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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27923/2023 del 27/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Veggi ha impugnato la sentenza della Corte di Appello di Cagliari che lo aveva condannato per reati fallimentari (bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, cagionamento del fallimento per operazioni dolose) e lo aveva in parte assolto da altre imputazioni. Nel ricorso in Cassazione, tramite quattro motivi, ha dedotto violazioni di legge e vizio di motivazione: 1) che l'affitto d'azienda contestato era sostanzialmente formale e che non risultava che egli o la società beneficiaria avessero percepito somme, quindi mancava la natura distrattiva; 2) che alcuni fatti andavano configurati al massimo come bancarotta semplice con conseguente prescrizione; 3) che la bancarotta documentale non era provata in relazione al dolo specifico, essendo disponibili backup e copie di contabilità e che le sottrazioni riguardavano solo computer; 4) che non era stata impugnata o adeguatamente censurata la contestazione relativa alla causazione del fallimento mediante operazioni dolose e che, in ogni caso, la sua carica era formale e per breve tempo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero basate principalmente su valutazioni di fatto e su deduzioni generiche non idonee a superare il filtro di ammissibilità. In particolare la Corte ha confermato che l'affitto d'azienda senza percezione dei canoni può costituire condotta distrattiva e che la posizione societaria del Veggi (partecipazioni in altre compagini) rendeva verosimile la sua consapevolezza sulla natura dell'operazione. Quanto alla bancarotta documentale, la Corte ha richiamato la relazione del curatore che attestava l'insufficiente documentazione consegnata, impedendo la ricostruzione patrimoniale, e ha ritenuto adeguata la motivazione anche sul punto del dolo specifico. Inoltre la Corte ha osservato che la causazione del fallimento era fondata su sistematici inadempimenti non contestati dalla difesa. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 223, comma 1, legge fallimentare

    Richiamato come norma quadro relativa ai reati di bancarotta; la Corte lo usa per inquadrare le condotte distrattive e dolose contestate al ricorrente

  • art. 216, comma 1, legge fallimentare

    Riferito in relazione alle pene e alle pene accessorie fallimentari; la Corte ha considerato rilevanti i profili sanzionatori e le conseguenze accessorie

  • art. 217, comma 1, n. 3, legge fallimentare

    Citato con riferimento a circostanze aggravanti previste dalla legge fallimentare; la Corte ha considerato le aggravanti nella valutazione complessiva

  • art. 157 cod. pen.

    Citando la norma come parte delle deduzioni difensive; la Corte non ha ritenuto persuasive le argomentazioni fondate su questa norma, in assenza di documentazione probatoria sufficiente

  • art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Richiamata per i vizi di motivazione dedotti nel ricorso; la Corte ha ritenuto che i motivi fossero incentrati su valutazioni di fatto o generici e quindi non affrontabili in Cassazione sul piano di diritto

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiama i limiti di estensione del ricorso; la Corte ha verificato che i motivi fossero presentati nei limiti consentiti e ha rilevato l'assenza di censure specifiche su taluni capi

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma a titolo di ammenda per inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • L'affitto d'azienda senza percezione dei canoni può essere qualificato come condotta distrattiva: la semplice astratta logica imprenditoriale non esclude il reato se mancano clausole di tutela e si rinuncia ai ricavi.
  • La partecipazione, anche formale, del soggetto in compagini correlate può essere considerata indizio della sua consapevolezza circa la natura e le conseguenze dell'operazione aziendale.
  • La disponibilità a fornire documentazione non dimostrata concretamente (es. backup non consegnati) non esime dalla responsabilità per bancarotta documentale se la documentazione effettivamente prodotta è insufficiente a ricostruire la situazione patrimoniale.
  • Le valutazioni di fatto compiute dal giudice di merito sono difficilmente sindacabili in Cassazione: è necessario che il ricorso configuri un vizio di diritto concreto e specifico, non meri dissensi sulla valutazione probatoria.
  • Motivi generici, non specifici o che non censurano espressamente singoli capi di imputazione sono spesso dichiarati inammissibili; in particolare la mancata impugnazione specifica di un capo equivale a rinuncia alla censura sulla relativa qualificazione.
  • Per evitare l'inammissibilità in Cassazione, il ricorrente deve presentare censure di diritto ben circostanziate e dimostrare come la motivazione del giudice di merito abbia violato norme o principi giuridici rilevanti.

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