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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35029/2026 del 30/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Napoli aveva respinto la richiesta di applicare la disciplina della continuazione, ai sensi dell’art. 81 c.p., tra i reati oggetto di due condanne: la prima, a 17 anni e 1 mese di reclusione, pronunciata il 12 marzo 2025 e irrevocabile dal 26 luglio 2025, riguardante associazione di tipo mafioso, usura, estorsione e altri reati commessi dall’ottobre 2018 al settembre 2020; la seconda, a 14 anni di reclusione, pronunciata dalla Corte d’appello di Napoli il 17 dicembre 2008 e irrevocabile dal 10 dicembre 2009, riguardante associazione di tipo mafioso e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, con condotta perdurante. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che i fatti si collocavano nel medesimo contesto criminale familiare e che il collegamento tra i reati risultava dalle sentenze di merito. Il 23 settembre 2026 era inoltre pervenuta una dichiarazione di rinuncia sottoscritta dal difensore, ma privo di procura speciale: la Corte ha ritenuto tale atto inefficace.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché le doglianze erano manifestamente infondate e, in parte, miravano a ottenere una diversa valutazione degli atti non consentita in cassazione. Ha ritenuto adeguata la motivazione del giudice dell’esecuzione, che aveva valorizzato la diversità dei reati e del ruolo svolto nelle due associazioni, nonché il rilevante intervallo temporale, di almeno un decennio, escludendo che dagli atti emergesse una programmazione unitaria originaria: la collocazione dei reati in un medesimo contesto criminale non è sufficiente. Anche per la continuazione tra reati associativi occorre accertare che l’agente abbia rappresentato unitariamente le diverse condotte sin dal momento ideativo del primo reato, o almeno dal suo ingresso nel primo sodalizio; non bastano la tipologia del reato, la sua natura permanente e l’omogeneità delle condotte. Il giudice deve svolgere un’indagine puntuale sulla natura, operatività concreta e continuità nel tempo dei sodalizi, verifica ritenuta adeguatamente compiuta nel caso esaminato. La dichiarazione di rinuncia del difensore senza procura speciale non è stata considerata efficace. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato - sia facendo riferimento ai reati oggetto delle sentenze che al diverso ruolo avuto nelle due associazioni e, soprattutto, al tempo trascorso, quanto meno un decennio - ha adeguatamente motivato in ordine alla necessità che l’identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali, al più, emerge che i reati sono inseriti nel medesimo contesto criminale.

    La continuazione richiede che l’identità del disegno criminoso risulti già al momento della commissione del primo reato; la mera appartenenza dei fatti a un comune contesto criminale non dimostra tale originaria programmazione.

  • art. 611 c.p.p.

    Rilevato che in data 23 settembre 2026 è pervenuta dichiarazione di rinuncia redatta e sottoscritta dal difensore che non risulta essere munito di procura speciale a tal fine conferita della quale, pertanto, non si può tenere conto in quanto «è inefficace l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione non sottoscritto dall'indagato, ma dal solo difensore sprovvisto di procura speciale, posto che la rinuncia, non costituendo esercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell'interessato, espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale» (Sez. 2, n. 49480 del 31/10/2023, Esposito, Rv. 285663 - 01);

    La rinuncia al ricorso per cassazione è efficace solo se esprime inequivocabilmente la volontà dell’interessato, personalmente o tramite un procuratore speciale; non è sufficiente la dichiarazione del difensore privo di tale procura.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione presuppone che l’identità del disegno criminoso fosse presente sin dalla commissione del primo reato; il mero inserimento dei fatti in un medesimo contesto criminale non è sufficiente.
  • Per riconoscere la continuazione tra reati associativi, anche quando si prospetti un collegamento tra reato associativo e reati-fine o tra più reati associativi, occorre accertare una programmazione originaria unitaria riferibile al singolo agente, esistente sin dal momento ideativo del primo reato o, almeno, dal suo ingresso nel primo sodalizio.
  • La tipologia associativa, la natura permanente del reato e l’omogeneità delle condotte, considerate isolatamente, non provano l’unicità del disegno criminoso. L’accertamento richiede un esame concreto della natura dei sodalizi, della loro operatività e della loro continuità temporale.
  • È inefficace la rinuncia al ricorso per cassazione sottoscritta dal solo difensore che non sia munito di procura speciale, poiché la rinuncia deve manifestare in modo inequivoco la volontà dell’interessato.
  • Sono inammissibili le doglianze manifestamente infondate e quelle che, sotto la veste di censure di legittimità, sollecitano una lettura alternativa degli atti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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