Cassazione Civile, Ordinanza n. 25549/2026 del 18/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La società contribuente aveva registrato il 19 agosto 2009 un verbale di accordo bonario stipulato con una società autostradale, nel quale l’importo di euro 6.411.109,81 era qualificato come risarcimento danni; aveva quindi versato l’imposta di registro proporzionale del 3%, pari a euro 192.333,29. In seguito, all’esito di una procedura di accertamento con adesione conclusa il 31 dicembre 2012, l’importo veniva qualificato come corrispettivo assoggettato a IVA al 20%, regolarmente assolta dalla società. La contribuente chiedeva pertanto il rimborso dell’imposta di registro, ma l’istanza era respinta per silenzio-rifiuto. I giudici di primo grado accoglievano l’impugnazione e la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 7038/2019 depositata il 18 dicembre 2019, rigettava l’appello dell’Agenzia delle Entrate. La CTR riteneva che il termine triennale di decadenza per chiedere il rimborso decorresse dall’atto di adesione del 31 dicembre 2012, quando la qualificazione fiscale era stata definita. L’Agenzia delle Entrate proponeva un unico motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione dell’art. 77 del d.P.R. n. 131/1986: sosteneva che il termine decorresse dal pagamento del 2009, poiché la successiva riqualificazione dell’operazione non aveva fatto sorgere il diritto al rimborso, già esistente, e che la soluzione della CTR fosse incompatibile con la funzione di certezza della norma.
La decisione
La Corte ha accolto l’unico motivo. Ha affermato che, ai sensi dell’art. 77, comma 1, del d.P.R. n. 131/1986, il termine triennale decorre dal pagamento, salvo che il diritto alla restituzione sia sorto in un momento successivo. Nel caso concreto, la successiva qualificazione dell’importo come corrispettivo soggetto a IVA aveva natura ricognitiva e non costitutiva: l’imposta dovuta si determinava al momento in cui era sorta l’obbligazione tributaria, e la riqualificazione successiva non spostava il dies a quo. Poiché l’imposta proporzionale di registro non era dovuta ab initio e l’IVA era invece dovuta, il termine per domandare il rimborso decorreva dal versamento dell’imposta di registro nel 2009. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della società contro il silenzio-rifiuto. La società è stata condannata a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese dei tre gradi: euro 2.800,00 per il primo grado, euro 3.000,00 per il secondo ed euro 5.800,00 per il giudizio di legittimità, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
art. 77, comma 1, d.P.R. n. 131/1986
Il diritto al rimborso non può, infatti, considerarsi sorto in un momento posteriore al pagamento, ai sensi dell'ultima parte del comma 1 dell'art. 77 cit., in quanto l'imposta (proporzionale) di registro, del cui importo è stata chiesta la restituzione, non era dovuta "ab initio", per essere dovuta invece l'IVA.
Il termine triennale per chiedere la restituzione decorre dal pagamento, a meno che il diritto al rimborso sia realmente sorto in un momento successivo. Se l’imposta di registro non era dovuta sin dall’origine e la successiva riqualificazione fiscale si limita a riconoscere tale situazione, il diritto non sorge con la riqualificazione e il termine decorre dal versamento.
Su tali premesse, sia il principio di alternatività dell'imposta (di registro ovvero sul valore aggiunto: art. 40 d.P.R. 131/1986), sia quello - corrispondente, su un piano più generale - del divieto di doppia imposizione (art. 67 d.P.R. 600/1973), non apportano validi contributi alla soluzione della questione, la quale attiene non già ad un (insussistente) diritto dell'Amministrazione a pretendere un doppio versamento, bensì alla persistenza del potere del contribuente, di richiedere il rimborso di quanto (per definizione) corrisposto in eccedenza, con riguardo ai limiti di ordine temporale, normativamente fissati per il relativo esercizio.
Il principio di alternatività tra imposta di registro e IVA non determina il dies a quo della decadenza dal rimborso. La questione va risolta applicando il termine previsto per l’esercizio della pretesa restitutoria, che decorre secondo l’art. 77 in relazione al momento del pagamento o all’eventuale successiva insorgenza effettiva del diritto.
Su tali premesse, sia il principio di alternatività dell'imposta (di registro ovvero sul valore aggiunto: art. 40 d.P.R. 131/1986), sia quello - corrispondente, su un piano più generale - del divieto di doppia imposizione (art. 67 d.P.R. 600/1973), non apportano validi contributi alla soluzione della questione, la quale attiene non già ad un (insussistente) diritto dell'Amministrazione a pretendere un doppio versamento, bensì alla persistenza del potere del contribuente, di richiedere il rimborso di quanto (per definizione) corrisposto in eccedenza, con riguardo ai limiti di ordine temporale, normativamente fissati per il relativo esercizio.
Il divieto di doppia imposizione non risolve la questione del termine per chiedere la restituzione di un’imposta versata in eccedenza: tale questione riguarda i limiti temporali stabiliti per l’esercizio del diritto al rimborso.
art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546/1992
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della riduzione del 20% prevista dall’art. 15, comma 2 sexies, D. Lgs. n. 546/1992 in caso di costituzione in giudizio dell’ente impositore assistito dai suoi funzionari.
Quando l’ente impositore si costituisce in giudizio assistito dai propri funzionari, la liquidazione delle spese tiene conto della riduzione del 20% prevista dalla norma.
Massime di principio
- In base all’art. 77, comma 1, del d.P.R. n. 131/1986, il termine triennale di decadenza per chiedere il rimborso dell’imposta di registro decorre dal pagamento; decorre da un momento successivo soltanto se il diritto alla restituzione è sorto effettivamente in quel momento.
- La successiva riqualificazione fiscale di un atto o di una prestazione non sposta il dies a quo del termine di rimborso quando ha natura ricognitiva e non costitutiva. Se l’imposta versata non era dovuta sin dall’origine, il termine decorre dal pagamento, anche se la diversa imposta dovuta viene accertata o definita successivamente.
- Il principio di alternatività tra imposta di registro e IVA e il divieto di doppia imposizione non derogano ai limiti temporali previsti per l’esercizio del diritto al rimborso.
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