Cassazione Civile, Ordinanza n. 23604/2026 del 20/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da azioni revocatorie promosse da alcuni creditori di un soggetto poi deceduto, per far dichiarare inefficaci, ex art. 2901 c.c., gli atti con cui il debitore aveva assegnato alla moglie, in esecuzione di accordi di separazione consensuale, diversi immobili e quote immobiliari. Il creditore intervenuto chiedeva in particolare l’inefficacia dell’assegnazione di un immobile e sosteneva che l’operazione fosse stata compiuta quando già pendevano iniziative giudiziarie per la restituzione di somme dovute dal debitore, con conseguente pregiudizio delle ragioni creditorie e con consapevolezza del pregiudizio da parte del debitore e della coniuge. In primo grado le domande furono rigettate perché non risultava provato, per il credito dell’intervenuto, l’ammontare del credito vantato dalla dante causa e, comunque, perché la c.t.u. aveva accertato che il patrimonio del debitore, anche dopo l’assegnazione, era rimasto capiente. In appello il creditore contestava sia la mancata considerazione del requisito soggettivo dell’azione pauliana, sia la valutazione di capienza patrimoniale, ma la Corte territoriale dichiarava inammissibili le censure e, nondimeno, esaminava anche il merito. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione dell’art. 346 c.p.c., sostenendo che il tema dell’elemento soggettivo era stato effettivamente devoluto in appello e, in ogni caso, doveva essere esaminato dal giudice; 2) violazione dell’art. 161 c.p.c. per avere la Corte d’appello, dopo aver dichiarato inammissibile il motivo per difetto di specificità, svolto ugualmente una decisione nel merito; 3) violazione dell’art. 91 c.p.c. sulle spese, lamentando la duplicazione del compenso difensivo in presenza di cause speculari riunite. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi: ha chiarito che il tema dell’elemento soggettivo era stato effettivamente trattato e riproposto in appello, e che, comunque, tale profilo necessitava di autonoma valutazione perché costitutivo dell’azione revocatoria; ha inoltre ribadito che, una volta dichiarata l’inammissibilità di un motivo di appello, il giudice si spoglia della potestas iudicandi sul merito, sicché le ulteriori considerazioni di merito erano prive di rilievo giuridico. Assorbito il terzo motivo, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza della Corte d’appello di Bologna e ha disposto il rinvio alla medesima Corte, in diversa composizione, affinché proceda a nuovo esame delle questioni controverse e regoli anche le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto errata la declaratoria di mancata devoluzione del tema dell’elemento soggettivo dell’azione revocatoria e, inoltre, ha censurato il fatto che il giudice d’appello, dopo avere dichiarato un motivo inammissibile per difetto di specificità, ne abbia comunque esaminato il merito. Restano assorbite le doglianze sulle spese di lite.
Norme richiamate
Norma posta a fondamento dell’azione revocatoria ordinaria; la decisione ribadisce che l’elemento soggettivo del pregiudizio arrecato ai creditori è requisito necessario da valutare nel merito.
La questione non esaminata dal primo giudice deve essere riproposta in appello; se non è stata oggetto di decisione, non richiede uno specifico motivo di gravame.
L’appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e delle critiche alla decisione impugnata, ma non richiede formule sacramentali; la specificità va apprezzata confrontando motivazione della sentenza e atto di gravame.
art. 345, secondo comma, c.p.c.
L’eccezione disattesa in primo grado, se devoluta, può essere riesaminata nei limiti del devolutum; la Corte richiama la distinzione tra questioni non esaminate e questioni già implicitamente rigettate.
art. 329, secondo comma, c.p.c.
Richiamato in relazione al giudicato interno formatosi sulle questioni già decise o implicitamente rigettate.
Usato come parametro del vizio processuale dedotto per violazione delle regole sull’ammissibilità e sulla potestas iudicandi.
Richiamato dal ricorrente per dedurre la nullità della sentenza d’appello; la Corte di cassazione accoglie la doglianza nella sostanza, per avere il giudice d’appello esaminato il merito dopo aver dichiarato inammissibile il motivo.
art. 366, primo comma, nn. 4 e 6 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve indicare con precisione il contenuto delle censure e riportare gli atti necessari nei limiti indispensabili a dimostrare la specificità del motivo.
Censurata la liquidazione delle spese; il motivo è rimasto assorbito dall’accoglimento degli altri motivi.
Richiamato per affermare che il patrimonio del debitore costituisce garanzia patrimoniale generica dei creditori.
Massime di principio
- Se il primo giudice non ha esaminato una questione, la parte interessata deve riproporla in appello ai sensi dell’art. 346 c.p.c.; non occorre un motivo di appello specifico per questioni mai decise, ma la loro mancata riproposizione le rende irrilevanti nel grado successivo.
- Nell’azione revocatoria ordinaria l’elemento soggettivo del pregiudizio arrecato ai creditori è un requisito costitutivo che il giudice di merito deve autonomamente verificare, non potendo ometterne l’esame se la questione è devoluta o comunque rilevante.
- Ai fini dell’ammissibilità dell’appello ex art. 342 c.p.c. occorre una critica specifica alla sentenza impugnata, con individuazione dei punti contestati e delle ragioni di dissenso, ma senza formalismi sacramentali.
- Quando il giudice dichiara inammissibile un motivo di appello, si spoglia della potestas iudicandi sul merito di quella specifica questione; eventuali considerazioni di merito svolte in aggiunta sono prive di rilevanza giuridica e non possono fondare autonomamente la decisione.
- Nel ricorso per cassazione che censuri una declaratoria di inammissibilità dell’appello, il ricorrente deve riportare in modo autosufficiente il contenuto del motivo di gravame per dimostrarne la specificità.
- La valutazione della capienza del patrimonio del debitore ai fini dell’eventus damni richiede di considerare la consistenza complessiva e l’effettiva aggredibilità dei beni residui, non solo singoli elementi patrimoniali isolati.
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