rigetto della revocatoria, contestando la statuizione di condanna residua; 3) contestava la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della revocatoria, negando che la nullità parziale lasciasse intatto il patrimonio del debitore e lamentando un uso scorretto delle presunzioni; 4) censurava la ritenuta irrilevanza della mancata trascrizione della domanda revocatoria; 5) impugnava la regolazione delle spese, ritenendo ingiustificata la compensazione parziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo, il secondo e il terzo motivo, perché diretti sostanzialmente a sollecitare una nuova valutazione dei fatti e delle risultanze di merito o perché non si confrontavano con la ratio della sentenza impugnata. Ha dichiarato infondati il quarto motivo, chiarendo che la mancata trascrizione della domanda revocatoria incide solo sull’opponibilità ai terzi e non sulla fondatezza dell’azione, e il quinto motivo, osservando che la compensazione parziale delle spese era coerente con il parziale accoglimento della domanda in appello. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
richiamato come base dell’azione revocatoria esercitata dalla curatela; la Corte valuta la domanda nei suoi rapporti con la disciplina della revocatoria ordinaria e con gli effetti del negozio impugnato.
l’azione revocatoria presuppone un valido atto dispositivo e richiede la verifica dell’eventus damni e della consapevolezza del pregiudizio in capo al terzo, secondo l’accertamento compiuto dal giudice di merito.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità del contratto; la Corte ribadisce che la nullità parziale non implica automaticamente la nullità dell’intero negozio.
la nullità parziale di un contratto o la nullità delle singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nulltà
la Corte conferma che la valutazione sulla scindibilità del contratto è accertamento di fatto del giudice di merito e, se il negozio è scindibile, la nullità della sola parte abusiva non travolge il resto.
invocato dalla ricorrente in tema di elementi essenziali del contratto, ma non conduce a diversa conclusione sul punto della nullità parziale.
richiamato dalla ricorrente per contestare la determinabilità dell’oggetto; la Corte non ne fa applicazione autonoma, ritenendo decisivo l’accertamento di scindibilità del negozio.
menzionato nel primo motivo, senza incidere sulla ratio decidendi della sentenza.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma del vizio dedotto in cassazione per violazione di legge; la Corte respinge i motivi quando risolvono la censura in richiesta di rivalutazione del merito.
richiamato nel secondo motivo, ma la Corte osserva che la sentenza di merito ha effettivamente distinto tra la domanda relativa al bene abusivo e quella relativa al bene commerciabile.
richiamato nel secondo motivo senza esito utile, poiché la sentenza di merito è stata ritenuta coerente con le norme sostanziali applicate.
evocato nel terzo motivo; la Corte non ravvisa errori nel ragionamento del giudice di merito sulla garanzia patrimoniale generica e sul pregiudizio ai creditori.
richiamati in relazione alle presunzioni; la Corte non accoglie la critica, perché essa mira a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio.
richiamato con riguardo alla trascrizione della domanda giudiziale; la Corte precisa che la mancata trascrizione non incide sulla validità o fondatezza della revocatoria, ma solo sull’opponibilità ai terzi.
richiamato nel quarto motivo senza incidere sulla soluzione adottata.
richiamato nel quarto motivo senza incidere sulla soluzione adottata.
invocato nel quarto motivo, ma la Corte non ne ricava conseguenze diverse in tema di trascrizione della domanda revocatoria.
la Corte conferma la correttezza della regolazione delle spese secondo soccombenza parziale e compensazione per metà.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
le spese di legittimità sono poste a carico della parte soccombente con pagamento in favore dello Stato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
la Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto dalla ricorrente, se dovuto.
Massime di principio
- La nullità parziale di un contratto non si estende automaticamente all’intero negozio: occorre verificare, come accertamento di fatto riservato al giudice di merito, se la parte nulla sia scindibile dal resto e se i contraenti avrebbero comunque concluso il contratto residuo.
- L’azione revocatoria presuppone l’esistenza di un atto dispositivo valido; quando il giudice accerti la nullità della sola porzione relativa a uno dei beni, la revocatoria resta ammissibile e valutabile per la restante parte del trasferimento, se autonomamente valida.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle risultanze di fatto o delle presunzioni valorizzate dal giudice di merito.
- La mancata trascrizione della domanda revocatoria non incide sulla fondatezza dell’azione, ma solo sull’effetto prenotativo e sull’opponibilità della sentenza ai terzi che abbiano trascritto atti sul bene dopo la domanda.
- La compensazione parziale delle spese è corretta quando la domanda sia accolta solo in parte, perché la regolazione delle spese deve rispecchiare l’esito complessivo della lite.
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