Cassazione Civile, Ordinanza n. 12228/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Il tribunale aveva dichiarato il fallimento della società debitrice, dopo avere ritenuto inammissibile la proposta di concordato preventivo che la stessa intendeva presentare. La corte d'appello aveva respinto il reclamo della società. In cassazione la ricorrente ha articolato cinque motivi: con i primi due ha contestato la mancata concessione del termine per integrare il piano e produrre nuovi documenti ai sensi dell'art. 162 l.fall., lamentando anche omessa motivazione e mancato esame del reclamo, sostenendo che il tribunale non avesse valorizzato il sopravvenuto accertamento fiscale che avrebbe inciso sul piano; con il terzo ha censurato l'affermazione della corte territoriale secondo cui il decreto di inammissibilità del concordato non era reclamabile, sostenendo l'erronea applicazione dell'art. 162 l.fall.; con il quarto ha dedotto violazione dell'art. 161 l.fall. per avere il giudice valutato nel merito la fattibilità del piano, affermando che al giudice spettasse solo il controllo sulla fattibilità giuridica e ai creditori quello sulla convenienza economica; con il quinto ha lamentato il mancato accoglimento delle richieste istruttorie dirette a provare le difficoltà incontrate nel predisporre il piano e nel soddisfare gli obblighi informativi e documentali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la concessione del termine ex art. 162, comma 1, l.fall. sia rimessa alla discrezionalità del tribunale e quindi non sia sindacabile in cassazione; ha considerato non decisiva, ai fini del dispositivo, l'erronea affermazione della corte territoriale sulla non reclamabilità del decreto di inammissibilità del concordato, poiché il reclamo contro la sentenza di fallimento consente comunque di far valere i motivi attinenti all'ammissibilità della proposta; ha reputato conforme alla giurisprudenza il controllo del giudice sulla concreta fattibilità del piano e sull'attendibilità dell'attestazione, distinguendolo dalla mera convenienza economica riservata ai creditori; ha infine escluso rilievo alla mancata ammissione delle prove richieste, perché decisiva era la mancanza oggettiva di dati e informazioni essenziali per valutare la fattibilità del piano, non l'imputabilità soggettiva del deficit informativo. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa delle intimate; dato atto del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
comma 1, comma 2, comma 3
la concessione del termine per integrare il piano e produrre documenti è rimessa alla discrezionalità del tribunale; il decreto di inammissibilità del concordato non è autonomamente reclamabile, ma le ragioni dell'inammissibilità possono essere fatte valere con il reclamo contro la sentenza di fallimento.
il piano e la relativa attestazione devono consentire un giudizio attendibile sulla fattibilità; in continuità aziendale il controllo del giudice investe anche la concreta sostenibilità del piano.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
invocato come parametro di violazione di legge nei motivi di ricorso, ma i motivi sono stati ritenuti inammissibili.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato per omesso esame di fatti decisivi e omessa motivazione, ma le censure sono state ritenute inammissibili perché dirette a contestare valutazioni non decisivie o non sindacabili in legittimità.
il motivo è inammissibile quando il provvedimento impugnato ha deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità e non sono offerti elementi per mutare orientamento.
un'erronea affermazione della motivazione può essere espunta se non incide sul dispositivo conforme a diritto.
il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la declaratoria di inammissibilità comporta il presupposto per il raddoppio del contributo unificato.
art. 111 Cost.
richiamato come eventuale rimedio straordinario avverso il decreto di inammissibilità, ma l'affermazione è stata qualificata come non decisiva ai fini della soluzione della controversia.
Massime di principio
- La concessione del termine per integrare la proposta di concordato e produrre nuovi documenti è rimessa alla discrezionalità del tribunale e non è sindacabile in cassazione come vizio di motivazione, salvo specifiche violazioni di legge effettivamente decisive.
- Nel concordato preventivo il giudice deve verificare la concreta fattibilità del piano e l'attendibilità dell'attestazione; nel concordato in continuità il controllo investe in modo inscindibile profili giuridici ed economici della sostenibilità del progetto.
- La convenienza economica della proposta è distinta dalla fattibilità del piano: la prima è valutata in via primaria dai creditori, mentre il giudice interviene solo nei limiti del controllo sulla corretta base fattuale e sulla non manifesta inettitudine del piano.
- L'omessa ammissione di prove è irrilevante quando la decisione dipende non dall'imputabilità del deficit informativo al debitore, ma dall'oggettiva mancanza di dati essenziali per formulare un giudizio attendibile sulla fattibilità.
- Un'erronea affermazione della motivazione che non incide sul dispositivo può essere espunta senza travolgere la decisione, se il risultato finale resta conforme a diritto.
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