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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12780/2023 del 27/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza per violazione di legge in materia di trattamento sanzionatorio: la Corte di appello aveva dichiarato di voler applicare la pena nel minimo edittale ma poi ha fissato una pena base superiore (anni uno di reclusione ed euro 300 di multa) per il furto ritenuto più grave, anziché applicare il minimo previsto dall'art. 624 c.p. (mesi sei di reclusione ed euro 154 di multa). Si deduce quindi errore nella determinazione della pena in contrasto con il criterio enunciato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente al trattamento sanzionatorio; ha annullato la sentenza impugnata esclusivamente nella parte relativa alla determinazione della pena e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino per un nuovo giudizio sul punto. Le restanti condanne (due episodi di furto e la violazione della misura di prevenzione con obbligo di dimora) sono state confermate nei principi.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di furto; la Corte ha richiamato il minimo edittale (mesi sei di reclusione ed euro 154 di multa) come parametro da rispettare quando si dichiara l'applicazione del minimo.

  • art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen.

    Riferimento alle specifiche aggravanti/forme di furto contestate nel capo A.

  • art. 69 cod. pen.

    Principio di equivalenza tra circostanze che ha portato la Corte di appello a bilanciare circostanze contrapposte; tale bilanciamento deve essere coerente con la pena effettivamente inflitta.

  • art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011

    Norma che disciplina la violazione della misura di prevenzione con obbligo di dimora, contestata al capo B.

  • art. 23, comma 8, legge n. 176/2020

    Disposizione che consente il trattamento del ricorso senza intervento delle parti; il ricorso è stato trattato nelle forme previste da tale norma.

Massime di principio

  • Se il giudice afferma di voler applicare il minimo edittale, la pena concretamente inflitta deve corrispondere al minimo previsto dalla norma; ogni scostamento richiede motivazione chiara e congrua.
  • Quando si effettua un giudizio di equivalenza ex art. 69 c.p. tra circostanze aggravanti e attenuanti, il risultato del bilanciamento può imporre l'applicazione del minimo edittale: il calcolo della pena deve risultare coerente con tale bilanciamento.
  • Un errore nella determinazione del trattamento sanzionatorio può essere corretto con annullamento parziale della sentenza e rinvio a diverso collegio per riesame della pena, senza incidere sulle altre statuizioni solide.
  • La presenza di querela delle persone offese nei reati di furto esprime la volontà di perseguimento e impedisce questioni di improcedibilità quando la querela è stata effettivamente presentata.
  • In appello e in sede di rinvio il giudice deve esplicitare i criteri e i calcoli ai fini del quantum della pena (minimi, massimi, circostanze), garantendo coerenza fra le dichiarazioni generali (es. 'applicazione del minimo') e la determinazione numerica della sanzione.

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